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sabato 30 maggio 2015

Le dimissioni dettate da comportamenti altrui danno diritto all’indennità di disoccupazione

Nella sentenza n.11051 del 28 maggio 2015, la Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto all’indennità di disoccupazione in favore di un dipendente costretto a rassegnare le dimissioni a causa di comportamenti adottati da altri, determinanti l’impossibilità di proseguire il rapporto.

Valerio Pollastrini

La contestazione disciplinare formulata in maniera generica determina l’illegittimità del licenziamento

Nella sentenza n.10727 del 25 maggio 2015, la Corte di Cassazione ha ricordato che, in materia di licenziamento per giusta causa, la regola dell’immediatezza della contestazione disciplinare non è violata se il datore di lavoro proceda all'incolpazione del dipendente solo dopo avere avuto piena conoscenza dei fatti e piena possibilità di convincersi dell'illiceità degli stessi, tanto più quando si tratti di comportamenti penalmente rilevanti.

Tuttavia, nel caso di specie la Suprema Corte ha dichiarato l’illegittimità del recesso in quanto, nella contestazione di addebito, il datore di lavoro non aveva indicato in maniera esaustiva le violazioni asseritamente commesse dal dipendente.

Corte di Cassazione – Sentenza n.10727 del 25 maggio 2015

Svolgimento del processo

Con sentenza del 17 luglio 2012 la Corte d'appello di Lecce, in riforma della decisione emessa dal Tribunale, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato il 29 agosto 2007 dalla s.p.a. Banca S. sud A.G. al dipendente A.Z., con le conseguenti condanne reintegratoria e risarcitoria.

L'illegittimità del licenziamento era data, ad avviso della Corte, anzitutto dalla non tempestività dell’incolpazione disciplinare, avvenuta il 27 luglio 2007, ossia a più di cinque anni dai fatti contestati, rilevabili "con l'ordinaria diligenza e coi normali strumenti di controllo", specie in considerazione dell’importo rilevante delle operazioni asseritamente illecite attribuite all'incolpato.

Ancora, la Corte d'appello riteneva incerta l'incolpazione mossa allo Z., sia per la vaghezza del linguaggio (operazioni bancarie eseguite fittiziamente "con movimento di denaro contante", "con ragionevole certezza", oppure operazioni "a dir poco inusuali") sia perché il carattere illecito delle operazioni non era specificato, non essendosi indicate le norme deontologiche o d'altro genere violate dal dipendente.

Contro questa sentenza ricorre per cassazione la Banca mentre Io Z. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Nella parte narrativa del suo atto d’impugnazione la Banca ricorrente precisa che il comportamento addebitato al lavoratore preposto ad una succursale era, secondo la lettera di contestazione, di avere autorizzato il giorno 2 luglio 2002 una complessa operazione compiuta da una cliente e consistita nell'avere depositato nel proprio conto corrente una somma di trecentosessantamila euro solo apparentemente, ma in realtà senza versare alcun denaro contante; nell'addebito, di due minuti successivo e sullo stesso conto, di una pari somma per "conferimento socio" in aumento capitale di una certa società; nell'accredito, di due minuti successivo, della stessa somma e per la stessa causale in favore di quella società. Questi passaggi fittizi avevano determinato "improprie registrazioni nell'archivio unico informatico tenuto ai sensi della legge 197/91 - antiriciclaggio". Esse venivano definite, sempre nella detta lettera, "irregolari e non in linea con i principi e le regole di una corretta tenuta della contabilità".

L'autenticità del contenuto di questa lettera non è stata mai contestata dalla controparte.

Ciò premesso, col primo motivo la ricorrente lamenta omessa motivazione e violazione dell’art. 7 l. 20 maggio 1970 n. 300, per non avere tenuto conto che la Banca ebbe conoscenza delle operazioni del dipendente solo attraverso la notifica, avvenuta il 5 luglio 2007, di un provvedimento penale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce.

Quest’argomento è plausibile.

La regola d’immediatezza della contestazione disciplinare, intesa anzitutto a garantire al lavoratore incolpato l'effettiva possibilità di difesa, non è violata se il datore di lavoro proceda all'incolpazione solo dopo avere avuto piena conoscenza dei fatti e piena possibilità di convincersi dell'illiceità di essi, ciò che, quando si tratti di complesse operazioni bancarie, può richiedere un congruo periodo di tempo, nell'interesse dello stesso lavoratore. Tanto più quando si tratti di comportamenti penalmente rilevanti (Cass. 22 febbraio 1995 n.2018, 27 marzo 2008 n. 7983).

Per di più l'illiceità delle operazioni di cui si tratta poteva apparire dubbia agli operatori bancari che ritennero di rilevarla, come risulterà qui anche dai successivi motivi di ricorso, e ciò spiega come essi non si siano risolti, nell'interesse dello stesso dipendente, a formulare un capo d'incolpazione disciplinare prima di sapere che per gli stessi fatti esistevano indagini penali.

L'errore della Corte d'appello nel ritenere tardiva l'incolpazione non può tuttavia portare alla cassazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo è conforme a diritto, come risulterà dall'esame dei successivi motivi di locali ricorso.

Col secondo mezzo d'impugnazione la ricorrente deduce vizi di motivazione in ordine alla genericità della contestazione disciplinare, ritenuta dalla Corte d'appello.

Sostanzialmente la stessa censura viene svolta nel terzo motivo (vizi di motivazione e violazione dell’art. 2119 cod. civ.), con riferimento al "favore" reso scorrettamente dal lavoratore alla cliente della Banca.

I due motivi, da esaminare insieme perché connessi, non sono fondati.

In tema di licenziamenti disciplinari l'esigenza di specificità della contestazione non è così rigida come nel processo penale ma si uniforma al principio di correttezza vigente nei rapporti contrattuali ed obbedisce all'interesse dell’incolpato ad esercitare il diritto di difesa (Cass. 30 dicembre 2009 n. 27842). A tal fine è necessario che dal capo d'incolpazione risultino con certezza non soltanto il fatto addebitato ma, quando si tratta di norme di livello legislativo o regolamentare, e tanto più di norme di livello inferiore, è necessaria, se non l'indicazione precisa della norma violata, almeno una descrizione del fatto tanto precisa da risultarne chiara la sussumibilità sotto una regola determinata.

Nel caso di specie tanto la lettera di contestazione quanto ora il ricorso per cassazione non indicano le norme violate ma contengono un vago riferimento a regole di corretta tenuta della contabilità e ad "improprie" registrazioni effettuate contro la legge 197/91- antiriciclaggio, là dove non avrebbe dovuto essere difficile indicare, se non le regole di contabilità, almeno come esse fossero state in concreto violate.

Quanto alla cosiddetta legge antiriciclaggio, si tratta del d.l. 3 maggio 1991 n.143 conv. in l. 5 luglio 1991 n. 197, recante "provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio". Essa pone diverse cautele contro l'uso del contante (art. 1), impone obblighi d'identificazione e di registrazione (art. 2) nonché di segnalazione a soggetti preposti all'attività dell'impresa bancaria o alle autorità di polizia 1 (art. 3), ed indica così i soggetti per il tramite dei quali è possibile trasferire denaro oltre un certo importo, dice i modi con cui può essere compiuto il trasferimento e prevede le conseguenti attività di documentazione.

Dalla contestazione disciplinare non risultò come il lavoratore incolpato, nel compiere una complessa e tuttavia subitanea operazione per un importo pecuniario elevato, avesse violato quegli obblighi. Sarebbe stato necessario fare riferimento almeno al capo d'imputazione formulato dal giudice penale. Non fu chiaro in definitiva perché i suddetti passaggi fossero da ritenere fittizi e le registrazioni dell'archivio fossero "improprie".

Tutte queste vaghezze e imprecisioni sono incompatibili col principio di sufficienza della contestazione disciplinare, tale da rendere non eccessivamente difficile la difesa dell'incolpato, sia in sede di procedimento intraziendale sia nel successivo procedimento civile.

Il contrasto dell'attività di riciclaggio del denaro dev'essere severo ma perché esso sia efficace in sede giudiziaria è necessario il rispetto delle regole della procedura, anche nelle controversie private fra datore e prestatore di lavoro.

Il ricorso dev’essere pertanto rigettato mentre le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in euro cento/00, oltre ad euro quattromila per compensi professionali, più accessori di legge.

Consulenza aziendale: il compenso del collaboratore prescinde dal risultato finale

Nella sentenza n.10681 del 22 maggio 2015, la Corte di Cassazione ha precisato che, nell’ambito di un contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi di consulenza, il committente è tenuto a corrispondere al collaboratore il compenso pattuito, a prescindere dal raggiungimento del risultato.

Corte di Cassazione - Sentenza n.10681 del 22 maggio 2015

Svolgimento del processo

Con citazione del 5/3/2004 M.C. s.r.l. conveniva in giudizio M.D.L. s.r.l. per sentirla condannare al pagamento di fatture, rimaste impagate, per prestazioni di consulenza aziendale e al risarcimento di danni.

La convenuta opponeva inadempimenti dell’attrice che, a suo dire, non aveva eseguito le prestazioni di cui al contratto e con domanda riconvenzionale chiedeva la restituzione delle somme già pagate.

Con sentenza del 26/2/2009 il Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale e accoglieva parzialmente la domanda di M.C. s.r.l. condannando la convenuta al pagamento della componente fissa del compenso contrattualmente pattuito, ma rigettava ogni altra domanda.

P. s.r.l. (già M.D.L. s.r.l.) proponeva appello dolendosi dell’accoglimento, ancorché parziale della domanda attorea e deducendo l’erronea interpretazione delle clausole del contratto che, differentemente da quanto ritenuto dal primo giudice, prevedevano obbligazioni di risultato (e non di mezzi) che erano rimaste inadempiute così che l’attrice non avrebbe avuto diritto ad alcun compenso.

Con sentenza in data 1/9/2012 la Corte di Appello di Lecce rigettava sia l’appello di P. sia l’appello incidentale di M.C. diretto ad ottenere il compenso anche per il periodo di mancato preavviso e il risarcimento danni.

Per quanto qui interessa in relazione ai motivi di ricorso di P., la Corte di Appello rilevava:

- che l’unico motivo di gravame riguardava l’interpretazione delle clausole contrattuali e la qualificazione delle obbligazioni assunte come obbligazioni di mezzi e non di risultato;

- che la censura era infondata in quanto l’art. 1 del contratto stabiliva che il contratto aveva ad oggetto la prestazione di servizi di consulenza, con chiaro riferimento ad una obbligazione di mezzi e l’art. 3 (intitolato costo del servizio) stabiliva la controprestazione della committente in un compenso fisso mensile che, quindi, doveva essere riconosciuto indipendentemente dal conseguimento di un risultato, ma solo per la consulenza prestata, mentre nello stesso art. 3 si prevedeva espressamente un compenso aggiuntivo collegato al fatturato derivante dall’acquisizione di nuovi clienti, così che il conseguimento di un determinato fatturato era espressamente previsto come un fatto giuridico meramente eventuale al quale le parti avevano attribuito rilevanza sia per il caso del suo verificarsi (con il riconoscimento di una percentuale del 2,50%) sia per il caso del suo non verificarsi; l’art. 4 per il caso del mancato raggiungimento del traguardo assicurato con riferimento al fatturato, espressamente prevedeva una penale consistente nella restituzione della percentuale dello 0,30% sul fatturato del 2002, senza prevedere altra conseguenza per quanto riguarda il compenso fisso; inoltre all’art. 2 si prevedeva una specifica conseguenza per il caso di mancato raggiungimento del fatturato auspicato, ossia la facoltà di recesso senza preavviso.

P. s.r.l. già M.D.L. s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso affidato a due motivi.

M.M.C. s.r.l. è rimasta intimata.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce la violazione degli artt. 1362 e ss., 2222, 1176, 1218 c.c. e sostiene che la Corte di Appello, qualificando l’obbligazione di M.M.C. quale obbligazione di mezzi e non di risultato, avrebbe interpretato in maniera distorta la volontà delle parti, come risultante dal contratto del 5/11/2002.

