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MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia


venerdì 29 marzo 2013

Definitive modalita' di comunicazione del lavoro a chiamata


Il Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013, attualmente in fase di  registrazione presso gli organi di controllo,  attesta tutte le possibili modalità con le quali le aziende potranno  comunicare agli organi competenti la chiamata dei lavoratori intermittenti.

Il decreto, che entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce il modello di comunicazione 'UNI- intermittente', contenente i dati identificativi del lavoratore, quelli del datore di lavoro e la data di inizio e fine cui la chiamata si riferisce.

Il modulo dovra' essere trasmesso esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:

• via email all’indirizzo di posta elettronica certificata;
• attraverso il servizio informatico reso disponibile sul portale Cliclavoro;  

La comunicazione via  SMS continuera' ad essere ammessa esclusivamente per le prestazione lavorative previste entro 12 ore dall'invio.  L’SMS dovra' contenere almeno il codice fiscale del lavoratore.  

Nel caso di un malfunzionamento dei sopracitati sistemi di trasmissione del modello UNI-intermittente, i datori di lavoro potranno inviare un fax alla Direzione territoriale del lavoro competente.
Ai fini della prova del corretto adempimento, una comunicazione del malfunzionamento del sistema dovra' essere conservata insieme alla ricevuta di trasmissione del fax.  

•  
Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 (formato .pdf 860 Kb)

Valerio Pollastrini

Aspi e miniAspi liquidate in unica soluzione per l'avvio di un'attivita' autonoma


In data odierna i Ministri Fornero e Grilli hanno adottato un Decreto attuativo della riforma del mercato del lavoro che incentiva i disoccupati  verso la ricollocazione in attività di lavoro autonomo.

Ad annunciarlo, una nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 29 marzo 2013.

Il decreto, non ancora operativo e in attesa di registrazione presso i competenti organi di controllo, dispone la possibilita' di liquidare l'Aspi e la miniAspi in un'unica soluzione.

In particolare, i beneficiari dei suddetti trattamenti di disoccupazione potranno richiedere l'anticipazione dell'intera indennita' economica per  avviare un’attività di lavoro autonomo o di associarsi in cooperativa ovvero di sviluppare a tempo pieno un’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo all’ASpI o alla mini-ASpI.

Si tratta di una misura  sperimentale prevista per il triennio 2013, 2014 e 2015, nel limite complessivo dei fondi stanziati pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati.

La norma in commento evidenzia l'intento di stimolare una deriva dei lavoratori subordinati verso tipologie lavorative autonome. Si tratta di una strategia, gia' attuata nel corso degli anni '90 e conclusasi con un totale fallimento, in aperta contraddizione con gli obiettivi perseguiti, almeno a parole, negli ultimi anni.

Nonostante da più parti giunga costantemente l'invocazione per una riduzione del costo del lavoro, unica soluzione universalmente riconosciuta per contrastare la disoccupazione, si continuano a sprecare risorse finanziarie per misure transitorie e non incisive.

Inoltre, l'esiguita' della somma stanziata, rendera' privilegiati solo alcuni dei soggetti interessati. Questo, del resto, sembra essere il limite di tutte le recenti disposizioni nel campo del lavoro.

Valerio Pollastrini

giovedì 28 marzo 2013

Legittimo il contratto a chiamata per i “bagnini”

Con l’interpello n.13/2013 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali risponde ad un quesito avanzato dall’Associazione Generale Cooperative Italiane, insieme alla Confcooperative e alla Legacoop, a proposito di lavoro a chiamata.
Dopo le ultime modifiche della riforma del lavoro, l’individuazione delle attività lavorative per le quali è ammesso il ricorso al contratto di lavoro intermittente è rimessa alla contrattazione collettiva. In assenza della disciplina contrattuale questa fattispecie contrattuale sarà comunque applicabile per le attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto del 6 dicembre 1923, n.2657.
Gli istanti hanno chiesto al Ministero se la figura del “personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali” indicata nella specifica tabella possa assimilarsi al personale addetto ai servizi di salvataggio presso gli stabilimenti balneari per l’attività di assistenza ai bagnanti.
Nella risposta il Ministero ricorda che il Regio Decreto citato elenca una serie di specifiche attività relative a differenti settori che, per il carattere della discontinuità ad esse correlato, si prestano tuttora ad essere considerate quale parametro oggettivo per l’individuazione delle prestazioni cui è possibile applicare la disciplina del lavoro intermittente.

