OGGETTO:
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Lavoratori
assicurati ex Ipsema. Anticipazione e conguaglio delle prestazioni diverse
dalla malattia. Istruzioni operative e determinazione delle competenze
territoriali.
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1. Premessa.
2.
Modalità di erogazione delle prestazioni ai lavoratori assicurati ex IPSEMA.
2.1
Prestazioni per le quali è possibile procedere all’anticipazione ed al
conguaglio
2.2
Datori di lavoro interessati.
2.3
Lavoratori interessati.
2.4
Voci retributive.
3.
Istruzioni operative per il conguaglio delle prestazioni anticipate dal
datore di lavoro. Codifica Aziende.
3.1
Recupero somme arretrate.
4.
Modalità di presentazione da parte del lavoratore delle domande di
prestazione diverse dalle indennità di malattia e relativa competenza
territoriale.
4.1
Gestione delle prestazioni in corso di fruizione.
5.
Cristallizzazione competenze territoriali per i lavoratori dipendenti da
aziende non optanti per il conguaglio e per le indennità a tutela della
malattia.
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1. Premessa
Come noto, per effetto dell’ art. 10 comma 3 del
decreto legge 76/2013 convertito con modificazioni dalla legge 99/2013, a far
data dal 1° gennaio 2014 l’Inps gestisce direttamente le attività relative
all’accertamento e riscossione dei contributi e all’erogazione delle
prestazioni di malattia, maternità, disabilità, donazione di sangue e midollo
osseo per il personale assicurato presso le Casse marittime dapprima,
successivamente presso l’ex IPSEMA e, da ultimo, presso l’Inail settore navigazione.
Facendo seguito alle istruzioni operative fornite con
circolare n. 179 del 23 dicembre 2013, successivamente con circolare n. 93 del
17 luglio 2014 e, da ultimo, con messaggio n. 166 del 9 gennaio 2015,
l’Istituto è impegnato nelle attività volte a consentire l’armonizzazione delle
lavorazioni per tale categoria a quelle già in uso per la generalità dei
lavoratori assicurati Inps.
La categoria degli assicurati ex Ipsema presenta
peculiarità normative relativamente alla tutela per gli eventi di malattia dei
lavoratori marittimi, per cui sono previste quattro distinte prestazioni
(indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale,
indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare,
indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di
rapporto di lavoro e temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia
comune- c.d. legge Focaccia).
Diversamente, per la tutela della maternità/paternità
obbligatoria, congedi parentali, riposi giornalieri per allattamento, congedo
obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore dipendente ex art. 4, comma
24,lett.a), legge 28 giugno 2012, n.92 (misura sperimentale per il triennio
2013-2015), permessi per assistenza disabili ex art. 33 legge 5 febbraio 1992,
n. 104, congedo straordinario per assistenza a familiari con disabilità grave e
donazione sangue e/o midollo osseo si applica anche ai lavoratori in parola la
medesima normativa applicata alla generalità degli assicurati.
In linea generale, in materia di pagamento delle
prestazioni, il quadro normativo di riferimento, rinvenibile nelle disposizioni
di cui all’articolo 1 del decreto legge n. 663 del 30 dicembre 1979, prevede
che le indennità di malattia e di maternità nonché le prestazioni ai donatori
di sangue e/o midollo osseo siano corrisposte a cura del datore di lavoro
secondo le modalità ivi descritte. Viene previsto altresì che,
conseguentemente, il datore di lavoro comunichi nella denuncia contributiva i
dati relativi, ponendo a conguaglio detti trattamenti con i contributi e con le
altre somme dovute all’Istituto.
L’Istituto provvede direttamente al pagamento agli
aventi diritto delle prestazioni di malattia e maternità per alcune categorie
di lavoratori.
In particolare, con riguardo alle prestazioni a favore
dei lavoratori assicurati dapprima presso le Casse marittime, poi presso
l’Ipsema e da ultimo presso l’Inail, settore navigazione, l’ultimo comma del
medesimo articolo 1 citato dispone che ” Fino alla data di entrata in vigore
della legge di riordinamento della materia concernente le prestazioni
economiche per maternità, malattia ed infortunio di cui all'art. 74, ultimo
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'accertamento, la riscossione dei
contributi sociali di malattia (…) e il pagamento delle prestazioni economiche
di malattia e maternità per gli iscritti alle casse marittime per gli infortuni
sul lavoro e le malattie restano affidati, con l'osservanza delle norme già in
vigore, alle gestioni previdenziali delle casse stesse (….)”.
