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lunedì 21 marzo 2016

Tu chiamala, se vuoi, semplificazione

 Dallo scorso 12 marzo i lavoratori subordinati sono obbligati a rassegnare le dimissioni unicamente attraverso la nuova procedura telematica, richiesta anche in caso di risoluzione consensuale.
Propaganda vuole che si tratti di un meccanismo di agevole attuazione preposto all’eliminazione della piaga sociale  delle dimissioni c.d. “in bianco”. In sostanza, ci troviamo dinnanzi al solito slogan con il quale i soliti parolai sono soliti imbonire i non addetti ai lavori. In pratica continua ad imperare lo stile introdotto con il Jobs Act: Cambiare tanto per cambiare!
La vecchia “nuova procedura” – visto che negli ultimi anni  se ne sono alternate diverse, aveva già raggiunto lo scopo di  impedire l’utilizzo dei  moduli prefirmati.
In caso di dimissioni, infatti, il lavoratore doveva necessariamente convalidare il recesso in data successiva all’evento. Troppo facile! Così i geni del Ministero hanno deciso di stravolgere una delle poche procedure di successo, convinti che  la dizione “on-line” fosse, di per sé, la panacea di tutti mali.
In ogni caso, nell’allegare alle righe presenti uno schema riepilogativo della nuova procedura, lascio che sia il lettore a giudicare se questa sia vera“semplificazione”.

Dott. Valerio Pollastrini
Consulente del Lavoro

Nuova procedura per le dimissioni online

Due opzioni alternative
OPZIONE 1
OPZIONE 2

Il lavoratore comunica autonomamente le dimissioni
Il lavoratore comunica le dimissioni per mezzo di un soggetto abilitato                   
1)    Richiede il Pin all’Inps;
2)    Deve registrarsi sul portale www.cliclavoro.gov.it autenticandosi con il Pin Inps
Si rivolge ad uno dei seguenti soggetti abilitati: patronati, organizzazioni sindacali, Enti Bilaterali, Commissioni di Certificazione

Compilazione del modulo di dimissioni da parte del lavoratore o del soggetto abilitato
Rapporto di lavoro Ante 2008
Rapporto di lavoro Post 2008
Il lavoratore compilerà interamente le sezioni 2 e 3; La sezione 4 dovrà sempre essere compilata dal lavoratore; la sezione 5 sarà aggiornata automaticamente dal sistema, contestualmente al salvataggio del sistema informatico SMV del Ministero. Indica l’indirizzo e-mail aggiornato del datore di lavoro.
Il lavoratore inserendo il solo codice fiscale del datore di lavoro avrà visione di tutti i rapporti di lavoro attivi in modo da poter selezionare quello dal quale recedere.
La sezione 4 dovrà sempre essere compilata dal lavoratore; la sezione 5 sarà aggiornata automaticamente dal sistema, contestualmente al salvataggio nel sistema informatico. Il lavoratore aggiorna l’indirizzo e-mail del datore di lavoro.

Invio del modulo
I moduli, così compilati saranno trasmessi tramite notifica alla Direzione Territoriale del lavoro e via posta elettronica (anche certificata) al Datore di Lavoro.


Revoca delle dimissioni
Il lavoratore, entro sette giorni dalla data di trasmissione del modello di dimissioni può revocare le proprie dimissioni e/o la risoluzione consensuale con le medesime modalità, reperendo il modulo delle dimissioni utilizzando il codice identificativo attribuito al momento della comunicazione di dimissioni.









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