Nel caso in oggetto, il mancato intervento della contrattazione collettiva di settore, può essere sopperito, ai fini dell’applicabilità del contratto a chiamata agli assistenti bagnanti degli stabilimenti balneari, da una eventuale ricunducibilità della stessa  figura professionale tra quelle indicate nella  tabella allegata al Regio Decreto del 1923.

Pur se assente nella tabella, tale figura risulta assimilabile a quella presente degli assistenti bagnanti degli stabilimenti di bagni ed acque termali.
Analizzando lo svolgimento dell’attività di entrambe le categorie, appare evidente che le funzioni svolte dal personale di queste due categorie è sostanzialmente identica. Si tratta in effetti della prestazione richiesta ai lavoratori per assistenza e/o soccorso ai bagnanti, siano essi in mare o in parchi termali.
Premesso quanto sopra, l’Ente interpellato conferma la possibilità di  instaurare rapporti di lavoro intermittente per il personale addetto ai servizi di salvataggio presso gli stabilimenti balneari.

Valerio Pollastrini

lunedì 25 marzo 2013

Pesanti critiche del Codacons alla procedura telematica per scaricare il Cud dell'Inps


Nei giorni scorsi abbiamo commentato due Circolari, tre Messaggi e numerose altre News con le quali l'Inps ha fornito in rapida successione le modalita' di richiesta del Modello Cud.

L'Istituto, dopo aver comunicato che, da quest'anno, il modello sarebbe stato accessibile solamente in via telematica, ha provveduto  ad introdurre ripetutamente nuove modalita' alternative al rilascio del Cud, a patto che fosse pero' l'utente ad attivarsi per ottenerne copia.

A completare la farsa giunge ora  biasimo del Codacons che, in una nota ufficiale ha definito "vergognosa' la procedura per scaricare il Cud dal sito dell'Inps.

L'associazione dei consumatori accusa l'Istituto previdenziale di "crudelta'" nel costringere i pensionati a scaricare il modello attraverso internet. Cifre alla mano, solo il 17,2% delle persone comprese tra i 65 ed i 74 anni di eta' utilizzano un personal computer e il valore scende al 3,8% per i settantacinquenni.

Il Codacons lamenta l'assenza sul sito di un link diretto per scaricare il Cud e ricorda che bisogna cliccare su ”Servizi per il cittadino” e che una volta digitato il pin si deve accedere a ”Fascicolo previdenziale del cittadino”. Bisogna poi cliccare sull’espressione ”Modelli” e a quel punto si apre l’elenco di Cud, tra i quali il Cud unificato.

L’associazione contesta la complessita' della procedura, proibitiva perfino per gli esperti.

Nella nota, a parte le pesanti critiche, il Codacons esclude un eventuale esposto alla Corte dei Conti dal momento che per la modifica del sito l’Inps non ha sostenuto costi  e invita l'Istututo ad apportare almeno le migliorie indispensabili per semplificare la procedura.

Valerio Pollastrini

Dal 26 marzo sarà possibile inoltrare richiesta del nulla-osta per l'ingresso in Italia di lavoratori stagionali extracomunitari


Da domani coloro che volessero ricorrere a lavoratori extracomunitari residenti all'estero potranno inoltrarne domanda al Ministero dell'Interno.

Nei giorni scorsi avevamo annunciato  l'imminente entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che aveva disposto l'annuale programmazione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato per lavoratori stranieri stagionali.

Il Decreto oggi, 25 marzo 2013, e' stato pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale, e produrra' immediatamente la propria efficacia.

Il Ministero dell’Interno ha, pertanto, chiarito che gia' dalle ore 8 di domani sarà possibile  inviare le richieste di nulla osta  - utilizzando il sistema telematico disponibile sul sito  Ministeriale.

Per presentare le domande i datori di lavoro avranno tempo fino al 31 dicembre 2013.

Specifiche istruzioni sulle procedure di richiesta sono state fornite il 19 marzo 2013 nella Circolare congiunta del Ministero del lavoro e del Ministero dell'Interno.