Per quanto sopra, nell’ambito del processo di
progressiva armonizzazione delle lavorazioni, si è ritenuto di procedere ad una
prima integrazione delle modalità di erogazione delle prestazioni diverse dalla
malattia con quelle previste per la generalità dei lavoratori.
2. Modalità di erogazione delle
prestazioni ai lavoratori assicurati ex-IPSEMA
Riguardo alla gestione delle attività inerenti la
prestazioni a carico dell’Inps, le prime istruzioni operative sono state
fornite con circolare congiunta Inps/Inail- n. 179 del 23 dicembre 2013, alla
quale hanno fatto seguito ulteriori istruzioni afferenti a specifici aspetti
gestionali delle lavorazioni.
In particolare, per i pagamenti di tutte le
prestazioni previdenziali del personale assicurato ex-IPSEMA, in una prima fase
transitoria si è determinato di adottare le modalità già in uso presso l’Ipsema
dapprima e l’Inail successivamente, che prevedevano l’erogazione diretta da
parte dell’Inps delle prestazioni, con eccezione del Gruppo Ferrovie dello
Stato, di Crociere Mercurio Srl e di Air Sea Holiday GmbH, datori di lavoro con
i quali erano stati stipulati specifici protocolli d’intesa per l’anticipazione
dell’indennità da parte del datore di lavoro.
Nell’ambito delle attività di progressiva
razionalizzazione ed armonizzazione delle varie gestioni per l’erogazione delle
prestazioni previdenziali, l’Istituto ha realizzato le opportune
implementazioni informatiche per consentire, ai datori di lavoro del personale
assicurato ex-IPSEMA che ne facciano richiesta, di anticipare ai lavoratori le
prestazioni diverse dalla malattia e di procedere al conguaglio delle stesse.
2.1 Prestazioni per le quali è possibile procedere
all’anticipazione ed al conguaglio
L’Istituto, procedendo nell’ottica della
sopradescritta armonizzazione ha effettuato le necessarie implementazioni
procedurali al fine di consentire, a partire dalle denunce di competenza
ottobre 2015, ai datori di lavoro che ne facciano richiesta e sul presupposto
della ricorrenza delle condizioni di seguito illustrate, la possibilità di
erogare in via di anticipazione le prestazioni diverse dalle indennità di
malattia e porle a conguaglio unitamente al versamento dei contributi
previdenziali correnti.
Le prestazioni conguagliabili sono le seguenti:
-- congedo di maternità;
-- congedo di paternità;
-- congedo parentale;
-- congedo parentale su base oraria;
-- riposi giornalieri per allattamento;
-- permessi per assistenza disabili ex art. 3
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
-- congedo straordinario per assistenza a
familiari con disabilità grave;
-- donazione sangue;
-- donazione di midollo osseo;
-- congedo obbligatorio e facoltativo per il
padre lavoratore dipendente ex art. 4, comma 24, lett.a) legge 28 giugno 2012,
n.92 (misura sperimentale per il triennio 2013-2015 - conguagliabile se
fruito entro il 31 dicembre 2015).
2.2 Datori di lavoro interessati
Ai fini della individuazione dei datori di lavoro in
epigrafe si rinvia a quanto indicato nei punti 4 e seguenti della circolare
179/2013.
Al riguardo si precisa quanto segue:
le aziende armatoriali e della pesca potranno
effettuare le operazioni di conguaglio esclusivamente sulle posizioni
contributive aventi le seguenti caratteristiche:
Imprese
armatoriali
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C.S.C.
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C.A
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1.15.02
|
2N
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Imprese
della pesca
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C.S.C.