La ricorrente:

- ribadisce quanto già invano (e, come si dirà, infondatamente) sostenuto nei due gradi del giudizio di merito, ossia che la volontà delle parti era quella di usufruire del servizio di consulenza al fine di ampliare la clientela e di ottenere nuovi contratti, risultato invece non raggiunto;

- aggiunge che M.M.C. s.r.l. aveva assicurato un aumento del fatturato con la clausola della penale di cui all’art. 4 e che la stessa previsione della possibilità del recesso in caso di mancato raggiungimento del fatturato evidenziava che le parti riconoscevano l’inutilità del contratto qualora non si fosse raggiunto lo scopo del contratto che veniva a costituire il suo vero oggetto;

- afferma che l’obbligazione era di risultato e non di mezzi, come doveva risultare anche dalla narrativa dalla narrativa dell’atto di citazione, non tenuta in considerazione dal giudice di appello, laddove si deducevano le specifiche finalità di aumento del fatturato, per le quali era stato stipulato il contratto.

2. Il motivo è infondato in quanto la Corte di Appello, facendo corretta applicazione delle regole sull’interpretazione del contratto, ha interpretato il contratto sulla base del tenore letterale delle singole clausole (artt. 1, 2, 3 e 4) operandone, inoltre una valutazione complessiva, del tutto coerente con quella letterale e ha rilevato che l’aumento del fatturato era stato specificamente considerato dalle parti, ma non per escludere che fosse dovuto il compenso fisso stabilito dall’art. 3, ma per riconnettere all’aumento o al mancato aumento del fatturato diverse conseguenze per il caso del suo verificarsi (con il riconoscimento di una percentuale del 2,50%) e per il caso del suo non verificarsi (con la penale consistente nella restituzione della percentuale dello 0,30% sul fatturato del 2002 prevista dall’art. 4 e la facoltà di recesso senza preavviso prevista dall’art. 2.); l’esplicita previsione delle conseguenze per il caso di mancato raggiungimento degli obiettivi escludeva, dunque, l’ulteriore conseguenza, infondatamente invocata dall’odierna ricorrente, della perdita del diritto al compenso fisso per l’attività di consulenza.

In conclusione le norme di ermeneutica contrattuale non sono state violate, ma al contrario, correttamente applicate; posto che la Corte di Appello ha correttamente interpretato le pattuizioni delle parti, la censura con riferimento alla violazione degli artt. 2222 c.c. ss. è assolutamente generica non essendo illustrati i motivi per i quali le disposizioni generali del codice civile sul lavoro autonomo sarebbero violate e parimenti generica è la censura di violazione dell’art. 1218 c.c. che stabilisce che il debitore è tenuto ad eseguire esattamente la prestazione dovuta.

3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 1453 e ss. c.c. e l’omesso esame di fatti decisivi costituiti dall’omessa verifica della mancata prestazione dell’opera promessa da M.M.C. s.r.l.

La ricorrente sostiene che:

- la Corte di Appello avrebbe dovuto verificare se M.M.C. s.r.l. avesse o meno eseguito le prestazioni dovute per contratto, prendendo in considerazione la documentazione prodotta, invece non considerata;

- che la prova testimoniale, integrando la documentazione, dimostrava che M.M.C. s.r.l. non aveva eseguito le prestazioni pubblicitarie e quanto altro assunto in contratto per favorire l’acquisizione di nuova clientela.

La ricorrente, infine, trascrive stralci di deposizioni testimoniali (testi B.C. M.V. B.V. P.D.) riporta dichiarazioni rese dal M nell’interrogatorio formale.

5. Il motivo è infondato in quanto la Corte di appello non solo ha individuato l’oggetto del contratto nel servizio di consulenza (tipica obbligazione di mezzi e non di risultato) per il quale era stabilito un compenso fisso, ma ha anche considerato che il raggiungimento del risultato (che si voleva ottenere avvalendosi della consulenza) era diversamente remunerato, così come erano previste conseguenze economiche negative per il consulente in caso di mancato raggiungimento di determinati obiettivi.

Con l’atto di appello era lamentata l’erronea interpretazione del contratto in relazione alla rilevanza del mancato raggiungimento del risultato e, in particolare, alla rilevanza del mancato incremento del fatturato e alla mancata acquisizione di nuovi clienti e su queste censure la Corte di Appello ha motivatamente e correttamente deciso osservando che queste mancanze non potevano incidere sul compenso fisso pattuito per l’attività di consulenza.

Nel motivo di ricorso si riproducono stralci di testimonianze che hanno rilievo in relazione alla dimostrazione del mancato raggiungimento del risultato (si riferiscono sostanzialmente al mancato incremento della clientela e marginalmente alla preesistenza di documenti prodotti da M., alla preesistenza di traduzioni di listini, alla mancanza di un piano di riorganizzazione) ma non rilevano quanto all’obbligazione, generica, di fornire la consulenza, così come non rileva il fatto che i listini fossero già stati tradotti prima del contratto con M.M.C. s.r.l.

Non è pertinente il richiamo del ricorrente a Cass. S.U. 11/1/2008 n. 577 per inferirne l’irrilevanza della distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, perché nel richiamato precedente questa Corte a S.U. si era occupata del diverso problema della responsabilità della struttura sanitaria per danni al paziente, semplicemente affermando che la struttura deve fornire al paziente una prestazione, definita di "assistenza sanitaria", che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori così che la responsabilità per inadempimento è quella dell’art. 1218 c.c. e per quanto concerne le obbligazioni mediche l'individuazione del fondamento di responsabilità dell'ente nell'inadempimento di obblighi propri della struttura si deve abbandonare il richiamo alla disciplina del contratto d'opera professionale, fondandosi la responsabilità dell’ente per fatto del dipendente sulla base dell'art. 1228 c.c.; analoghe considerazioni valgono per il precedente di cui a Cass. 13/4/2007 n. 8826, pure riferito a responsabilità della struttura sanitaria per aggravamento delle condizioni di salute del ricoverato.

La distinzione tra obbligazione di risultato e obbligazione di mezzi (entrambe dirette a far conseguire una utilitas al creditore della prestazione) non perde rilevanza nella giurisprudenza di questa Corte, ma, nel primo caso, il risultato stesso è in rapporto di causalità necessaria con l'attività del debitore, non dipendendo da alcun fattore ad essa estraneo, mentre nell' obbligazione "di mezzi" il risultato dipende, oltre che dal comportamento del debitore, da fattori ulteriori e concomitanti non controllabili dall’obbligato; ne consegue che il debitore "di mezzi" prova l'esatto adempimento dimostrando di aver osservato le regole dell'arte e di essersi conformato ai protocolli dell'attività, mentre (differentemente dall’obbligato ad un risultato) non ha l'onere di provare che il risultato è mancato per cause a lui non imputabili (cfr., da ultimo, Cass. 28/2/2014 n. 4876).

Nella specie, nel corso del giudizio di merito, la violazione del dovere di condotta è stato dedotto con riferimento al mancato raggiungimento del risultato e la Corte di Appello, come detto, ha plausibilmente motivato escludendo la rilevanza del mancato raggiungimento del risultato essendo comunque dovuto un compenso per l’attività di consulenza.

I contenuti delle prove orali, come riportati nel ricorso, secondo la società ricorrente, sarebbero stati trascurati (con omesso esame di fatti, decisivi, violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. e dell’art. 1453 e ss. per la mancata pronuncia della risoluzione per inadempimento).

Tuttavia, atteso il contenuto dell’obbligazione contrattuale, come correttamente ricostruito dal Giudice di Appello (e prima ancora dal giudice di primo grado), le prove testimoniali asseritamente trascurate e le connesse censure di cui al motivo, innanzitutto introducono questioni di puro merito e, comunque, sono irrilevanti rispetto al contenuto dell’obbligazione di consulenza per come pattuita in contratto, essendo previsto che in ogni caso (quindi anche se la consulenza non si fosse tradotta in un aumento del fatturato o nel procacciamento di nuovi clienti, fermo restando che la consulenza non deve necessariamente tradursi in un prodotto materiale o in un documento) un compenso fisso; la motivazione della Corte di Appello, sotto l’evidenziato profilo, risulta essere del tutto assorbente, con ciò costituendo implicito rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento e implicita esclusione di una responsabilità del debitore per inadempimento contrattuale.

3. In conclusione il ricorso deve essere rigettato; non v’è luogo a provvedere sulle spese in quanto parte intimata non ha svolto attività difensive.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012, tenuto conto che il ricorso è successivo al 31/1/2013, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 introdotto dall’art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 2012.

Il diverbio oltraggioso con un collega con ricorso alle vie di fatto, in presenza della clientela, legittima il licenziamento

Corte di Cassazione – Sentenza n.10842 del 26 maggio 2015

Svolgimento del processo

Con sentenza del 21 aprile 2012 la Corte d'appello dell'Aquila, in riforma della decisione emessa dal Tribunale di Teramo, rigettava la domanda proposta da A.P. contro la s.p.a. L.I. ed intesa alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimato il 5 luglio 2007 per diverbio oltraggioso con un collega, con ricorso alle vie di fatto, in presenza della clientela.

Ad avviso della Corte l'attendibilità delle testimonianze, che avevano confermato i fatti di cui all'incolpazione, non poteva essere posta in dubbio per il solo fatto che i testi erano dipendenti dalla società datrice di lavoro. Il licenziamento poi era legittimo ai sensi degli artt. 271 e, 212, primo comma, e 221, terzo comma, del contratto collettivo nazionale di settore, che punivano la condotta del lavoratore contraria ai doveri civici ed il diverbio litigioso seguito da vie di fatto, nocivo al normale esercizio dell'attività aziendale.

Contro questa sentenza ricorre per cassazione il P. mentre la s.p.a. L.I. resiste con controricorso. Memorie utrinque.

Motivi della decisione

Col primo motivo il ricorrente lamenta vizi di motivazione sulla valutazione delle prove ed in particolare sull'attendibilità, quale teste, di un dipendente della società attualmente controricorrente, al quale si contrapporrebbe altro teste, cliente dell'esercizio commerciale. In particolare il ricorrente critica le "ragioni di scelta tra tutte le complessive risultanze del processo" ed il "percorso formativo dei convincimento del collegio di merito, chiaramente lacunoso ed apodittico".

Col secondo motivo egli denuncia ancora vizi di motivazione nella valutazione delle prove ed al giudizio di proporzionalità della sanzione disciplinare espulsiva, analizzando ancora le deposizioni testimoniali e il ricordando come la nozione di "giusta causa" di licenziamento richieda la detta valutazione di proporzionalità.

Quest’ultima censura viene sostanzialmente ripetuta nel terzo motivo di ricorso.

I tre motivi, da esaminare insieme per la connessione, non sono fondati.

Essi tendono infatti ad ottenere da questa Corte di legittimità nuovi apprezzamenti di fatto ed una rivalutazione delle deposizioni testimoniali, che sono riservati ai giudici di merito, i quali hanno reso una motivazione completa e coerente circa la sussistenza del comportamento ingiurioso e aggressivo addebitato all'attuale ricorrente.

Quanto al giudizio di proporzionalità della sanzione, esso è motivato dalla Corte d’appello attraverso il riferimento a norme del contratto collettivo delle industrie del terziario e della distribuzione di servizi (art. 212, primo comma; 221, terzo comma e 271, quarto comma), senza esercizio della discrezionalità interpretativa richiesta dall'art. 2119 cod. civ.

II quarto motivo è improcedibile poiché l'invocazione del detto contratto collettivo nazionale non è accompagnata dalla produzione dello stesso, richiesta dall’art 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., né dall'indicazione del luogo processuale in cui esso è stato acquisito agli atti. Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in euro cento/00, oltre ad euro tremila/00 per compensi professionali, più accessori di legge.

La cancellazione di files dal pc dell’azienda costituisce una giusta causa di licenziamento

Nella sentenza n.9900 del 14 maggio 2015, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento irrogato ad un lavoratore che aveva cancellato tutti i documenti contenuti nel suo computer.