Per ulteriori informazioni, consultare l’articolo collegato:  

Valerio Pollastrini

domenica 24 marzo 2013

Il diritto alla pensione di inabilita' e' condizionato al reddito familiare


Nella sentenza n.7320 del 22 marzo 2013, la Corte di Cassazione ha confermato che per accedere alla pensione di inabilita' è necessario tenere conto non soltanto del reddito del richiedente ma anche di quello del coniuge.

La pronuncia in commento nasce in seguito ad una sentenza con la quale la Corte di Appello di Roma aveva escluso il diritto di una donna alla prestazione previdenziale per inabilita'.

La ricorrente aveva sostenuto il diritto, confermato da alcuni precedenti, di beneficiare di questa particolare pensione in virtu' del requisito del solo reddito personale.

La Suprema Corte, nel confermare la sentenza di secondo grado, ha chiarito che le differenti interpretazioni giurisprudenziali del passato sono ormai state superate. In seguito alla specifica modifica legislativa del 2007, il reddito familiare costituisce il necessario parametro di riferimento  per la prestazione richiesta, destinata non gia' ad integrare il minor reddito dalle condizioni soggettive della persona invalida, ma a fornire all'individuo un minimo di sostentamento per assicurarne la sopravvivenza.

La Cassazione ha concluso ribadendo che la richiesta della pensione di inabilita' deve essere respinta nel caso in cui i redditi familiari, complessivamente considerati, superino il limite indicato dalla normativa di riferimento.

Valerio Pollastrini

Ticket sui licenziamenti


La Riforma Fornero ha introdotto una nuova tassa a carico delle aziende per ogni licenziamento effettuato dopo il primo gennaio 2013.

Il c.d. "ticket licenziamento" contribuira' a finanziare l'Aspi e la miniAspi, le nuove indennita' di disoccupazione.

L'Inps nella circolare n. 44/2013 ha chiarito che il pagamento del ticket dovra' essere effettuato, in unica soluzione,  entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello durante il quale c'è stato il licenziamento.

La misura del ticket va rapportata a mese, considerando intero quel mese in cui c'è stata prestazione lavorativa di almeno 15 giorni.

Ufficiali istruzioni e chiarimenti, come di consueto, sono giunti con molto ritardo rispetto all'entrata in vigore della norma. Per tale motivo, il termine di pagamento della tassa  per i rapporti chiusi tra gennaio e marzo è stato fissato al prossimo 16 giugno.

In teoria il pagamento del ticket e' connesso alla futura erogazione dell'Aspi al lavoratore licenziato.

L'Inps ha ribadito, pertanto, che il pagamento della nuova tassa e' previsto in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi il diritto del lavoratore alla nuova indennità, a prescindere dall'effettiva percezione.

Quindi alle aziende non verra' richiesto alcun versamento in caso  dimissioni, ad eccezione di quelle per giusta causa o di quelle presentate in concomitanza con il periodo tutelato di maternità.

Anche le risoluzioni consensuali sono escluse dal ticket, ad eccezione di quelle  concluse in seguito alla specifica procedura di conciliazione, attivata presso la direzione territoriale del lavoro in seguito al licenziamento per motivi economici effettuato da un’azienda con più di 15 dipendenti.

La norma di riferimento impone, inoltre, il pagamento del ticket per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, compresa la conclusione al termine del periodo di formazione.

Il contributo aggiuntivo per ogni licenziamento costera' alle aziende un massimo di 1451,00 euro.

Il valore e' pari a 483,80 euro moltiplicabile fino a tre anni di anzianità aziendale.  Nel  caso in cui il  rapporto di lavoro cessato sia stato inferiore ad un anno, la misura del ticket va rideterminata in base al numero effettivo dei mesi di durata della prestazione lavorativa. Si considerano mesi quelli nei quali sono stati svolti almeno 15 giornate lavorative.

In sostanza, per calcolare il contributo aggiuntivo si dovra' moltiplicare il valore mensile di 40,32 euro per tutti i mesi di durata del rapporto fino ad un massimo di 36.

A detta dell'Inps, oltre alla durata del contratto, non vi sono altri parametri che possano incidere sulla determinazione dell'importo del Ticket.