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C.A
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1.21.01
|
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Le aziende di navigazione aerea e quelle che
utilizzano personale obbligatoriamente iscritto al Fondo volo potranno
effettuare le operazioni di conguaglio esclusivamente sulle posizioni
contributive aventi le seguenti caratteristiche:
C.S.C.
|
C.A
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1.15.04
|
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1.15.04
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Con c.a. 2X
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2.3 Lavoratori interessati
I lavoratori per i quali può operare l’anticipazione
datoriale sono in linea generale quelli già individuati al punto 3 della citata
circolare.
Tuttavia, per quanto riguarda i lavoratori marittimi
si precisa che l’anticipazione delle predette prestazioni riguarderà solo i
lavoratori in continuità di rapporto di lavoro nonché i marittimi in relazione
ai quali l’evento tutelato si verifichi durante la vigenza del rapporto di
lavoro.
2.4 Voci retributive
Attese le peculiarità e la varietà delle voci
retributive corrisposte ai lavoratori in argomento, si rammenta che l’Istituto
in presenza di elementi retributivi non adeguatamente documentati, non potrà
riconoscerne validità per l’erogazione delle prestazioni.
Pertanto, onde agevolare l’istruttoria e le eventuali
verifiche amministrative, i datori di lavoro dovranno, all’occorrenza, esibire
all’Istituto copia dei contratti integrativi aziendali e/o individuali ovvero
lettera di incarico o convenzione di imbarco.
3. Istruzioni operative per il conguaglio delle
prestazioni anticipate dal datore di lavoro. Codifica Aziende
A decorrere dal periodo di paga ottobre 2015, le
aziende che, ricorrendone i presupposti sopra illustrati, intendono anticipare
ai propri dipendenti le prestazioni in parola, dovranno attenersi alle seguenti
istruzioni operative.
Tutti i datori di lavoro interessati, ivi comprese le
aziende stipulanti protocolli d’intesa di pari oggetto, dovranno richiedere
alla competente Struttura territoriale dell’Istituto tramite cassetto
previdenziale l’attribuzione del codice di “CA 2G” avente il nuovo significato
di “Azienda autorizzata al conguaglio prestazioni diverse dalla malattia
erogate ai lavoratori assicurati ex Ipsema”.
La richiesta del codice di autorizzazione al
conguaglio implica l’anticipazione di tutte le prestazioni diverse dalla
malattia da parte del datore di lavoro e non potrà, pertanto, riguardare
soltanto talune delle prestazioni a tutela di maternità, disabilità, donazione
di sangue e/o midollo osseo.
Si rammenta che per le aziende armatoriali e della
pesca il predetto codice dovrà essere attribuito alle matricole aventi le
caratteristiche di cui al punto 2.2.
Laddove le aziende già stipulanti i protocolli
d’intesa ex IPSEMA (Gruppo Ferrovie dello Stato, Crociere Mercurio S.r.l. e Air
Sea Holiday Gmbh) facessero richiesta del codice di autorizzazione al conguaglio,
le competenti Sedi concorderanno con la DC Entrate l’individuazione delle
matricole contributive sulle quali attribuire il predetto codice.
Per l’esposizione nel flusso Uniemens delle somme da
porre a conguaglio dovranno essere utilizzate le modalità attualmente in uso
(di cui al documento tecnico).
Si ricorda che sulle posizioni inquadrate con CSC
1.15.02 e CA 2N e 1.21.01, i lavoratori marittimi in continuità di rapporto di
lavoro continueranno ad essere esposti nel flusso Uniemens utilizzando anche il
codice <TipoLavoratore> “EM” e la <qualifica3> uguale a “D”
se il rapporto di lavoro è a tempo determinato; con riferimento agli altri
lavoratori marittimi indicati al precedente punto 2.4 dovrà essere utilizzato
il nuovo codice <TipoLavoratore> “MS” avente il significato di “Personale
marittimo sbarcato”.
Si ribadisce che nelle denunce riferite alle suddette
posizioni dovranno essere esposti sia le informazioni relative agli eventi in
parola che quelle relative ai connessi conguagli.
3.1 Recupero somme arretrate
Per il recupero di anticipazioni non conguagliate nel
mese di competenza, per eventi intervenuti a decorrere da giugno 2015, le
aziende utilizzeranno la procedura delle regolarizzazioni Uniemens.