Tale condotta, oltre ad essere astrattamente inquadrabile nella fattispecie penale di cui all’articolo 635-bis c.p., costituisce una grave violazione dell’obbligo imposto ai dipendenti di conservare diligentemente le merci e i materiali dell’impresa.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n.9900 del 14 maggio 2015

Svolgimento del processo

1. Con sentenza depositata in data 7 ottobre 2011, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto da (OMISSIS) contro la sentenza resa dal Tribunale della stessa sede, che aveva rigettato la domanda dell’appellante avente ad oggetto la condanna della (OMISSIS) s.r.l. (poi incorporata nella (OMISSIS) s.p.a.) al pagamento di emolumenti collegati al rapporto di lavoro tra gli stessi intercorso, la declaratoria dell’inefficacia o illegittimita’ del licenziamento intimato dalla datrice di lavoro, con la condanna di quest’ultima alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, ovvero alla sua riassunzione in caso di non applicabilita’ della tutela reale, nonche’ la condanna al risarcimento dei danni conseguenti al mobbing di cui il (OMISSIS) era stato vittima.

2. La Corte territoriale statuiva (per quanto qui ancora di interesse) che non erano stati provati: a) lo svolgimento da parte del lavoratore di mansioni aggiuntive, quale quello di business development manager, sicche’ nulla doveva essergli riconosciuto a titolo di “compenso aggiuntivo, b) lo svolgimento di lavoro straordinario; c) il mobbing lamentato. Con riguardo al licenziamento, ne affermava la legittimita’ sia sotto il profilo del rispetto delle garanzie procedimentali sia sotto quello della sussistenza della giusta causa, in quanto il fatto addebitato al lavoratore, e costituito dall’aver cancellato tutti documenti di lavoro dal suo computer, era risultato provato. Tale condotta, oltre ad essere astrattamente inquadrabile nella fattispecie penale di cui all’articolo 635 bis c.p., rientrava nella previsione dell’articolo 146, comma 2, e articolo 151 del C.C.N.L., in forza dei quali il lavoratore, in caso di grave violazione dell’obbligo di conservare diligentemente le merci e materiali dell’impresa, puo’ essere licenziato.

3. Contro la sentenza, il (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, fondato su nove motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso la (OMISSIS) s.p.a.

Motivi della decisione

1. Va in primo luogo disattesa l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per violazione degli articoli 360 e 360 bis c.p.c., sollevata dalla controricorrente: i motivi di ricorso sono sufficientemente specifici, rientrano nelle ipotesi previste dall’articolo 360 c.p.c., e non risulta denunciata in modo manifestamente infondato alcuna violazione dei principi regolatori del giusto processo, sicche’ non sussistano i presupposti per la pronuncia ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c., n. 2, (Cass., 15 maggio 2012, n. 7558).

2. Con i primi tre motivi, il ricorrente denuncia l’omessa, errata e contraddittoria valutazione delle prove, nonche’ la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 437 c.p.c., in relazione alle domande volte ad ottenere il compenso per le mansioni aggiuntive e per il lavoro straordinario svolti dall’1/4/2003 al 31/12/2004, nonche’ il risarcimento del danno da mobbing. Assume che la Corte territoriale non avrebbe considerato i consistenti elementi di prova, testimoniale e documentale, da cui erano emersi i fatti costitutivi delle sue pretese.

3. Con il quarto motivo denuncia l’errata valutazione delle prove e la violazione e falsa applicazione della Legge n. 300 del 1970, articolo 7, e della Legge n. 604 del 1966, articolo 2, con riferimento alla genericita’ della contestazione e all’omesso esame dell’eccezione di invalidita’ del licenziamento per mancata comunicazione dei motivi. In particolare, lamenta che, non essendo stati indicati specificamente i documenti cancellati, gli era stato impedito di valutare se effettivamente essi avessero un valore ed un’importanza essenziale per Io svolgimento dell’attivita’ lavorativa e, quindi, per valutare la gravita’ della sua condotta e la proporzionalita’ della sanzione.

4. Con il quinto motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione della Legge n. 300 del 1970, articolo 7, dell’articolo 2697 c.c., degli articoli 112, 416 e 437 c.p.c., con riferimento alla questione della mancata affissione del codice disciplinare. In particolare, deduce che, fin dal ricorso introduttivo del giudizio, egli aveva eccepito tale circostanza e la convenuta, dopo aver dedotto che il codice era presente nella rete intranet della societa’, non aveva ulteriormente contestato la sua eccezione, ne’ aveva provato il suo assunto. In ogni caso, tale modalita’ di affissione del codice era del tutto inadeguata a soddisfare il requisito della pubblicita’. Quanto alla seconda affermazione della Corte, secondo cui l’affissione non era necessaria, poiche’ la condotta ascrittagli costituiva una violazione del cosiddetto “minimo etico”, il ricorrente rileva che tale questione non era mai stata sollevata dalla convenuta e, sotto tale aspetto, la decisione si poneva in violazione dell’articolo 112 c.p.c.. Aggiunge che, comunque, non essendosi in presenza di un illecito penale, la condotta addebitatagli doveva essere necessariamente prevista da un codice disciplinare, da rendere conoscibile attraverso le modalita’ previste dall’articolo 7 citato.

5. Con il sesto motivo denuncia la violazione e/o la falsa applicazione della Legge n. 300 del 1970, articolo 7, e della Legge n. 604 del 1966, articolo 2, in ragione della violazione del principio di immutabilita’ dei motivi di licenziamento e della conseguente sua illegittimita’. Rileva, infatti, che nella memoria difensiva la convenuta aveva allegato fatti mai contestati nella lettera di licenziamento, ivi compresa la sua partecipazione ad una societa’ svolgente attivita’ concorrenziale con la datrice di lavoro.

6. Con il settimo motivo denuncia l’errata, omessa e contraddittoria motivazione in ordine all’accertamento dei fatti addebitati, nonche’ la violazione dell’articolo 437 c.p.c., per il mancato svolgimento di attivita’ istruttoria. Si duole della sentenza nella parte in cui a) ha ritenuto provata e non contestata la cancellazione di tutti documenti di lavoro dal suo computer; b) ha ritenuto non provata l’esistenza di un CD-ROM su cui egli aveva riversato i dati cancellati dal computer aziendale, circostanza questa confermata dal teste (OMISSIS) e specificamente dedotta nella lettera di giustificazione prodotta in giudizio (doc. 38, pag. 2, punti 17-18); b) ha ritenuto che il messaggio inviato al ricorrente di cancellare i dati riguardasse esclusivamente le e-mail, non anche l’ulteriore documentazione; c) non aveva valutato che, a seguito della cancellazione dei dati, aveva ricevuto i complimenti del responsabile informatico d) che inoltre tutti documenti erano stati archiviati nella banca dati aziendali denominata “in touch” e che comunque erano stati recuperati; che, pertanto, difettava la prova della gravita’ e irreparabilita’ del danno cagionato.

7. Con l’ottavo motivo, denuncia l’omessa e contraddittoria motivazione sulla giusta causa, la violazione e falsa applicazione degli articoli 2119 e 2118 c.c., anche sotto il profilo del difetto di proporzionalita’. Ribadisce quanto gia’ affermato nel precedente mezzo ed aggiunge, quanto al supposto svolgimento da parte sua di un’attivita’ concorrenziale con la datrice di lavoro, che si trattava di una circostanza non provata e comunque mai fatta oggetto di contestazione. Peraltro, egli aveva chiesto di provare la diversita’ delle attivita’ svolte dalla societa’ di cui era socio rispetto a quelle della (OMISSIS). Infine, in merito, infine, all’utilizzo del computer per finalita’ personali, il giudice non aveva tenuto conto del fatto che esso si riduceva alla mancata richiesta di autorizzazione per l’installazione di un programma, dato che il regolamento aziendale prevedeva la possibilita’ di utilizzo del computer per motivi personali.

8. Infine, con il nono motivo, denuncia la violazione e la falsa applicazione degli articoli 146 e 151 ccnl commercio e deduce che la sua condotta non rientrava nel combinato disposto delle due norme.

9. I primi tre motivi, di cui appare opportuna la trattazione congiunta in ragione della connessione che li lega, sono inammissibili. Con riguardo ai dedotti vizi di violazione di legge, l’inammissibilita’ sta nel fatto che la ricorrente non indica quale affermazione della Corte territoriale sia in contrasto con le norme indicate, in particolare con gli articoli 416 e 437 c.p.c.. Per ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilita’, giusta la disposizione dell’articolo 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatoci della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimita’, diversamente impedendo alla Corte regolatrice di adempiere il suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di “errori di diritto” individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, (cfr. Cass., 26 giugno 2013, n. 16038; Cass., 8 marzo 2007, n. 5353; Cass., 19 gennaio 2005, n. 1063; Cass., 6 aprile 2006, n. 8106).

10. In merito ai vizi motivazionali denunciati, la ragione dell’inammissibilita’ sta nel difetto di autosufficienza delle censure, avendo la parte trascritto solo per stralcio le deposizioni testimoniali che assume non valutate o mal valutate, non indica dove le dette deposizioni sarebbero attualmente rinvenibili, mediante la precisa indicazione del verbale di causa in cui sarebbero state raccolte e della sua attuale allocazione nei fascicoli di parte o d’ufficio delle pregresse fasi del giudizio, non riporta, neppure per sintesi, il contenuto dei documenti della cui mancata o erronea valutazione si duole. Tali omissioni violano il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in ossequio al quale il ricorrente che, in sede di legittimita’, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimita’ il controllo della decisivita’ dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non e’ consentito sopperire con indagini integrative. (Principio affermato ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c., comma 1). (Cass., 30 luglio 2010, n. 17915). Infine, cio’ vale anche con riguardo al mancato esercizio da parte del giudice del merito dei suoi poteri istruttori, non avendo la parte precisato quando, come e dove avrebbe sollecitato, ed in che termini, i poteri istruttori ufficiosi del giudice del merito (Cass., 16 maggio 2002, a 7119).

11. Infine, i motivi sono inammissibili dal momento che con essi la parte intende far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito alla sua personale opinione e, in particolare, prospetta un soggettivo, migliore e piu’ appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti: tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalita’ di valutazione degli elementi di prova e degli apprezzamenti del fatto, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo rilevanti ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Diversamente il motivo del ricorso per cassazione si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni effettuate e, in base ad esse, delle conclusioni raggiunte dal giudice di merito, cui non puo’ imputarsi di aver omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte e la disamina degli elementi di giudizio ritenuti non significativi, giacche’ ne’ l’una ne’ l’altra gli sono richieste (ex plurimis, Cass., 25 maggio 2006, n. 12446; Cass., 6 febbraio 2007, n. 2577).

12. Peraltro, nel caso in esame, la Corte ha svolto un ragionamento congruo ed esaustivo, oltre che sonetto da precisi riferimenti alle evidenze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, escludendo che al ricorrente sia mai stata attribuita la superiore qualifica di generai development manager – e, conseguentemente, negandogli il diritto ai compensi aggiuntivi -, cosi’ come ha ritenuto indimostrato lo svolgimento di lavoro straordinario, in considerazione del dato accertato che il (OMISSIS) non aveva l’obbligo della doppia timbratura ed era pertanto libero di entrare in orari non predeterminati, nonche’ della mancanza di prova di una durata della prestazione lavorativa eccedente i limiti della ragionevolezza in rapporto alla tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute. Anche in ordine al mobbing, la motivazione e’ completa e priva di interne contraddizioni, poiche’ i giudici del merito hanno accertato l’insussistenza in concreto di una condotta vessatoria tenuta dalla datrice di lavoro ai danni del ricorrente, avendo ritenuto insussistenti gli elementi sintomatici del mobbing indicati dal ricorrente, come la disponibilita’ di una segretaria personale che gli sarebbe stata poi inopinatamente sottratta; l’esclusione dalla partecipazione a riunioni (giacche’ queste in realta’ riguardavano i dirigenti e non anche i quadri, come il ricorrente), la mancata stipulazione di contratto promosso dal (OMISSIS), essendo essa conseguita ad una valutazione di convenienza della datrice di lavoro, e non gia’ sorretta da fini meramente ritorsivi.