La misura del contributo aggiuntivo, pertanto, sara' sempre la stessa a prescindere dall'orario lavorativo pieno o parziale.

Istruzioni per il pagamento - l'importo del ticket deve essere indicato sull'Uniemens, nella «CausaleADebito», di «AltreADebito», di «DatiRetributivi» con il nuovo codice causale «M400».

La circolare ha chiarito che per  i licenziamenti già intervenuti nei periodo di paga da gennaio a marzo 2013, il versamento del ticket dovra' essere effettuato, senza oneri accessori, entro il 16 giugno,  indicando il corrispondente importo nella «CausaleADebito» di «AltrePartiteADebito» di «DenunciaAziendale», utilizzando la nuova causale «M401»

Valerio Pollastrini

A breve nuovi servizi telematici per conoscere la propria situazione pensionistica


Con un impegno congiunto, il Ministero del Lavoro, l’INPS e l’Associazione delle Casse previdenziali che gestiscono la previdenza obbligatoria dei liberi professionisti hanno creato i  seguenti tre nuovi servizi telematici che, dalla fine di marzo, consentiranno agli utenti di conoscere la propria situazione pensionistica:

- "Estratto Conto Integrato";

- "Calcolatore della pensione";

- "Simulatore della pensione”;

Attraverso i servizi elencati, i lavoratori potranno seguire direttamente il proprio percorso previdenziale.

Estratto Conto Integrato (ECI) - L'accesso telematico a questo servizio consente di conoscere la contribuzione previdenziale (inclusi i periodi figurativi, i riscatti e le ricongiunzioni) accreditata presso ogni gestione dell'Inps e le diverse Casse previdenziali.

Il sistema e' gia' stato sperimentato nel 2012 con un campione di 100mila lavoratori.

Entro la fine di marzo un'altro milione di cittadini potra' avvalersi di questo servizio.

L’ECI potrà essere consultato sui portali degli enti che forniscono le informazioni previdenziali al Casellario dei Lavoratori Attivi, istituito presso l’Inps.

Per verificare on-line la propria posizione sara' possibile l'accesso personalizzato sul portale dell'ultimo Ente nel quale e' stata accreditata la contribuzione.

Si tratta di un   servizio  interattivo che consente all'utente di segnalare all'Ente   eventuali problemi e incongruenze riscontrate.

 

Calcolatore della pensione - Dal mese di aprile, tra i "servizi online" all'interno del sito dell'Inps, i lavoratori troveranno il Calcolatore della pensione, attraverso il quale potranno ottenere una previsione della data di pensionamento e dell'importo della futura prestazione.

Nella prima fase il servizio sara' riservato solanente ai lavoratori iscritti all'Inps nati prima del 31 dicembre 1955  in possesso di contribuzione accreditata in una sola delle seguenti gestioni:

  • Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
  • Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti);
  • Gestione separata.

Il servizio consentira', esclusivamente a coloro che possano vantare accrediti contributivi sia nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti che nella Gestione separata, il calcolo della pensione in regime determinato attraverso la totalizzazione tra le due gestioni.

Il servizio, nei prossimi mesi, sara' reso accessibile a   tutti i lavoratori in prossimità del conseguimento dei requisiti di pensione, mentre non potrà essere utilizzato da chi è già titolare della prestazione.

Simulatore della pensione - Questo servizio sara' attivato entro la fine del 2013 e sara' rivolto ai lavoratori più giovani, i quali potranno cosi' ottenere una simulazione del calcolo della propria pensione.

Valerio Pollastrini

sabato 23 marzo 2013

La pausa caffè durante l'orario di lavoro


Tra le condotte dei lavoratori divenute ormai di uso comune, ve ne sono alcune che  la Corte di Cassazione ha ricordato passibili di pesanti sanzioni disciplinari.

Tra queste, ad esempio, le  assenze immotivate dalla postazione lavorativa, lallontanamento per effettuare la ricarica del cellulare, lunghe telefonate personali con la linea  dellufficio, l' atteggiamento poco collaborativo nei riguardi dei colleghi o il comportamento finalizzato a creare discordia nell'ambiente lavorativo.

Certamente intollerabile e' l'atteggiamento incline  al litigio che sfoci nel contatto fisico violento fra  lavoratori.