4. Modalità di presentazione da parte del lavoratore
delle domande di prestazione diverse dalle indennità di malattia e relativa
competenza territoriale
La modalità di presentazione delle domande per le
prestazioni elencate al precedente paragrafo 2.1 e le sedi INPS competenti
territorialmente saranno differenti a seconda che il datore di lavoro abbia
optato o meno per l’anticipazione delle prestazioni ed il relativo conguaglio.
a) I lavoratori dipendenti da datori di
lavoro che abbiano optato per il pagamento a conguaglio e siano stati
conseguentemente autorizzati con l’attribuzione del codice “CA 2G”, per le sole
prestazioni tra quelle elencate al paragrafo 2.1 che prevedono una richiesta
all’Istituto, devono presentare la domanda per via telematica secondo le
istruzioni già fornite per la generalità dei lavoratori.
In tali casi, anche la competenza territoriale alla
gestione delle pratiche è quella prevista per la generalità dei lavoratori.
b) Per i lavoratori dipendenti da datori
di lavoro non optanti per il conguaglio, vengono mantenute le modalità
attualmente in uso che prevedono la presentazione da parte del lavoratore della
domanda in modalità cartacea e la conseguente erogazione della prestazione in
modalità diretta allo stesso lavoratore da parte dell’INPS.
In tali casi, la competenza territoriale alla gestione
delle pratiche - operativa a far data dalla pubblicazione della presente
circolare - è illustrata al successivo paragrafo 5, che annulla e sostituisce
le istruzioni in materia di cui alla circolare n. 93/2014 ed al messaggio n.
166/2015 e che fa riferimento a tutte le attività ex Ipsema, ivi compresa
l’erogazione delle indennità a tutela della malattia.
Ai lavoratori cessati o sospesi da contratti con
aziende autorizzate al conguaglio è ammesso il solo pagamento diretto delle
prestazioni da parte dell’ Istituto e la relativa competenza territoriale è
quella di cui al successivo paragrafo 5.
4.1 Gestione delle prestazioni in corso di fruizione
Per le domande di prestazioni già in corso di
fruizione, presentate da lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano
optato per il pagamento a conguaglio, si precisa quanto segue:
le
domande per periodi di maternità/donazione sangue e donazione di midollo osseo
già presentate secondo le precedenti diposizioni, continueranno ad essere
gestite dalle medesime strutture territoriali e nelle modalità precedentemente
in uso ovvero con pagamento diretto da parte dell’Inps ed utilizzo della
procedura informatica dedicata ai lavoratori assicurati ex Ipsema;
le
domande relative a permessi di cui alla legge n. 104/1992 e a congedi
straordinari già presentate secondo le precedenti disposizioni, dovranno essere
trasmesse alle Strutture territoriali individuate sulla base della nuova
competenza (quella della generalità degli assicurati) e acquisite nella
procedura gestionale in uso per la generalità dei lavoratori. Di ciò dovrà
essere data comunicazione al lavoratore con il modello allegato (all.1)
e la pratica dovrà essere chiusa nella procedura dedicata ai lavoratori
assicurati ex Ipsema.
5. Cristallizzazione competenze territoriali per i
lavoratori dipendenti da aziende non optanti per il conguaglio e per le
indennità a tutela della malattia.
Come detto, con la circolare n. 93 del 17 luglio 2014
e con successivo messaggio n. 166 del 9.1.2015 è stata stabilita la nuova
competenza territoriale per la gestione delle attività per i lavoratori
assicurati ex Ipsema, tenendo conto sia del criterio generale della residenza
degli assicurati sia dell’allocazione degli Uffici S.A.S.N. (ovvero dei medici
fiduciari del Ministero della Salute) e delle Capitanerie di porto, coinvolti
nel flusso di lavorazione delle prestazioni in virtù delle rispettive
competenze istituzionali.
Successivamente, in seguito alle proposte di modifica
pervenute dalle Direzioni regionali, istruite ed approvate dalle competenti
Direzioni centrali come previsto nella stessa Circolare n. 93/2014, si è
pervenuti all’attuale ripartizione dei bacini di utenza come illustrato nella
tabella seguente.