13. Il quarto motivo e’ infondato. La Corte, anche qui con ragionamento congruo ed esaustivo, ha ritenuto specifica la contestazione, non solo per la ragione che il lavoratore e’ stato in grado di difendersi adeguatamente, quanto piuttosto per il contenuto stesso della lettera di contestazione, con cui si e’ addebitata al lavoratore la distruzione di tutti i documenti aziendali presenti sul suo computer, ivi compresa la corrispondenza elettronica. Ogni ulteriore specificazione sarebbe stata, pertanto, a giudizio della Corte, superflua. Va poi rilevato che il canone della specificita’, nella contestazione dell’addebito, non richiede l’osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, come accade nella formulazione dell’accusa nel processo penale, ma esso e’ rispettato ogniqualvolta assolva alla funzione di consentire al lavoratore incolpato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa (Cass., 30 dicembre 2009, n. 27842; Cass., 3 marzo 2010, n. 5115). Diritto di difesa che, nella specie, e’ stato compiutamente esercitato.

14. Anche il quinto motivo e’ infondato. Va ricordato che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, non e’ necessaria la previa affissione codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessita’ di specifica previsione (Cass., 3 ottobre 2013, n, 22626; Cass., 29 agosto 2014, n. 18462).

15. In applicazione del suddetto principio, il giudizio espresso dalla Corte circa il disvalore sociale della condotta tenuta dal lavoratore, – poiche’ ha ritenuto intrinseco ai doveri di fedelta’ e diligenza del lavoratore quello di non distruggere i beni aziendali, tra cui rientrano senz’altro i documenti informatici, rimarcando che tale condotta costituisce reato ex articolo 635 bis c.p. -, appare congruo e motivato, rientrando nel potere del giudice di merito di apprezzare i fatti e di inquadrarli nell’esatta cornice normativa, senza che con cio’ possa dirsi violato il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (cfr. sul potere del giudice di convenire il licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, senza violare il principio di corrispondenza tra il chiesto il pronunciato v. Cass., 9 giugno 2014, n. 12884).

16. A fronte, invero, dell’immutabilita’ dei fatti oggetto di contestazione, la qualificazione della condotta ascritta al lavoratore e la sua inclusione nel concetto di “minimo etico” – piuttosto che tra le violazioni di prassi operative o disposizioni aziendali per le quali e’ necessaria l’inclusione nel codice disciplinare e la sua pubblicita’ -, richiedono un’attivita’ valutativa da parte dell’interprete tramite valorizzazione di fattori esterni relativi alla esistenza generale, che non puo’ essere censurata ih sede di legittimita’ allorquando detta applicazione rappresenti la risultante logica e motivata della specificita’ dei fatti accertati e valutati nel loro globale contesto. Rimane, invece, praticabile il sindacato di legittimita’ per vizio ex articolo 360 c.p.c., n. 3, in quei casi in cui gli standards valutativi, sulla cui base e’ stata definita la controversia, finiscano per collidere con i principi costituzionali, con quelli generali dell’ordinamento, con precise norme suscettibili di applicazione in via estensiva o analogica, ed, infine, anche in quei casi in cui i suddetti standards valutativi si pongano in contrasto con regole che si configurano, per la costante e pacifica applicazione giurisprudenziale e per il carattere di generalita’ assunta – come vero e proprio “diritto vivente” (cosi’, Cass., 17 agosto 2004, n. 16037). Nel caso in esame, la decisione della Corte d’appello risulta pronunziata all’esito di una attenta valutazione del materiale probatorio ed e’ la risultante di un iter argomentativo sorretto da una esauriente e logica motivazione.

17. Il sesto motivo e’ infondato. Il principio di immutabilita’ della contestazione dell’addebito disciplinare mosso al lavoratore ai sensi dell’articolo 7 dello statuto lavoratori preclude al datore di lavoro di licenziare per altri motivi, diversi da quelli contestati, ma non vieta di considerare fatti non contestati e situati a distanza di tempo dal recesso, quali circostanze confermative della significativita’ di altri addebiti posti a base del licenziamento, al fine della valutazione della complessiva gravita’, sotto il profilo psicologico, delle inadempienze del lavoratore e della proporzionalita’ o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio del datore di lavoro (Cass., 19 gennaio 2011, n. 1145). Nel caso in esame, la circostanza relativa alla partecipazione del lavoratore ad altra societa’ e’ stato valorizzato dalla Corte non gia’ come causa autonoma del licenziamento bensi’ come circostanza sintomatica della inaffidabilita’ del dipendente e della lesione del vincolo fiduciario. Risulta cosi’ assorbita la questione circa la mancanza di prova dello svolgimento di una attivita’ in concorrenza con la societa’, trattandosi di circostanza non decisiva.

18. Gli ultimi tre motivi di ricorso sono, in parte, inammissibili e, in parte, infondati.

19. Va in primo luogo rilevato che la Corte territoriale ha accertato che l’ordine di cancellare i dati riguardava solo i messaggi di posta elettronica e non anche l’ulteriore documentazione presente nel computer del lavoratore, mentre ha ritenuto non provate le giustificazioni addotte da quest’ultimo, e, in particolare, il fatto di aver riversato tutti i dati su un CD-ROM messo a disposizione della societa’. Quanto alla circostanza dedotta dal ricorrente, secondo cui la societa’ avrebbe comunque recuperato tutti dati da lui cancellati, la Corte territoriale l’ha espressamente smentita, dando rilievo alle deposizioni testimoniali da cui era emerso che la societa’ aveva potuto recuperare solo parte dei files cancellati attraverso il sistema back up.

20. Tali accertamenti, in quanto sorretti da precise risultanze processuali (in particolare le deposizioni dei testi (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)), sono insindacabili in questa sede. Nei motivi di ricorso, cosi’ come nella memoria ex articolo 378 c.p.c., il lavoratore insiste diffusamente (negandole) sulle indicate circostanze, ritenendo che sul punto la Corte territoriale sarebbe incorsa in un travisamento dei fatti, che invece sarebbero diversi secondo quanto desumibile dalle deposizioni del testi e dal Contenuto della secondo quanto desumibile dalle deposizioni dei testi e dal contenuto della sua lettera di giustificazione (doc. 38, pag. 2, punto 18). I motivi, tuttavia, difettano di autosufficienza, dal momento che la parte riporta solo stralci delle deposizioni che ritiene fondanti le sue censure, mentre non trascrive il contenuto della lettera di giustificazione, dal cui dovrebbe emergere la messa a disposizione del CD-ROM contenente tutti i dati cancellati.

21. Si richiamano qui i principi gia’ espressi nei punti che precedono (sub 10 e 11), in tema di autosufficienza (cui adde, ex plurimis, Cass., 28 febbraio 2006, n. 4405; Cass., 28 giugno 2006, n. 14973; Cass., 21 luglio 2010, n. 17097).

22. A fronte della su descritta ricostruzione del quadro fattuale da parte dei giudici del merito, la valutazione della gravita’ degli addebiti e della loro idoneita’ ad integrare giusta causa di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, il quale per stabilire in concreto l’esistenza di una giusta causa di licenziamento, tale da comportare una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario, deve valutare da un lato la gravita’ dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all’intensita’ dell’elemento intenzionale, dall’altro la proporzionalita’ fra i fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell’elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare, definitivamente espulsiva (cfr. ex plurimis Cass. 4 giugno 2002 n. 8107; Cass., 8 settembre 2006, n. 19270; Cass., 26 aprile 2012, n. 6498; Cass., 25 maggio 2012, n. 8293).

23. Anche sotto tale profilo, il giudizio della corte appare congruo ed esaustivo; esso inoltre e’ sorretto dalle specifiche previsioni del C.C.N.L. il quale prevede la sanzione del licenziamento in caso di “grave violazione degli obblighi di cui all’articolo 146, commi 1 e 2, seconda parte” (articolo 151) tra cui rientra “l’obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali dell’impresa” (articolo 146, comma 2). Tale valutazioni in termini di gravita’ non puo’ essere disgiunta dalla considerazione, pure rinvenibile in sentenza, del rilievo penale della condotta ascritta al lavoratore, sotto la specie del reato di danneggiamento di dati informatici previsto dall’articolo 635 bis c.p., il quale deve ritenersi integrato anche quando la manomissione ed alterazione dello stato di un computer sono rimediabili soltanto attraverso un intervento recuperatorio postumo comunque non reintegrativo dell’originaria configurazione dell’ambiente di lavoro. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato in un caso in cui era stato cancellato, mediante l’apposito comando e dunque senza determinare la definitiva rimozione dei dati, un rilevante numero di file, poi recuperati grazie all’intervento di un tecnico informatico specializzato) (Cass. pen., ud. 18 novembre 2011, n. 8555, dep. 5 marzo 2012).

24. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 100,00 per esborsi e euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali e oneri accessori come per legge.

L’Inps ha presentato il rendiconto 2014

Inps, News del 29 maggio 2015

Oggi, a Milano, presso l’auditorium Gio Ponti di Assolombarda, è stato presentato il Rendiconto 2014 dei servizi resi ai cittadini e alle imprese da parte dell’INPS.

L’evento, cui ha partecipato un folto pubblico e le principali autorità e rappresentanti delle parti sociali locali, ha visto la relazione di Antonio Di Marco Pizzongolo, direttore dell’area Metropolitana di Milano; di Antonio Pone, direttore regionale Lombardia, e di Tito Boeri, Presidente INPS.

Tito Boeri, nel corso della relazione, si è soffermato sull’opportunità di assicurare trasparenza sulle caratteristiche delle diverse gestioni pensionistiche, attività avviata attraverso l’operazione “INPS a porte aperte”, e informazione al singolo assicurato circa la sua posizione e l’importo potenziale della pensione al raggiungimento dei requisiti, per la quale ha avviato l’operazione “La mia pensione”.

Trascorso quasi un mese dall’avvio del progetto “La mia pensione”, l’Istituto è in grado di fornire i primi riscontri sul numero ed il gradimento degli utenti che hanno attivato il servizio. Con il progetto “La mia pensione” l’Inps metterà gradualmente a disposizione di circa 23 milioni di iscritti alle diverse gestioni previdenziali un servizio di simulazione e calcolo del futuro trattamento pensionistico.  Nel primo mese di attivazione 908.935 cittadini hanno tentato l’accesso, di cui 222.461 al di sotto dei 40 anni e si sono effettuate 235.582 simulazioni della pensione.

Dal 1° giugno potranno usufruire del servizio i lavoratori  sotto i 50 anni con contribuzione versata al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, alle Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi (Artigiani e Commercianti,  Coltivatori diretti, coloni e mezzadri), e alla Gestione separata.

 "Il rendiconto è la risposta all'esigenza di trasparenza che la società e il Presidente Boeri chiedono con forza a un ente come l'INPS" ha voluto sottolineare Antonio Pone che ha soggiunto : "I numeri parlano chiaro: l'INPS, in Lombardia, nel 2014, ha saputo corrispondere all'esigenza di fare di più, utilizzando meno risorse".

I dati esposti evidenziano, nonostante la crisi, una tenuta del numero delle aziende attive (255.785 in Lombardia – 95.310 a Milano) e un miglioramento degli incassi contributivi (che in regione passano da 16,7 a 17,0 mld di euro). Calano leggermente gli iscritti alla gestione artigiani (da 354.888  a 345.437 in regione), una stabilità dei contribuenti iscritti alla gestione commercianti, e una sostanziale stabilità nel biennio per gli incassi di entrambe le gestioni. Diminuiscono sensibilmente le dilazioni chieste dalle aziende (attorno al 20%) ma aumentano quelle chieste dai lavoratori autonomi (attorno al 50%), segno di una dicotomia tra gli operatori economici rispetto all’uscita dalla crisi.

“Abbiamo inteso sottolineare che i contributi non sono una tassa ma un investimento in sicurezza sociale e abbiamo voluto dimostrarlo dando conto delle prestazioni rese” ha dichiarato Antonio Di Marco.