Per quanto riguarda invece la c.d. pausa caffè  durante l'orario di lavoro, la Suprema Corte, nella sentenza n.4509/12, ne ha riconosciuto l'effetto benefico, sottolineando che un piccolo break puo' essere tollerato, a patto che sia limitato a pochi minuti.

Recenti studi della  New York University hanno infatti confermato che una breve pausa aiuta il cervello ad elaborare ed immagazzinare informazioni nuove. In sostanza, una piccola interruzione della prestazione  permette al lavoratore di recuperare le energie psico-fisiche e favorisce un successivo migliore espletamento del servizio.

Naturalmente, tutte le fattispecie elencate devono essere valutate in relazione al caso di specie, parametrando la gravita' della condotta ai fattori circostanziati quali la recidivita', l'entita' della mancanza,  la particolare posizione e la mansione  del lavoratore.

Valerio Pollastrini

venerdì 22 marzo 2013

Infortuni sul lavori: maggiori rischi per gli stranieri


L'Associazione nazionale invalidi e mutiltati sul lavoro   ha recentemente presentato il progetto, finanziato dal Ministero del lavoro, "Cis - Cultura integrazione sicurezza", realizzato in collaborazione con l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali.

Gli accertamenti propedeutici all'elaborazione del Programma hanno evidenziato che i lavoratori stranieri, rispetto a quelli italiani, sono esposti ad un maggiore rischio di infortuni. Gli stranieri, statisticamente, sono impiegati maggiormente nei settori più pericolosi, come  l'edilizia, la metallurgia e l'agricoltura, ma un fattore determinante e' costituito anche dalle difficoltà di comunicazione e comprensione.

Per gli immigrati il rischio di infortunio mortale sul lavoro supera del 50%  quello al quale sono esposti i lavoratori italiani.

Del totale degli infortuni sul lavoro rilevati nel nostro Paese, il 15% ha coinvolto cittadini stranieri.  Il tasso medio di incidenza infortunistica relativo agli immigrati  è di circa 40 infortuni per mille occupati contro i 30 infortuni ogni mille occupati degli italiani.

Valerio Pollastrini

Inutili ai fini pensionistici i contributi in eccesso versati alla Gestione Separata


Nel Messaggio n.4350/2013 l'Inps ha chiarito che i contributi versati in eccesso alla Gestione Separata sono inutili ai fini delle future prestazioni pensionistiche.

Il riferimento e' agli importi, eccedenti il massimale annuo di contribuzione, versati erroneamente. L'unica soluzione e' quella di richiederne la restituzione entro i termini di prescrizione. In tal caso  un terzo della somma andra' al collaboratore, mentre i restanti due terzi saranno a favore del committente.

Valerio Pollastrini

Entro il 10 aprile il pagamento dei contributi per colf e badanti


Entro il 10 aprile i datori di lavoro domestico dovranno pagare la contribuzione previdenziale  relativa al primo trimestre 2013.

La novita' principale e' rappresentata dall'aumento dell'1,40%, introdotto dalla Riforma Fornero, per i rapporti di lavoro a tempo determinato.

 In questo particolare settore i contributi previdenziali dipendono principalmente dall'orario settimanale svolto dal  lavoratore domestico.

Per una durata inferiore alle 24 ore settimanali la quota  di contribuzione dipendera' dalla riconducibilita' della paga effettiva ad una delle tre fasce retributive predisposte dall'Inps.

Per una durata  superiore a 24 ore settimanali, si paghera' invece un importo  contributivo fisso.
La novità di quest'anno, anche per il lavoro domestico, è costituita  dal versamento del contributo addizionale dell'1,40% per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato.

Nel caso in cui il contratto di lavoro a termine venisse però successivamente trasformato a tempo indeterminato, il contributo aggiuntivo degli ultimi sei mesi di verra' restituito al datore di lavoro.

Si ricorda inoltre, che  dal 1° gennaio anche per i lavoratori domestici l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria è stata sostituita dall'Assicurazione sociale per l'impiego (Aspi).

Retribuzione
Dall'inizio dell'anno Colf e Badanti possono contare su  nuovi minimi retributivi diversificati a seconda dell'inquadramento e della tipologia di mansione. Gli importi sono stati aggiornati sulla base delle rilevazioni Istat da una commissione appositamente costituita.