Regione
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Struttura
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Competenza
– Regione/provincia di residenza dei lavoratori assicurati ex IPSEMA
|
Abruzzo
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AT Giulianova
|
Abruzzo e Molise
|
Calabria
|
DP Vibo Valentia
|
Calabria
|
Campania (per il dettaglio della
ripartizione territoriale dei bacini di utenza della provincia di Napoli cfr.
Allegato A)
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DM Napoli
|
Campania
province di Avellino, Benevento, Caserta;
provincia di Napoli meno i comuni e i CAP ricadenti
nel bacino di utenza della Filiale di coordinamento di Castellammare di
Stabia e delle Agenzie di Portici - Costiero Vesuviana e Torre del Greco.
|
FC Castellammare di Stabia
(costituita apposita Linea)
|
Campania
provincia di Salerno;
provincia di Napoli: i soli comuni e CAP ricadenti
nel bacino di utenza della Filiale di coordinamento di Castellammare di
Stabia e delle Agenzie di Portici - Costiero Vesuviana e Torre del Greco.
|
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Emilia Romagna
|
DP Ferrara
|
Emilia Romagna
|
Friuli Venezia Giulia
|
DP Trieste
|
Friuli Venezia Giulia
|
Lazio
|
FC Roma Montesacro
|
Lazio e Umbria
|
Liguria
|
DP Genova
|
Liguria
|
Lombardia
|
AC Milano Missori
|
Lombardia
|
Marche
|
AT San Benedetto del Tronto
|
Marche
|
Piemonte
|
AC Moncalieri
|
Piemonte e Valle d’Aosta
|
Puglia
|
DP Bari
|
Puglia: provincia di Bari
|
AT Molfetta
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Puglia: province di BAT e Foggia.
Basilicata
|
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DP Lecce
|
Puglia: province di Brindisi,
Lecce e Taranto
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Sardegna
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DP Cagliari
|
Sardegna: province di Cagliari,
Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Oristano, Carbonia-Iglesias
|
AC Olbia
|
Sardegna: province di Olbia-Tempio
e Sassari
|
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Sicilia
|
DP Palermo
|
Sicilia: provincia di Palermo
|
DP Messina
|
Sicilia: provincia di Messina
|
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DP Catania
|
Sicilia: province di Catania,
Enna, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta
|
|
AT Mazara del Vallo
|
Sicilia: province di Trapani e
Agrigento
|
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Toscana
|
DP Livorno
|
Toscana
|
Veneto
|
DP Venezia
|
Veneto e Trentino Alto Adige
|
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Per i lavoratori stranieri, non residenti né
domiciliati in Italia, è stata confermata la competenza territoriale
determinata con Circolare n. 179/2013, mantenendo il criterio del compartimento
marittimo di iscrizione della nave.
A far data dalla pubblicazione della presente
circolare, l’attribuzione della competenza territoriale come sopra descritta è riferita
alla tutela per eventi di malattia per la totalità dei lavoratori assicurati ex
IPSEMA; per le prestazioni diverse dalla malattia ed elencate al paragrafo 2.1
è riferita ai soli lavoratori dipendenti da datori di lavoro non
optanti per il metodo del pagamento a conguaglio.
Inoltre, al fine di agevolare l’utenza nel corretto
invio della certificazione medica e della documentazione necessaria alla
lavorazione della pratica fornendo un quadro certo e stabile delle competenze
territoriali delle Strutture INPS deputate a lavorare le prestazioni ex-IPSEMA,
ragioni di opportunità inducono a cristallizzare le competenze territoriali
sopra riportate.
Quanto sopra, anche alla luce del consolidamento della
situazione per effetto dell’articolato cronoprogramma formativo effettuato
sulla base della rideterminazione della competenza territoriale, comunicato da
ultimo con messaggio Hermes n. 1756 dell’11/03/2015.
Pertanto si informa che, fino a diversa comunicazione
a riguardo, non potranno essere prese in considerazione eventuali ulteriori
modifiche dei bacini di utenza sopra indicati, sia in termini di diversa
ripartizione delle regioni/province fra i Poli sia in termini di diversa
individuazione delle Strutture Polo.
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