1.891.619 pensioni, 97.188 assegni di invalidità, 639.014 pensioni ai superstiti in regione, sono il principale frutto della contribuzione raccolta. Calano le pensioni di anzianità, per effetto della cosiddetta “Riforma Fornero” e aumentano quelle assistenziali. Molto utilizzata in Lombardia la cosiddetta ”Opzione Donna”, più che nel resto d’Italia. Sempre alta la richiesta di prestazioni di sostegno del reddito, in particolare di CIGS (ai massimi storici con 142.224.860 ore autorizzate), di pagamento TFR (ai massimi storici con 240.912.574 di €) e di ASPI (ai massimi con 795.816.101 €), sempre riferiti alla regione, con identico trend anche su Milano.

"I dati del rendiconto mostrano una crisi che morde ancora ma anche una tenuta del sistema di welfare, che ha offerto prestazioni con volumi ai massimi storici ma con tempi di erogazione più contenuti" ha chiosato Antonio Pone, evidenziando che tutti gli indici di tempestività dei pagamenti sono migliorati. “E questo, nonostante una continua contrazione degli organici: già oggi abbiamo meno personale di quello che avevamo prima di incorporare INPDAP ed ENPALS e il trend continua da oltre un decennio”.

L’integrazione ha portato forti risparmi, soprattutto sul fronte delle dismissioni delle locazioni passive, che a regime saranno attorno ai 6 milioni di euro. Si prevede di rilasciare e valorizzare complessivamente 16 immobili di proprietà, di cui 9 sono già stati messi a reddito. Nel triennio, l’andamento delle voci di costo discrezionali, relativamente ai beni e servizi, è stato in costante diminuzione (-2% 2012/2013;  -7% 2014/1013).

Riduzione contributiva per l’assicurazione Inail dei lavoratori agricoli:

Con un Avviso pubblicato sul proprio portale, l’Inail ha annunciato la riapertura,  a partire dal 1° giugno, dei termini per la presentazione delle richieste per la riduzione dei contributi dovuti per l’assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti per l’anno 2015.

Le aziende interessate dovranno inviare telematicamente le istanze di riduzione, compilando l’apposita dichiarazione inerente al possesso dei requisiti necessari per usufruire dei benefici  previsti dalla dall’art.1, comma 60, della Legge n.247 del 24 dicembre 2007.

Le istanze predette potranno essere inviate fino al 30 giugno 2015.

Valerio Pollastrini

Lavoratori all’estero: l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti sulla normativa comunitaria

Inps, Circolare n.105 del 22 maggio 2015

OGGETTO: Regolamentazione comunitaria. Disposizioni in materia di disoccupazione. Chiarimenti in merito all’applicazione degli articoli 65 e 65 bis del regolamento (CE) n. 883/2004, come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012, nei confronti dei disoccupati che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente: lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri. Precisazioni in merito ai rimborsi (Decisione U4 della Commissione amministrativa). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

SOMMARIO: 
Premessa.

1.Applicazione dell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004. Erogazione delle prestazioni di disoccupazione a carico dell’assicurazione italiana, nel caso di lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri che risiedono in Italia e sono assicurati in un altro Stato membro.

2.Applicazione dell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004. Richieste di rimborso pervenute dalle Istituzioni estere, nel caso di lavoratori frontalieri, residenti in un altro Stato membro, che lavorano in Italia e nel caso di persone diverse dai lavoratori frontalieri, che risiedono in un altro Stato membro e che durante la loro ultima attività lavorativa erano soggette alla legislazione italiana.

3.Precisazioni in merito alla certificazione relativa alla legislazione applicabile  (documento portatile A1).

4.Ulteriori precisazioni in merito al flusso dei rimborsi. Decisione U4, del 3 dicembre 2011, della Commissione Amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

5.Modifiche introdotte dal Regolamento (CE) n.465/2012

6. Istruzioni contabili

PREMESSA
Come noto, il 1° maggio 2010 sono entrati in vigore i nuovi regolamenti comunitari, regolamenti  (CE) n. 883/2004 (regolamento di base) e  n. 987/2009 (regolamento di applicazione), che hanno introdotto, in materia di prestazioni di disoccupazione, disposizioni che hanno in parte modificato la precedente regolamentazione.

Come più volte precisato, le innovazioni più significative  riguardano:

-         il mantenimento del diritto alle prestazioni per i disoccupati che si recano in cerca di occupazione in un altro Stato membro diverso da quello competente (articolo 64 del regolamento n. 883/2004);

-         le prestazioni da erogare alla persona disoccupata residente nel corso dell’ultima occupazione in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (articolo 65 del regolamento n. 883/2004).

In caso di esportabilità del diritto alla prestazione di disoccupazione, ai sensi del richiamato articolo 64 del regolamento n. 883/2004, diversamente da quanto previsto dalla precedente regolamentazione comunitaria, il pagamento viene effettuato direttamente dall’Istituzione competente, di regola quella di ultima occupazione.

Pertanto, come precisato con messaggio n. 28706 del 16 novembre 2010, che si richiama integralmente, le sedi sono invitate a porre particolare attenzione in merito a tale aspetto, in quanto, non essendo più prevista l’erogazione delle prestazioni da parte dell’istituzione dello Stato Membro in cui si è iscritti come persona in cerca di lavoro, non è più previsto alcun rimborso a quest’ultima istituzione da parte dell’Istituzione competente.

Invece, l’erogazione dell’indennità di disoccupazione a coloro che, nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma, risiedevano in uno Stato membro diverso da quello competente, è disciplinata da disposizioni specifiche, contenute nell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004  (Parte II della circolare n. 85 del 2010).

L’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 883/2004 dispone che le prestazioni di disoccupazione sono erogate dall’istituzione dello Stato di residenza e sono a carico di detto Stato.

I requisiti per il diritto, nonché i criteri di calcolo, sono quelli previsti in materia di prestazioni di disoccupazione dalla legislazione dello Stato di residenza.

Tuttavia, allo scopo di compensare l’onere finanziario supplementare a carico dello Stato membro di residenza, lo stesso articolo precisa che l’istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione la persona interessata era soggetta nel corso della sua ultima attività lavorativa, è tenuta a rimborsare all’istituzione dello Stato di residenza l’intero importo delle prestazioni che questa istituzione ha erogato durante i primi tre mesi.

Il periodo oggetto del rimborso, ai sensi del paragrafo 7 del citato articolo 65, può  essere eccezionalmente prolungato da tre a cinque mesi alle seguenti condizioni:

-         se la persona interessata, durante i 24 mesi precedenti, ha maturato periodi di occupazione o di attività autonoma pari ad almeno 12 mesi nello Stato membro alla cui legislazione era da ultimo assoggettato;

-         se questi periodi assicurativi sono utili per il diritto alle prestazioni di disoccupazione.

Infine, l’articolo 70 del regolamento CE n. 987/2009, prevede che l’importo massimo del rimborso è, in ogni singolo caso, l’importo della prestazione a cui avrebbe diritto la persona interessata ai sensi della legislazione dello Stato membro a cui è stata soggetta da ultimo se si fosse iscritta presso gli uffici del lavoro di detto Stato membro.

In base alle nuove disposizioni comunitarie, pertanto, l’unica forma di rimborso prevista è quella contemplata dall’articolo 65 del regolamento n. 883/2004.

La Commissione Amministrativa con Decisione U4 del 13 dicembre 2011 ha fornito chiarimenti in merito alle procedure di rimborso.

Con riferimento alla gestione dei rimborsi, con circolare n. 36 del 18 febbraio 1999, il Direttore Generale ha determinato di assegnare alla Direzione Regionale Lazio il coordinamento della regolazione finanziaria tra le Istituzioni per i casi di rimborso delle prestazioni di disoccupazione in regime comunitario. Detta competenza è stata ribadita e confermata con circolare n. 85/2010.

Pertanto, la Direzione Regionale Lazio, con l’entrata in vigore della nuova regolamentazione comunitaria, dal 1° maggio 2010 riveste il ruolo di Organismo di collegamento tra le Strutture territoriali dell’ INPS e le competenti Istituzioni degli altri Stati membri dell’Unione Europea, relativamente al rimborso delle prestazioni di disoccupazione erogate ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 65 del regolamento (CE) n. 883/2004 e 70 del regolamento (CE) n. 987/2009.

Infine, tenuto conto dei cambiamenti della realtà sociale e delle particolarità delle legislazioni di alcuni Stati membri, al fine di garantire la piena tutela dei diritti dei cittadini, si è ritenuto necessario completare le disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione, con riferimento alla fattispecie del lavoratore autonomo transfrontaliero in disoccupazione completa, nei casi in cui lo Stato membro di residenza non preveda alcuna assicurazione di disoccupazione per tale categoria di lavoratori. Pertanto, è stato adottato il regolamento (UE) n. 465/2012 che ha modificato il regolamento (CE) n. 883/2004 con l’inserimento dell’articolo 65bis.

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito alle modalità procedurali per la trattazione delle domande di prestazione di disoccupazione, da erogare in base all’articolo 65 del regolamento n. 883/2004, e delle richieste di rimborso, nonché le disposizioni attuative dell’articolo 65bis dello stesso regolamento.

Gli adempimenti relativi alla gestione dei rimborsi nei rapporti con la Direzione regionale Lazio  sono riportati nelle linee guida allegate al messaggio n. 4898 del 21 marzo 2013.

1.   Applicazione dell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004. Erogazione delle prestazioni di disoccupazione a carico dell’assicurazione italiana, nel caso di lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri che risiedono in Italia e sono assicurati in un altro Stato membro.
Si illustrano di seguito gli adempimenti istruttori e le modalità procedurali per la concessione delle prestazioni di disoccupazione ai lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri residenti in Italia ed assicurati, nel corso della loro ultima attività, in un altro Stato membro.

A tal fine, si ritiene opportuno ribadire che, là dove nel testo venga riportata in tutto o in parte l’espressione “Stato membro”, questa si considererà sempre riferita anche alla Confederazione Svizzera e agli Stati SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).

La Strutture territoriali, ricevuta la domanda di prestazione, dovranno:

a)   accertare che si tratti di persona residente in Italia; infatti, il fattore determinante ai fini dell’applicazione dell’articolo in esame è che la residenza degli interessati nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma, si collochi in uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione erano soggetti.

In proposito, si ritiene utile ribadire che, in base alla definizione di cui all’articolo 1 lettera j) del regolamento (CE) n. 883/2004, il termine “residenza” indica il luogo in cui la persona risiede abitualmente. L’articolo 11 del regolamento (CE) n. 987/2009 fissa i criteri per determinare la residenza laddove, tra le istituzioni di due o più Stati membri, insorgano contrasti nel determinare la stessa (vedi punto 10 della circolare n. 82 del 2010).

b)   verificare che si tratti di persona che rientra nel campo di applicazione dell’articolo 65. Al riguardo si rammenta che l’articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004 si applica ai lavoratori frontalieri ed ai lavoratori diversi dai frontalieri.

Si ritiene opportuno ricordare che, ai sensi dell’articolo 1 lettera f) del regolamento (CE)  n. 883/2004, “lavoratore frontaliero” è “qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana”.

Ai sensi e per l’applicazione del citato articolo 65 si considerano lavoratori diversi dai frontalieri coloro che, nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma, risiedono in uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione sono soggetti e che non è necessariamente lo Stato in cui è esercitata l’attività subordinata o autonoma. La Commissione amministrativa, con la Decisione U2 del 12 giugno 2009 (vedi allegato n. 2 della circolare n. 85 del 1° luglio 2010), ha individuato una serie di categorie di lavoratori a cui si applica l’articolo 65.5:

a)   i marittimi, cioè persone che esercitano un’attività subordinata a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato membro (articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base);

b)   le persone che normalmente esercitano le loro attività nel territorio di due o più Stati membri (articolo 13 del regolamento di base);

c)   le persone che fanno parte degli equipaggi di condotta e di cabina addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci (articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base)

d)   le persone cui si applica un accordo ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di base

e)   i lavoratori stagionali.

Per quanto riguarda le persone indicate alle precedenti lettere a), b), c) e d), le stesse rientrano nel campo di applicazione dell’articolo in esame in tutti i casi in cui risultino assoggettate alla legislazione di uno Stato membro (Stato di ultima assicurazione) diverso dall’Italia (Stato di residenza). La condizione di detti lavoratori deve essere certificata con il documento portatile A1 (certificato relativo alla legislazione applicabile).