Valerio Pollastrini

giovedì 21 marzo 2013

Nuovo Messaggio Inps sulle modalita' di rilascio del Cud

Dopo la Circolare n.32 del 26 febbrario 2013, il messaggio n.4428 del 13 marzo 2013 e numerose news, l'Inps e' tornata ad occuparsi delle modalita' di rilascio del  Cud, precisando ulteriormente  la platea dei soggetti abilitati al rilascio del Modello.

Con il Messaggio n. 4909 del 21 marzo 2013, l'Istituto ha reso nota la decisone di abilitare alla stampa e al rilascio del Cud a tutti i soggetti di cui all’art. 3 comma 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, in possesso di certificato Entratel in corso di validità. Vale a dire:
 a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commercialisti e dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali dei datori di lavoro nonché quelle rivolte ai soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
d) i Caf per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro delle finanze.

Gli utenti che volessero rivolgersi ai soggetti appena indicati per la stampa ed il rilascio del modello,  dovranno emettere  un apposito mandato che sarà  custodito dal delegato  unitamente ad una copia del documento di identità dello stesso per consentire  l’eventuale visione richiesta dell’Istituto.
Per accere alla procedura informatica, gli intermediari dovranno dichiarare il possesso della delega ed il rispetto di quanto previsto dalla normativa sulla privacy riguardo al trattamento e alla divulgazione dei dati personali.
Valerio Pollastrini

In arrivo i nuovi flussi di ingresso per i lavoratori extracomunitari stagionali


Con una nota del 20 marzo 2013, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha reso noto che e' in corso di registrazione presso la Corte dei Conti  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2013. Si tratta del provvedimento che concede il via libera ai nuovi flussi di ingresso per i lavoratori extracomunitari stagionali.

Nel 2013 saranno autorizzati all'ingresso fino a 30.000 cittadini stranieri residenti in uno dei seguenti Paesi:
 Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.

All'interno della quota massima di 30.000 unità, 5.000 ingressi sono stati espressamente riservati ai cittadini dei Paesi sopra indicati che abbiano già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.


Il sistema applicativo per la compilazione delle domande di ingresso  è disponibile all’indirizzo https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp.

A partire dalle ore 8 del giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, sara' possibile inviare le singole richieste. La scadenza e' prevista per le ore 24 del prossimo 31 dicembre.

Il 19 marzo 2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed  il Ministero dell’Interno hanno diramato una circolare recante le modalità di presentazione delle domande di nulla osta. Nel testo viene  chiarito che, sempre nell’ambito delle 30.000 quote, è consentita anche la presentazione di domande a favore di lavoratori appartenenti a nazionalità non comprese nell’elenco sopra riportato che siano tuttavia già entrati in Italia per lavoro stagionale nell’anno 2012.

Valerio Pollastrini

Licenziamento per il dipendente pubblico che costringe il sottoposto ad aderire ad associazioni od organizzazioni


I lavoratori che violano il Codice  di Comportamento dei dipendenti pubblici, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri in attuazione della c.d. legge anti-corruzione n.190/2012, rischiano il licenziamento.

Le violazioni delle norme di condotta prescritte dal Codice possono comportare, a carico del dipendente, lapertura di un procedimento disciplinare, con conseguente inrrogazione di sanzioni di diversa entita' prescritte dai contratti collettivi e dalla normativa vigente nel settore di appartenenza.

Per i casi più gravi, o in caso di recidiva, l'iter disciplinare può condurre al licenziamento in tronco.

Ai sensi dellart.5 del Codice, il pubblico dipendente che aderisca ad associazioni od organizzazioni, ad eccezione di partiti o sindacati, che possano interferire con lo svolgimento dellattività dellufficio, deve darne immediata comunicazione al proprio responsabile di ufficio.

LAmministrazione dovra' valutarne la compatibilita' con il pubblico servizio entro 30 giorni.

Il dipendente pubblico, pena il licenziamento, e' inoltre inibito dal  costringere altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né può esercitare pressioni a tal fine, promettendo vantaggi o minacciando svantaggi di carriera.

Le singole strutture potranno introdurre un proprio Codice di Comportamento, in aggiunta  a quello ora approvato dal Consiglio dei Ministri.

