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domenica 21 settembre 2014

Pubblico impiego: dirigente responsabile per l’assenteismo del dipendente

Nella sentenza n.139/2014, la Corte dei Conti della Toscana ha esteso al dirigente la responsabilità del danno contabile subito dall’Ente Pubblico a causa dell’assenteismo di un lavoratore.

Secondo la Corte, infatti, in simili casi  la responsabilità del danno deve essere imputata per due terzi al dipendente, mentre il restante terzo è a carico del dirigente, colpevole per l’omesso controllo.

Nella pronuncia in commento è stato ricordato come il legislatore abbia conferito ai dirigenti pubblici i poteri e le capacità del privato datore di lavoro.

Il caso sottoposto alla Corte dei Conti  è quello di un dipendente pubblico che, in sede penale, aveva patteggiato la condanna inflittagli per le numerose assenze ingiustificate dal lavoro, durante le quali aveva svolto l’attività di maestro di tennis.

A proposito del dirigente, rimasto estraneo alla vicenda penale, la Corte ha riconosciuto la sua responsabilità per l’omissione dei controlli dovuti sull’operato del lavoratore.

Ai fini della quantificazione del danno subito dall’Ente, il Collegio ha considerato i compensi illegittimamente percepiti per i periodi in cui il dipendente si era arbitrariamente assentato, quelli illegittimamente percepiti per la seconda attività svolta senza l’autorizzazione dell’Amministrazione, nonché i danni apportati all’immagine. 

I fini risarcitori, il dirigente è stato condannato a rifondere all’Ente un terzo dei danni suddetti.



Valerio Pollastrini

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