Con riferimento alle persone sopra indicate si ritiene utile richiamare, per ciascuna di esse, quanto precisato nelle circolari n. 83 del 2010 e n. 115 del 2012, in materia di legislazione applicabile.

a)   Lavoratori marittimi

In base all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, la persona che svolge un’attività subordinata o autonoma a bordo di una nave è soggetta alla legislazione dello Stato membro di cui la nave batte bandiera. Ne consegue che può accadere che detta persona sia assoggettata alla legislazione  di uno Stato membro diverso da quello di residenza.

b)   Persone che normalmente esercitano la loro attività nel territorio di due o più Stati membri.

In base alle disposizioni contenute nell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 883/2004, come modificato dal regolamento (UE) n. 465 del 2012 (vedi circolare n. 115 del 2012, paragrafo 2), le persone che normalmente esercitano la loro attività nel territorio di due o più Stati membri sono, in presenza di determinate condizioni, assoggettate alla legislazione di uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza.

c)   Persone che fanno parte degli equipaggi di condotta e di cabina addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci.

In base all’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2004, le persone, che fanno parte degli equipaggi di condotta e di cabina addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci, devono essere assoggettate alla legislazione dello Stato membro in cui è situata la “base di servizio”, indipendentemente dalla loro residenza (circolare n. 115 del 2012, paragrafo 1). Pertanto, anche in tali casi, è possibile che la persona sia assicurata in uno Stato membro diverso da quello di residenza.

d)   Persone cui si applica un accordo ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di base.

Si tratta di lavoratori per i quali due o più Stati membri abbiano previsto, di comune accordo, eccezioni alle regole sulla legislazione applicabile (ad esempio, al principio della lex loci laboris, cioè all’assoggettamento alla legislazione del luogo di lavoro). La situazione di detti lavoratori è certificata come “eccezione” con il documento portatile A1. Pertanto, anche in tali casi, può accadere che i lavoratori siano assicurati in uno Stato membro diverso da quello di residenza.

Nelle ipotesi di cui ai punti precedenti, la persona assicurata in uno Stato membro diverso da quello di residenza, che si trovi in disoccupazione completa, se fa ritorno  nello Stato di residenza e si mette a disposizione degli uffici del lavoro di tale Stato ha diritto, in applicazione dell’articolo 65 del regolamento di base, alle prestazioni di disoccupazione a carico dello Stato di residenza.

Pertanto, nel caso di lavoratore residente in Italia che, in applicazione delle disposizioni in materia di legislazione applicabile richiamate sopra, sia assicurato ai sensi della legislazione di un altro Stato membro, la struttura territoriale competente verificherà, sulla base del documento portatile A1, la situazione del lavoratore; accerterà la presenza dei requisiti previsti per il diritto, come indicato al punto “Accertamento del diritto e calcolo della prestazione“ della presente circolare, erogherà le prestazioni e, nei termini previsti, attiverà la procedura di rimborso in veste di Istituzione creditrice (vedi linee guida, lettera A).

e)   lavoratore stagionale

Come precisato con messaggio n. 14726 del 15 luglio 2011, le disposizioni contenute nell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004, trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori stagionali.

Per lavoratore stagionale si intende il lavoratore “che si reca nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui risiede per effettuarvi, per conto di un’impresa o di un datore di lavoro di tale Stato, un lavoro a carattere stagionale la cui durata non può superare in alcun caso gli otto mesi, e che dimora nel territorio di tale Stato per tutta la durata del suo lavoro”; mentre per lavoro a carattere stagionale s’intende “un lavoro che dipende dal ritmo delle stagioni e si ripete automaticamente ogni anno”.

Qualora l’interessato non sia in grado di comprovare il possesso della qualifica di lavoratore stagionale, ad esempio nel caso in cui tale qualifica non risulti esplicitamente dal contratto di lavoro esibito dallo stesso o dal documento portatile U1, le Strutture territoriali, prima di procedere alla definizione della domanda, dovranno rivolgersi all’Istituzione estera competente per i chiarimenti del caso.

1.1. Accertamento del diritto e calcolo della prestazione
In base all’articolo 65, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2004, le condizioni per il diritto alle prestazioni sono quelle previste dalla legislazione dello Stato di residenza. Al fine di verificare tali condizioni l'Istituzione dello Stato membro di residenza tiene conto dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altro Stato membro, considerandoli come periodi di assicurazione compiuti sotto la propria legislazione, a prescindere dalla circostanza che l'interessato risulti già assicurato nel quadro di detta legislazione.

Ne consegue che le prestazioni di disoccupazione da erogare in base all’articolo in argomento, in presenza dei prescritti requisiti, possono essere concesse a carico dell’assicurazione italiana anche nel caso in cui il richiedente non sia mai stato assicurato in Italia.

Analogamente, ai fini del calcolo delle prestazioni, l'Istituzione dello Stato membro di residenza tiene conto della retribuzione o del reddito professionale percepito dall'interessato nello Stato membro alla cui legislazione era soggetto nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma (articolo 62, paragrafo 3, del regolamento di base).

Pertanto, le sedi dovranno:

-         verificare le informazioni contenute nel documento portatile A1 e, in particolare, che : ◦nella sezione “posizione  del lavoratore” sia valorizzata una delle ipotesi  descritte sopra;

nella sezione 2 “stato di cui si applica la legislazione” sia indicato uno Stato diverso dall’Italia;

nella sezione 6 che l’Istituzione che ha emesso il formulario sia presente nell’elenco delle Istituzioni competenti per il rilascio di tale certificazione.

-         Verificare la sussistenza dei requisiti assicurativi e contributivi richiesti dalla legislazione italiana, prendendo in considerazione i periodi di assicurazione maturati nello Stato in cui la persona è stata assicurata da ultimo e, se necessario, anche ricorrendo alla totalizzazione dei periodi fatti valere in altri Stati membri. A tale scopo, la persona interessata deve presentare il documento portatile U1 rilasciato dall’Istituzione o dalle Istituzioni di detti Stati.

Tuttavia, nel caso in cui l’interessato non sia in possesso del documento portatile U1, le strutture territoriali dovranno richiedere, con il PAPER SED U001, le informazioni relative ai periodi di assicurazione direttamente all’Istituzione estera, che fornirà le informazioni richieste con il PAPER SED U017.

Nel caso di lavoratori diversi dai frontalieri, si dovrà prestare particolare attenzione ai dati indicati nella sezione 4 del suddetto PAPER SED U017, dove sono riportate informazioni relative all’eventuale diritto all’esportabilità dell’indennità di disoccupazione (articolo 64 del regolamento (CE) n. 883/2004), maturata a carico dello Stato di ultima assicurazione. Infatti, come precisato nella circolare n. 85 del 2010 (parte II paragrafo 3 lettera b) i lavoratori diversi dai frontalieri hanno diritto, in primo luogo, alle prestazioni spettanti a carico dello Stato di ultima assicurazione (articolo 65 paragrafo 5 lettera b). Pertanto, dal numero delle giornate indennizzabili secondo la legislazione italiana, in applicazione dell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004, dovrà essere detratto il numero delle giornate indennizzate dallo Stato estero ed esportate ai sensi del citato articolo 64.

Le informazioni relative alle retribuzioni da prendere in considerazione ai fini del calcolo della prestazione da concedere sono riportate nel citato documento portatile U1. Anche tali informazioni, nel caso in cui l’interessato non sia in possesso del documento portatile U1, dovranno essere richieste dalle strutture territoriali con il PAPER SED U003, appositamente previsto per le informazioni relative al salario, direttamente all’Istituzione estera, che risponderà con il PAPER SED U004.

Esempio: lavoratore marittimo, residente in Italia e occupato a bordo  di una nave battente bandiera spagnola: in base alle norme comunitarie in materia di legislazione applicabile è soggetto alla legislazione spagnola. Il lavoratore risulta  assicurato in Spagna dal 1° gennaio 2010 e viene licenziato il 31 ottobre 2013. Dal 1° novembre 2013 si mette a disposizione degli uffici del lavoro spagnoli e dalla stessa data viene riconosciuto il diritto a una prestazione di disoccupazione a carico della legislazione spagnola. Successivamente, il 15 gennaio 2014, detta persona rientra in Italia e si iscrive al Centro per l’impiego. L’Istituzione competente spagnola rilascia i documenti portatili U1, per la certificazione dei periodi di assicurazione e/o occupazione, e U2 (attestato relativo al diritto all’esportabilità della prestazione di disoccupazione spagnola, in base all’articolo 64 del regolamento (CE) n. 883/2004). Nel formulario U2 l’Istituzione estera ha indicato che il disoccupato ha diritto alla prestazione spagnola fino al 14 aprile 2014.

La struttura INPS territorialmente competente, dovrà accertare che si tratti di lavoratore marittimo, residente in Italia e, quindi, destinatario delle disposizioni speciali contenute nell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004, e verificare che siano soddisfatti i requisiti richiesti dalla legislazione italiana per le prestazioni di disoccupazione. In questo caso il lavoratore, anche se non fosse mai stato assicurato in Italia, ha diritto alla prestazione Aspi. L’importo della prestazione dovrà essere determinato sulla base dei salari percepiti per l’attività assicurata in Spagna. Invece, per quanto riguarda la durata della prestazione italiana si dovrà tener conto del periodo durante il quale la persona ha percepito la prestazione spagnola. Pertanto, la prestazione Aspi, il cui diritto decorre, comunque, dal 15 gennaio 2014, potrà essere erogata solo a partire  dal 15 aprile 2014, al termine cioè del periodo durante il quale il diritto alla prestazione estera è stato esportato, ma il termine finale dovrà essere calcolato a partire dal 15 gennaio 2014.

Per quanto riguarda la determinazione del periodo oggetto di rimborso, tenuto conto che la persona risulta assicurata in Spagna per almeno 12 mesi nei due anni che precedono l’inizio dello stato di disoccupazione, il periodo può essere prolungato a cinque mesi. In particolare, nel caso specifico, poiché il soggetto ha beneficiato per tre mesi, in base all’articolo 64 del regolamento di base, dell’indennità di disoccupazione a carico della legislazione spagnola, sarà possibile chiedere il rimborso solo per il periodo residuo, cioè due mesi.

Nella tabella di cui all’allegato 1 sono riepilogate, con riferimento alla situazione del lavoratore, le informazioni relative all’erogazione della prestazione e alla determinazione del periodo di rimborso.

2.   Applicazione dell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004. Richieste di rimborso pervenute dalle Istituzioni estere, nel caso di lavoratori frontalieri, residenti in un altro Stato membro, che lavorano in Italia e nel caso di persone diverse dai lavoratori frontalieri, che risiedono in un altro Stato membro e che durante la loro ultima attività lavorativa erano soggette alla legislazione italiana.

La persona in disoccupazione completa che, durante la sua ultima occupazione, era assicurata in Italia e residente in un altro stato membro, se ritorna nello Stato membro di residenza ha diritto alle prestazioni di disoccupazione a carico di detto Stato. In tale ipotesi la struttura territoriale, in veste di Istituzione debitrice, sarà tenuta agli adempimenti previsti in materia di rimborsi (vedi linee guida lettera B).