Compito dell'Amministrazione, attraverso i dirigenti responsabili di ciascuna unità,  sara'  quello di vigilare sulla corretta applicazione delle regole di condotta.

Valerio Pollastrini

mercoledì 20 marzo 2013

I congedi per i neo-papa': chiarimenti per i parti gemellari


Nei giorni scorsi ci siamo occupati dei nuovi permessi lavorativi  che la riforma Fornero ha istituito per i papa' di bimbi nati dopo il primo gennaio 2013.

Si tratta del  congedo obbligatorio di un giorno e del congedo facoltativo di due giorni, alternativo al congedo di maternità della madre.

Entrambe le nuove prestazioni, interamente retribuite dall'Inps e rivolte esclusivamente al settore privato, devono essere utilizzate entro i primi cinque mesi di vita del bambino o, nel caso di genitori adottivi o affidatari, entro 5 mesi dall'ingresso del minore all'interno della famiglia, per le adozioni nazionali, ed entro 5 mesi dall'ingresso del minore in Italia, per le adozioni internazionali.

L'Inps ha precisato che, in analogia con il congedo obbligatorio di maternità , i permessi per i neo-papa" non subiscono variazioni nei casi di parto gemellare o plurigemellare.

Congedo obbligatorio - Si tratta in sostanza dell'obbligo imposto al padre  di astenersi per un giorno dal lavoro per attendere agli oneri familiari.

Si tratta di un diritto autonomo del padre che puo' usufruirne anche in concomitanza con il  il congedo di maternità della madre lavoratrice e che comunque spetta anche nel caso in cui la madre sia casalinga. Il permesso, nelle ipotesi in cui sia il papa' ad usufruire del congedo di paternità, deve considerarsi aggiuntivo a quest'ultima prestazione.

Il congedo facoltativo - Questi due giorni di permesso sono invece  condizionati alla scelta della madre di non utilizzare altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum.

In questo caso, pertanto, non sussiste un diritto autonomo del papà, bensi' un diritto derivato da quello della madre.

Il congedo facoltativo è fruibile dal padre contemporaneamente all'astensione della madre e spetta anche se la madre, pur avendone diritto, non si avvale del congedo di maternità.

La richiesta - Il padre, con un preavviso di almeno 15 giorni, dovra' comunicare per iscritto al datore di lavoro le date in cui intende utilizzare il permesso. In attesa di ulteriori istruzioni dell'Istituto Previdenziale, la comunicazione all'Inps dei congedi utilizzati sara' invece effettuata dal  datore di lavoro  attraverso il flusso UniEmens.

Valerio Pollastrini

domenica 17 marzo 2013

La nuova indennita' di disoccupazione per i lavoratori a progetto


In seguito alle novita' introdotte dalla riforma del lavoro, l'Inps, nella circolare n.38 del 2013, ha illustrato le  modalità di fruizione dell’indennità di disoccupazione una tantum  prevista per collaboratori con contratto a progetto.
La legge n.92/2012 ha infatti introdotto, a partire dal 1° gennaio 2013, una indennità per i collaboratori coordinati e continuativi, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata dell’Inps e che siano in possesso di una  serie di requisiti.
La norma esclude dai beneficiari della prestazione in commento i titolari di redditi di lavoro autonomo e gli altri soggetti  che, pur se iscritti alla Gestione separata, non sono  inquadrabili nell’ambito di applicazione dei contratti di collaborazione a progetto di cui all'art. 61 comma 1 del D. Lgs. 276/2003. Tra gli esclusi, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i soggetti che svolgono un mero rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
Sono altresi' esclusi coloro che siano già titolari di pensione ovvero assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.
Per poter accedere all'indennita' di disoccupazione, oltre a quello dell'esclusiva iscrizione alla Gestione previdenziale c.d. Separata, i richiedenti devono possedere tutti i seguenti requisiti:

1.     abbiano operato, nel corso dell’anno precedente, in regime di monocommittenza;

2.     abbiano conseguito l’anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta nell’anno precedente;

3.     con riguardo all’anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione Separata un numero di mensilità non inferiore a uno;

4.     abbiano avuto un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente;

5.     risultino accreditate nell’anno precedente almeno quattro mensilità presso la predetta Gestione separata.