Le sedi, ricevute le richieste di rimborso da parte delle Istituzioni estere per il tramite della Direzione regionale Lazio, devono:

a)   verificare che si tratti di persona che rientra nel campo di applicazione dell’articolo 65. Tali valutazioni devono essere effettuate tenendo presente quanto precisato al successivo punto c). In particolare, per quanto riguarda la situazione dei lavoratori per i quali è richiesta la certificazione (documento portatile A1) relativa alla legislazione applicabile, andrà verificato che:

-         il lavoratore sia presente nell’ ”Archivio distacchi e lavoro contemporaneo nell’Unione europea“ sia stato rilasciato il documento portatile A1 e che in tale documento:

nella sezione “posizione del lavoratore” sia valorizzata una delle ipotesi descritte sopra;

nella sezione 2 “Stato di cui si applica la legislazione” sia indicato che si applica la legislazione italiana;

b)   verificare che la richiesta sia stata presentata nei termini previsti (Parte II, punto 5 della circolare n. 85 del 1° luglio 2010);

c)   accertare che si tratti di persona che, durante la sua ultima attività, era assicurata in Italia e residente in un altro stato membro;

d)   verificare la posizione assicurativa del lavoratore, al fine di accertare la presenza dei requisiti necessari per la richiesta di rimborso di 3 o 5 mesi;

e)   simulare il calcolo per determinare l’importo massimo rimborsabile;

f)    verificare che per il periodo richiesto non siano già state erogate prestazioni a carico dell’Italia, ai sensi dell’articolo 64 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Esempio: lavoratore marittimo, residente in Germania e occupato a bordo  di una nave battente bandiera italiana: in base alle norme comunitarie in materia di legislazione applicabile è soggetto alla legislazione italiana. Il lavoratore risulta  assicurato in Italia dal 1° gennaio 2010 e viene licenziato il 31 ottobre 2013. Dal 1° novembre 2013 si mette a disposizione del Centro per l’impiego in Italia e, in tale data, presenta domanda di indennità ASpI e, dal 9 novembre 2013 inizia a percepire la prestazione di disoccupazione a carico della legislazione italiana. Successivamente, il 15 gennaio 2014, detta persona rientra in Germania e si mette a disposizione degli uffici del lavoro tedeschi. La struttura territoriale INPS competente rilascia i documenti portatili U1, per la certificazione dei periodi di assicurazione e/o occupazione, e U2 (attestato relativo al diritto all’esportabilità della prestazione di disoccupazione italiana, in base all’articolo 64 del regolamento (CE) n. 883/2004). Nel formulario U2 la sede ha indicato che il disoccupato ha diritto alla prestazione italiana fino al 14 aprile 2014.

In questo caso la sede dovrà sospendere il pagamento della prestazione italiana, in attesa di ricevere, da parte dell’Istituzione tedesca, la comunicazione relativa alla data in cui la persona si è iscritta all’ufficio del lavoro (PAPER SED U009).

Nel caso in cui successivamente al 14 aprile 2014,  in base alla legislazione tedesca,  spetti una prestazione di disoccupazione, in applicazione dell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004, l’Istituzione estera inoltrerà la richiesta di rimborso, per il tramite della Direzione regionale Lazio. La struttura INPS territorialmente competente, ricevuta la richiesta di rimborso e verificato che trattasi di un lavoratore marittimo, dovrà controllare che il periodo chiesto a rimborso non sia superiore a due mesi. Infatti, in questo caso, il periodo di rimborso può essere prolungato a cinque mesi, ma da tale periodo devono essere detratti  i tre mesi già indennizzati dall’Italia in base all’articolo 64 del regolamento di base. Inoltre, la sede dovrà accertare che l’importo della prestazione tedesca oggetto della richiesta di rimborso non sia superiore all’importo spettante in base alla legislazione nazionale. Nel caso in cui la prestazione estera fosse superiore, il rimborso dovrà avvenire nei limiti dell’importo previsto dalla normativa italiana.

3.   Precisazioni in merito alla certificazione relativa alla legislazione applicabile  (documento portatile A1).
In materia di rilascio della certificazione relativa alla legislazione applicabile (documento portatile A1), l’articolo 15 del regolamento (CE) n. 987/2009, riporta  le norme di applicazione dell’articolo 11 del regolamento di base e prevede che il datore di lavoro informi, se possibile preventivamente, l’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile.

L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di applicazione, invece, con riferimento ai casi rientranti nella fattispecie disciplinata dall’articolo 13,  dispone che la persona che esercita attività in due o più Stati membri ne informa l’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro di residenza, senza indicare alcun termine per la presentazione della richiesta.

Pertanto, la certificazione relativa alla legislazione applicabile (documento portatile A1) può essere rilasciata anche per periodi già trascorsi.

Ovviamente,  l’istituzione dello Stato competente deve subordinare  il rilascio, anche posticipato, della certificazione  alla verifica della sussistenza di tutti i requisiti previsti  dalle disposizioni comunitarie.

In base a quanto sopra esposto, nei casi in cui la persona interessata non sia in possesso del documento portatile A1, se dall’esame della situazione emerge che detta persona potrebbe rientrare in una delle categorie tutelate dall’articolo 65 del regolamento di base, si dovranno  effettuate  le opportune verifiche, in collaborazione con l’Area competente per il rilascio della certificazione, affinché venga determinata correttamente la legislazione  applicabile e certificata la situazione del lavoratore.

4.   Ulteriori precisazioni in merito al flusso dei rimborsi. Decisione U4, del 3 dicembre 2011, della Commissione Amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
La Commissione Amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha ritenuto necessario fornire alcune linee guida alle Istituzioni, tenendo conto delle disposizioni contenute nell’articolo 65 del regolamento di base e considerando che l’applicazione delle buone pratiche, determinate di comune accordo, contribuisce  a un regolamento rapido ed efficace dei rimborsi. Pertanto, ha emanato la decisione U4 del 13 dicembre 2011 (allegato 2), al fine di garantire un’applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie relativamente alle procedure di rimborso.

4.1 Principi generali delle procedure di rimborso
Nei casi in cui le prestazioni di disoccupazione siano state erogate all'interessato dal suo Stato di residenza - a norma dell'articolo 65, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 - in base ai paragrafi 6 e 7 dello stesso articolo, l’onere finanziario deve essere ripartito tra lo Stato di residenza (di seguito «Stato creditore») e lo Stato alla cui legislazione il disoccupato era da ultimo assoggettato (di seguito «Stato debitore»).

Una richiesta di rimborso non può essere respinta per il fatto che l'interessato non sarebbe ammesso a beneficiare delle prestazioni di disoccupazione a norma della legislazione nazionale dello Stato debitore – Stato di ultima assicurazione (parte I punto 2 Decisione U4).

Tuttavia, lo Stato creditore – Stato di residenza - può chiedere il rimborso solo se l'interessato, prima di diventare disoccupato, ha maturato periodi di occupazione o di attività lavorativa autonoma nello Stato debitore e se tali periodi sono riconosciuti utili ai fini delle prestazioni di disoccupazione in quest'ultimo Stato (parte I punto 3 Decisione U4). Anche se la prestazione, per mancanza di altri requisiti, non può essere riconosciuta, in base alla legislazione dello Stato debitore.

Da quanto sopra esposto consegue che nel caso di persona disoccupata residente in Italia (Stato creditore), assicurata durante la sua ultima occupazione in un altro Stato membro (Stato debitore), la richiesta di rimborso potrà essere accolta dall’Istituzione estera solo se la persona in tale Stato abbia maturato periodi utili per il riconoscimento delle prestazioni di disoccupazione in base alla legislazione di detto ultimo stato.

Analogamente, nel caso di persona rimasta disoccupata e residente in uno Stato membro (Stato creditore) diverso dall’Italia e che sia stata assicurata in Italia (Stato debitore) durante la sua ultima occupazione, la richiesta di rimborso da parte dello Stato creditore potrà essere accolta dalle strutture territoriali italiane solo se detta persona in Italia abbia maturato periodi di assicurazione utili per il diritto alle prestazioni di disoccupazione a carico della legislazione italiana.

Pertanto, le richieste di rimborso inoltrate all’Istituto in quanto Istituzione debitrice – Stato di ultima assicurazione - dovranno essere respinte in tutti i casi in cui  le stesse riguardino persone che, sebbene assicurate in Italia durante la loro ultima occupazione, non abbiano maturato periodi di assicurazione per il rischio disoccupazione in base alla legislazione nazionale (es.: lavoratori autonomi).

Ai fini del perfezionamento del requisito di assicurazione sopra indicato, poiché il dettato normativo fa genericamente riferimento alla maturazione di periodi riconosciuti ai fini delle prestazioni di disoccupazione, è da ritenere che sia sufficiente la presenza anche di un solo contributo settimanale utile ai sensi della legislazione italiana.

4.2 Determinazione del periodo di rimborso
Come precisato al punto 1 parte II della Decisione U4, il periodo di 3 o 5 mesi, per il quale può essere chiesto un rimborso, decorre dal primo giorno per cui le prestazioni di disoccupazione sono effettivamente dovute, cioè dalla data di inizio del periodo indennizzato. Il periodo di rimborso si conclude allo scadere del termine previsto dall'articolo 65, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base (tre o cinque mesi), indipendentemente da qualsiasi riduzione, sospensione o soppressione del diritto alle prestazioni o del versamento delle stesse nel corso di tale periodo a norma della legislazione dello Stato creditore.

Esempio: nel caso di indennità di disoccupazione ASpI che decorre dal 1° aprile 2013, sospesa per ripresa di attività lavorativa di durata inferiore a sei mesi, il periodo oggetto di rimborso avrà termine, in ogni caso, il 30 giugno/31 agosto 2013.

Una nuova richiesta di rimborso può essere presentata solo quando l'interessato soddisfa le condizioni previste dalla legislazione dello Stato creditore - a norma dell'articolo 65, paragrafo 5, lettera a), del regolamento n. 883/2004 - per un nuovo diritto alle prestazioni, a condizione, però, che tale diritto non sia la continuazione di una precedente decisione di concessione di prestazioni di disoccupazione.

Inoltre, nel caso di lavoratori diversi dai frontalieri, fatto salvo il periodo durante il quale lo Stato debitore eroga prestazioni in applicazione dell’articolo 64 del regolamento (CE) n. 883/2004 (art. 65, paragrafo 6, IV frase), nessun altro periodo di erogazione di prestazioni di disoccupazione va detratto dal periodo di rimborso.

4.3 Prolungamento del periodo di rimborso
A norma dell’articolo 65, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 883/2004, il periodo di rimborso è prolungato a cinque mesi a condizione che l'interessato abbia maturato periodi di occupazione o di attività autonoma pari ad almeno 12 mesi, riconosciuti ai fini delle prestazioni di disoccupazione, nei 24 mesi precedenti il giorno in cui le prestazioni di disoccupazione sono effettivamente dovute.

In merito al requisito di assicurazione sopra citato si precisa che il periodo di dodici mesi può essere perfezionato anche sommando periodi non consecutivi, purché si tratti di periodi utili per conseguire il diritto alle prestazioni di disoccupazione. Per quanto riguarda, inoltre, il biennio d’interesse, lo stesso  va individuato procedendo a ritroso a partire dalla data di inizio del periodo indennizzato.

Esempio:

-          data di inizio del periodo indennizzato: 19.06.2013

-          biennio precedente, nel quale devono ricadere i 12 mesi utili: 19.06.2011 – 18.06.2013.

Infine, analogamente a quanto previsto per la richiesta di rimborso (punto 4.2), anche la richiesta relativa al prolungamento del periodo di rimborso non può essere rifiutata per il fatto che l'interessato non sarebbe ammesso a beneficiare delle prestazioni di disoccupazione a norma della legislazione nazionale dello Stato debitore.

4.4 Disposizioni varie
Qualora una richiesta di rimborso sia stata notificata allo Stato debitore, ogni successiva modifica dell'importo delle prestazioni di disoccupazione oggetto di rimborso, che avvenga retroattivamente in conformità della legislazione dello Stato creditore, non ha alcun effetto sulla richiesta notificata dallo Stato creditore.

In altri termini, l’importo oggetto del rimborso viene cristallizzato al momento della presentazione della relativa richiesta, non essendo modificabile ex post a fronte della sopravvenuta modifica della prestazione erogata.

Infine, si precisa che per “intero importo” delle prestazioni erogate dall'Istituzione del luogo di residenza, si intende il costo totale delle prestazioni di disoccupazione sostenuto dallo Stato creditore prima di qualsiasi detrazione («importo lordo»).

4.5 Disposizioni finali
Le disposizioni in materia di rimborso di cui all'articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004 riguardano esclusivamente le prestazioni concesse sulla base del medesimo articolo.

Pertanto si ribadisce che, in applicazione della nuova regolamentazione comunitaria, non sono previsti altri casi che possono essere oggetto di rimborso.