Per semplificare la comprensione dei requisiti elencati e' necessario specificare che, per "anno di riferimento", deve intendersi l'anno in cui il collaboratore abbia maturato il requisito indicato nel punto 3).
La dizione “anno precedente” si riferisce, invece,  esclusivamente all’anno solare immediatamente precedente a quello di “riferimento”.
Per quanto riguarda il requisito indicato nel punto 1), la monocommittenza da quest'anno non e' riferita al contratto cessato prima della richiesta dell'indennita' ma al rapporto di lavoro intrattenuto con lo stesso committente per tutto  l’anno precedente e per quello in cui viene presentata la domanda di prestazione.
Si tratta di un requisito che puo' dirsi rispettato anche, se nel corso dello stesso anno, il lavoratore abbia avuto più rapporti di collaborazione, purché con il medesimo datore di lavoro.
Il punto 2) si riferisce invece al reddito lordo conseguito in qualità di collaboratore coordinato e continuativo.
Per il soddisfacimento della condizione indicata nel punto 4), la norma di riferimento richiede un periodo di disoccupazione ininterrotto per almeno due mesi nel corso dell'anno precedente. Tale status deve essere attestato dal Centro per l'Impiego. Cio' implica inevitabilmente che il lavoratore a progetto, terminato il contratto, si sia iscritto presso liste dei disoccupati, fornendo l’immediata disponibilità a nuove offerte di lavoro, ed abbia rilasciato una dichiarazione dalla quale si evinca il periodo nel quale lo stesso sia stato occupato con contratto a progetto.
A proposito di quest’ultimo requisito, e' possibile esemplificare che, per l'anno di riferimento 2013,  il periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi deve sussistere nell’anno 2012.
Di conseguenza è possibile  presentare la domanda di disoccupazione anche in costanza del rapporto di lavoro.
L'Ente di Previdenza si e' inoltre soffermato sulla sospensione del rapporto a progetto nel corso del congedo obbligatorio di maternità.
Si tratta, come e' noto, di un periodo  coperto sul piano previdenziale da versamenti figurativi,  equiparati alla contribuzione effettiva e, pertanto,  utili ai fini del raggiungimento del requisito richiesto per ottenere la disoccupazione.
Periodo transitorio – Si ricordi che la  precedente disciplina non richiedeva al collaboratore di attestare il proprio stato di disoccupazione al Centro per l'Impiego.
L'Istituto ha quindi precisato che, solo ed esclusivamente per la richiesta dell'indennita' relativa all’anno di riferimento 2013, il richiedente potra' dichiarare l’assenza di contratto di lavoro per un periodo ininterrotto di almeno due mesi nell’anno 2012, direttamente nella domanda di disoccupazione.
I collaboratori il cui rapporto a progetto sia terminato entro il 31 dicembre 2012, decorsi almeno due mesi  in assenza di contratto di lavoro, potranno presentare domanda di disoccupazione nei trenta giorni successivi.
Domanda - La domanda di prestazione  deve essere presentata  entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Solo nel caso in cui nell'anno di riferimento risultino accreditate  presso la Gestione Separata un numero di mensilità non inferiore a uno ed il requisito contributivo venga maturato nel mese di dicembre, il termine per presentare la domanda è prorogato fino al successivo 31 gennaio.
Per le disoccupazioni richieste in seguito a contratti cessati entro il 31 dicembre 2012, sara' ancora possibile utilizzabile il modello SR92.
Misura della Prestazione - In via ordinaria l’indennita' di disoccupazione sara' pari al 5% del minimale annuo di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, legge 2 agosto 1990, n. 233  moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.
Per gli anni 2013, 2014 e 2015, la percentuale utile al calcolo dell'indennita' e' stata elevata, in via transitoria, dal 5% al 7%.
Nel caso in cui la prestazione fosse pari o inferiore a 1000 euro, l'indennita' verra' liquidata in un'unica soluzione. In caso contrario, per un importo pari, ad esempio, a 2.700 euro, verranno erogati un primo importo mensile di 1.000 euro, un secondo importo mensile di uguale valore ed un terzo importo mensile di 700 euro.

Valerio Pollastrini