5.   Modifiche introdotte dal Regolamento (CE) n.465/2012
Il regolamento (CE) n. 465/2012 (allegato 3), modificando il Regolamento (CE) n. 883/2004, ha introdotto l’articolo 65 bis. Tale disposizione garantisce al lavoratore autonomo transfrontaliero, in stato di disoccupazione completa, l’erogazione delle prestazioni di disoccupazione, nei casi in cui abbia maturato periodi di assicurazione come lavoratore autonomo ovvero periodi di attività autonoma riconosciuti ai fini della concessione di dette prestazioni nello Stato membro competente – stato di ultima assicurazione - laddove lo Stato membro di residenza non possieda alcun sistema di prestazioni di disoccupazione per i lavoratori autonomi.

In particolare, l’articolo 65 bis stabilisce che, in deroga all’articolo 65, una persona in stato di disoccupazione completa che, in qualità di lavoratore transfrontaliero, abbia maturato periodi di assicurazione come lavoratore autonomo ovvero periodi di attività autonoma riconosciuti ai fini della concessione di prestazioni di disoccupazione in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro di residenza, nel caso in cui lo Stato membro di residenza non preveda un sistema di prestazioni di disoccupazione per i lavoratori autonomi, si iscrive presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui ha svolto l’ultima attività come lavoratore autonomo e si mette a disposizione di detti uffici. Il lavoratore autonomo in stato di disoccupazione completa può, come misura supplementare, mettersi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro di residenza. Le prestazioni di disoccupazione sono dovute al lavoratore autonomo dall’ultimo Stato membro alla cui legislazione la persona è stata soggetta, in conformità alla legislazione di detto Stato.

Tenuto conto che la normativa nazionale, come noto, non prevede, in materia di disoccupazione, un sistema assicurativo per i lavoratori autonomi, la disposizione in commento non si applica alla legislazione italiana. Pertanto non è previsto alcun adempimento da parte delle strutture territoriali, né nel caso di lavoratore autonomo, residente in Italia che svolge la sua attività in un altro stato membro, né nel caso di lavoratore residente in un altro Stato membro che svolge la sua attività autonoma e sia assicurato in Italia per tale attività.

6.   Istruzioni contabili
La rilevazione contabile dell’onere per le prestazioni di disoccupazione erogate in applicazione dell’articolo 65, del Regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento di base), del rimborso da parte degli Enti assicuratori degli Stati membri e del relativo credito nei confronti di tali Stati (art. 65 del regolamento di base), deve avvenire ai conti di seguito elencati, alcuni di nuova istituzione nell’ambito della Gestione dei trattamenti dell’Assicurazione sociale per l’impiego (PTA) e altri già in uso, nell’ambito della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (PTR):

Austria:

PTA30102 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dall’Austria – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA30103 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dall’Austria – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA24102 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori austriaci delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dall’Austria – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTR00037 – Credito verso gli Enti assicuratori austriaci per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dall’Austria erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Belgio:

PTA30104 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dal Belgio – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA30105 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dal Belgio – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA24104 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori belgi delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dal Belgio – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTR00046 – Credito verso gli Enti assicuratori belgi per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dal Belgio erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Bulgaria:

PTA30106 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Bulgaria – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA30107 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Bulgaria – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA24106 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori bulgari delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Bulgaria – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTR00111 – Credito verso gli Enti assicuratori bulgari per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Bulgaria erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Cipro:

PTA30108 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti da Cipro – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA30109 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti da Cipro – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA24108 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori ciprioti delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti da Cipro – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTR00103 – Credito verso gli Enti assicuratori ciprioti per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti da Cipro erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Croazia:

PTA30110 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Croazia – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA30111 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Croazia – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA24110 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori croati delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Croazia – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTR00113 – Credito verso gli Enti assicuratori croati per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Croazia erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Danimarca:

PTA30112 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Danimarca – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA30113 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Danimarca – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA24112 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori danesi delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Danimarca – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTR00050 – Credito verso gli Enti assicuratori danesi per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Danimarca erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Estonia:

PTA30114 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dall’Estonia – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA30115 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dall’Estonia – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA24114 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori estoni delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dal Belgio – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTR00104 – Credito verso gli Enti assicuratori estoni per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dall’Estonia erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Finlandia:

PTA30116 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Finlandia – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA30117 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Finlandia – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA24116 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori finlandesi delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Finlandia – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTR00035 – Credito verso gli Enti assicuratori finlandesi per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Finlandia erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Francia:

PTA30118 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Francia – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA30119 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Francia – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA24118 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori francesi delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Francia – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTR00043 – Credito verso gli Enti assicuratori francesi per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Francia erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Germania:

PTA30120 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Germania – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA30121 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Germania – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA24120 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori tedeschi delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Germania – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTR00045 – Credito verso gli Enti assicuratori tedeschi per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Germania erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Grecia:

PTA30122 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Grecia – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA30123 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Grecia – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA24122 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori greci delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Grecia – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTR00059 – Credito verso gli Enti assicuratori greci per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Grecia erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Irlanda:

PTA30124 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dall’Irlanda – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA30125 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dall’Irlanda – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA24124 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori irlandesi delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dall’Irlanda – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTR00049 – Credito verso gli Enti assicuratori irlandesi per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dall’Irlanda erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Lettonia:

PTA30126 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Lettonia – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA30127 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Lettonia – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA24126 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori lettoni delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Lettonia – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTR00105 – Credito verso gli Enti assicuratori lettoni per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Lettonia erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Lituania:

PTA30128 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Lituania – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA30129 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Lituania – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA24128 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori lituani delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Lituania – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTR00106 – Credito verso gli Enti assicuratori lituani per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Lituania erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Lussemburgo:

PTA30132 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dal Lussemburgo – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA30133 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dal Lussemburgo – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA24132 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori lussemburghesi delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dal Lussemburgo – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTR00044 – Credito verso gli Enti assicuratori lussemburghesi per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dal Lussemburgo erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Malta:

PTA30134 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti da Malta – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA30135 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti da Malta – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA24134 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori maltesi delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti da Malta – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTR00107 – Credito verso gli Enti assicuratori maltesi per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti da Malta erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Paesi Bassi:

PTA30136 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dai Paesi Bassi – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA30137 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dai Paesi Bassi – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA24136 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori olandesi delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dai Paesi Bassi – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTR00047 – Credito verso gli Enti assicuratori olandesi per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dai Paesi Bassi erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Polonia:

PTA30138 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Polonia – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA30139 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Polonia – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA24138 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori polacchi delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Polonia – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTR00108 – Credito verso gli Enti assicuratori polacchi per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Polonia erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Portogallo:

PTA30140 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dal Portogallo – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA30141 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dal Portogallo – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA24140 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori portoghesi delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dal Portogallo – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTR00058 – Credito verso gli Enti assicuratori portoghesi per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dal Portogallo erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Regno Unito:

PTA30142 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dal Regno Unito – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA30143 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dal Regno Unito – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA24142 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori britannici delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dal Regno Unito – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTR00048 – Credito verso gli Enti assicuratori britannici per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dal Regno Unito erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Repubblica Ceca:

PTA30144 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Repubblica Ceca – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA30145 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Repubblica Ceca – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA24144 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori cechi delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Repubblica Ceca – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTR00102 – Credito verso gli Enti assicuratori cechi per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Repubblica Ceca erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Romania:

PTA30146 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Romania – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA30147 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Romania – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA24146 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori rumeni delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Romania – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTR00112 – Credito verso gli Enti assicuratori rumeni per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Romania erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Slovacchia:

PTA30148 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Slovacchia – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA30149 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Slovacchia – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA24148 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori slovacchi delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Slovacchia – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTR00109 – Credito verso gli Enti assicuratori slovacchi per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Slovacchia erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Slovenia:

PTA30150 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Slovenia – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA30151 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Slovenia – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA24150 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori sloveni delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Slovenia – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTR00100 – Credito verso gli Enti assicuratori sloveni per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Slovenia erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Spagna:

PTA30152 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Spagna – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA30153 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Spagna – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA24152 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori spagnoli delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Spagna – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTR00057 – Credito verso gli Enti assicuratori spagnoli per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Spagna erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Svezia:

PTA30154 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Svezia – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA30155 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Svezia – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA24154 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori svedesi delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Svezia – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTR00039 – Credito verso gli Enti assicuratori svedesi per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Svezia erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Ungheria:

PTA30156 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dall’Ungheria – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA30157 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dall’Ungheria – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA24156 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori ungheresi delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dall’Ungheria – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTR00110 – Credito verso gli Enti assicuratori ungheresi per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dall’Ungheria erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Per gli Stati esteri non facenti parte dell’Unione Europea ma ai quali si estende l’applicazione della normativa in argomento, vale a dire la Svizzera e gli Stati SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) in virtù, rispettivamente, della Decisione n. 1/2012, adottata il 31 marzo 2012 dal Comitato misto sulla libera circolazione delle persone e della Decisione n. 76/2011, adottata il 1° luglio 2011 dal Comitato misto SEE (rif. circolare n. 3 del 08 gennaio 2013), si comunicano gli ulteriori conti:

Svizzera:

PTA30158 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Svizzera – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA30159 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Svizzera – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA24158 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori svizzeri delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Svizzera – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTR00101 – Credito verso gli Enti assicuratori svizzeri per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Svizzera erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Islanda:

PTA30160 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dall’Islanda – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA30161 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dall’Islanda – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA24160 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori islandesi delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dall’Islanda – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTR00036 – Credito verso gli Enti assicuratori islandesi per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dall’Islanda erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Norvegia:

PTA30162 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Norvegia – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA30163 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Norvegia – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA24162 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori norvegesi delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Norvegia – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTR00038 – Credito verso gli Enti assicuratori norvegesi per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Norvegia erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Liechtenstein:

PTA30164 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dal Liechtenstein – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA30165 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dal Liechtenstein – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTA24164 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori del Liechtenstein delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dal Liechtenstein – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;

PTR00114 – Credito verso gli Enti assicuratori del Liechtenstein per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dal Liechtenstein erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.

6.1) Indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli
Per i lavoratori agricoli che continuano a beneficiare della specifica indennità di disoccupazione ante legge 28 giugno 2012, n. 92, si confermano i conti già in uso nel sistema contabile dell’Istituto, per l’imputazione delle prestazioni di disoccupazione e dei rimborsi da parte degli Stati esteri, nell’ambito della Gestione dei trattamenti di disoccupazione (PTN), nonché per la rilevazione del relativo credito nei confronti di tali Stati (PTR00…).

Il coordinamento dell’attività riguardante le richieste di rimborso e il rimborso agli Enti assicuratori degli Stati esteri delle prestazioni di disoccupazione, erogate ai sensi della regolamentazione comunitaria, continua ad essere assegnato alla Direzione regionale INPS del Lazio.

Per la gestione contabile delle prestazioni di disoccupazione e dei rimborsi oggetto della presente circolare, si richiamano le disposizioni generali per le Strutture territoriali e la sede regionale Lazio, contenute nel paragrafo 5) della circolare n. 36 del 18 febbraio 1999, nel messaggio in materia contabile n. 7188 del 11 marzo 2010 e, infine, nell’allegato al messaggio n. 4898 del 21 marzo 2013 (“Flusso U009 - Linee guida”), contenente gli ultimi aggiornamenti in materia.

La rilevazione del credito verso i citati Organismi esteri, mediante la scrittura in P.D. “PTR00... a PTA24…(ovvero PTN24…)” deve essere effettuata dalla Direzione regionale Lazio presso la quale è accentrata la definizione dei rapporti finanziari con le Istituzioni debitrici, riguardo alle prestazioni in parola.

La rilevazione contabile del rimborso delle prestazioni di disoccupazione agli Enti assicuratori degli Stati esteri, dovrà avvenire con imputazione ai conti PTA30… (ovvero PTN30…) sopra elencati.

Si rammenta che, qualora per le prestazioni sopra elencate siano state effettuate imputazioni contabili provvisorie, si dovrà procedere alle necessarie operazioni di storno.

Ai conti sopra menzionati, già esistenti, si è provveduto ad adeguare opportunamente la denominazione, in applicazione delle nuove disposizioni normative.

Consulta gli allegati: