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MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia


giovedì 28 febbraio 2013

L'Inps inviera' il Modello Cud in via telematica


Una delle  norme della recente Legge di Stabilita', finalizzata alla riduzione di tempi e costi di assolvimento degli adempimenti, impone alle pubbliche amministrazioni l'utilizzo dei canali telematici per inviare ai cittadini comunicazioni e certificazioni.

Dal 2013 l'Inps si e' impegnata, pertanto, a rendere disponibile in modalita' telematica il modello Cud che certifica ai fini fiscali le prestazioni erogate nell'anno precedente.

Tutti gli utenti muniti di Pin, potranno visualizzare e stampare il proprio Cud dal sito www.inps.it. Coloro che ancora non fossero in possesso del Pin potranno farne richiesta scegliendo una delle seguenti vie  alternative:

- presso le Agenzie Territoriali;

-  seguendo la procedura on-line;

- rivolgendosi al Contact Center utilizzando il numero gratuito da rete fissa  803164 o dal cellulare il numero 06164164 a pagamento  secondo le diverse tariffe applicate dai vari gestori.

Il modello verra' inoltre inviato direttamente via mail a tutti i cittadini il cui indirizzo di posta certificata Cec-Pac sia noto all'Istituto. Coloro che, invece, volessero ottenerne una copia cartacea dovranno rivolgersi direttamente agli Sportelli veloci delle Agenzie Inps, alle postazioni informatiche self service, presso i Caf, gli Uffici Postali o, per quanto riguarda gli utenti ultracinquantenni e pensionati residenti all'estero, presso lo Sportello mobile.

Resta comunque salvo il diritto a ricevere il Cud al proprio domicilio purche' se ne faccia espressa richiesta al Contact Center.

L'Inps ha tenuto a specificare che il Modello, previa esibizione di documento identificativo, delega e fotocopia del documento del destinatario, potra' essere rilasciato anche a persona diversa dal titolare.

Valerio Pollastrini

Attivo lo sportello mobile Inps


Al via dal primo marzo lo "sportello mobile" dell'Inps. Ad annunciarlo una nota con la quale l'Istituto ha spiegato di aver attivato il nuovo servizio per facilitare l'espletamento delle pratiche a tutti quei cittadini che potrebbero incontrare delle difficolta' nell'utilizzo dei canali ordinari rivolti al pubblico.

In una prima fase l'accesso allo "sportello mobile" sara' riservato a circa 605mila invalidi civili, non udenti e non vedenti ultracinquantenni titolari delle indennita' di accompagnamento speciale e di comunicazione.

La gestione del nuovo centro di contatto e' stata affidata principalmente a personale centralinista disabile, ipovedenti e non vedenti, con lo scopo di favorirne l'integrazione socio-lavorativa.

I servizi offerti saranno i seguenti:

- variazioni di indirizzo nelle deleghe di riscossione previo accesso domiciliare;

- variazione dell'ufficio pagatore;

- trasferimento ad altra sede;

- rilascio estratti contributivi non certificativi;

- rilascio modelli Cud;

- rilascio dell'ObisM;

- rilascio del pin cittadino dispositivo;

- comunicazione Icric;

- iscrizione, variazione e cancellazione colf e badanti;

- stampa Mav;

- comunicazione per eliminazione da decesso;

- attivazione dell'Agenda appuntamenti e informazioni sullo stato di lavorazione delle pratiche Inv Civ.
 
Per usufruire dello "sportello mobile" bastera' utilizzare i numeri telefonici dedicati e presentare  l'apposito codice personale identificativo che l'Inps sta provvedendo a comunicare,  mezzo posta, a tutti gli utenti interessati.

 

Valerio Pollastrini

In calo gli infortuni e le morti sul lavoro


I dati in possesso dell'Inail evidenziano per il 2012 un calo di infortuni e morti sul lavoro.

Se nel 2011 le denunce ricevute attestavano 726 mila infortuni, nell'anno appena trascorso il numero si e' fermato a 654mila, con una riduzione del 9%.

Le stime 2012 evidenziano, inoltre 870 incidenti mortali, con una riduzione di circa il 3% rispetto agli 893 dell'anno precedente.

In attesa del resoconto ufficiale, questi dati sono stati anticipati dal direttore generale dell'Istituto, Giuseppe Lucibello, ai microfoni di RadioUno, nel corso della trasmissione "L'Economia Prima di Tutto".

Almeno il 50% di tale riduzione deve pero' essere imputato alla forte diminuzione dell'attivita' produttiva registrata nell'ultimo anno.

Resta dunque pressante nel nostro Paese la problematica della sicurezza sul lavoro. Si rendono, a tal proposito, particolarmente necessari maggiori controlli degli organi ispettivi preposti, per i quali pero' le attuali risorse  disponibili non sembrano sufficienti, nei settori dell'agricoltura e dell'industria.

L'Istituto invoca pertanto maggiori sforzi economici per questo particolare settore del Welfare anche per adeguate politiche di prevenzione.

Valerio Pollastrini

mercoledì 27 febbraio 2013

Nuovo modello per la denuncia di infortunio

Nella nota del 22 gennaio 2013 n.725 l’Inail ha reso noto il nuovo modello di comunicazione degli infortuni sul lavoro che, a far data dal primo luglio 2013, dovrà essere trasmesso per via telematica anche da quei soggetti che finora hanno continuato ad utilizzare le modalità cartacee.

Il testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro impone ai  datori di lavoro l’obbligo di trasmettere in via telematica all’Inail una comunicazione utile ai fini statistici e informativi per ogni infortunio sul lavoro comportante l’assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.

All’Ente Assicurativo vanno inoltre denunciati per via telematica   gli infortuni comportanti un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni.

Entrambi gli adempimenti vanno assolti entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico.

Le sopraccitate comunicazioni avvengo di fatto con lo specifico modulo di  denuncia assicurativa per gli infortuni sul lavoro con prognosi superiore a tre giorni.

Il  d.p.c.m. 22 luglio 2011 ha stabilito che, a decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche dovrà  esclusivamente in via telematica.

Alla data del 1° luglio 2013, pertanto, l'invio telematico sarà obbligatorio, oltre che per i datori di lavoro titolari di posizione assicurativa presso l'Istituto già abilitati attualmente, anche per quei soggetti che finora avevano potuto utilizzare ancora le modalità cartacee. I nuovi obbligati, in sostanza saranno, le pubbliche amministrazioni, gli imprenditori agricoli, nonché i datori di lavoro di collaboratori domestici, badanti o lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio.

Sono state dunque apportate alcune necessarie  modifiche alla procedura di denuncia/comunicazione di infortunio in via telematica che hanno comportato altrettanti adeguamenti della procedura informatica per la trattazione degli eventi lesivi (GRAIWEB). Tale revisione è stata peraltro l'occasione per effettuare ulteriori interventi di aggiornamento della stessa procedura, necessari per rendere più agevole e tempestiva l'istruttoria dei casi denunciati.

Contestualmente alle predette modifiche l’Inail ha proceduto alla rivisitazione del modulo cartaceo di denuncia/comunicazione di infortunio, utilizzabile fino al 30 giugno 2013 e delle relative istruzioni alla compilazione. La nuova formulazione dello stesso, è bene ricordarlo,sostituisce fin da ora i moduli attualmente  in uso.

È possibile scaricare il nuovo modulo integrato direttamente dal sito www.inail.it - Assicurazione - Modulistica - Download dei modelli, contestualmente al rilascio della nuova applicazione informatic


La privacy impone al datore di lavoro dei limiti al controllo del pc del lavoratore


Nel provvedimento n.369 del 14 febbraio 2013 il Garante della privacy ha ricordato che, nel rispetto della libertà e della dignità personali, il datore di lavoro non può controllare il contenuto del pc di un dipendente senza averlo preventivamente informato.

Il caso in oggetto riguarda un lavoratore che, in seguito ad una verifica effettuata sul pc concessogli dall’azienda, veniva licenziato senza preavviso.

Tra le altre motivazioni del recesso, le diverse attivita' private svolte in palese concorrenza con l’azienda, emerse in seguito alla " verifica informatica".

Per il lavoratore i dati contenuti nel PC sarebbero stati illecitamente acquisiti durante l’esecuzione delle operazioni di back up. Il datore di lavoro avrebbe indebitamente utilizzato lo strumento di salvataggio dei dati per accedere a files di carattere personale ed avrebbe, altresi', effettuato l'accesso a "Skype" attraverso l’account del ricorrente,  violando i principi di liceità e correttezza.

Il lavoratore lamenta l'assenza in azienda di una  policy interna preposta all’utilizzo degli strumenti informatici, oltre al fatto che il datore di lavoro avrebbe dovuto informarlo sulle modalita' con le quali avrebbe potuto controllare il portatile concessogli in uso.

Interpellato sulla questione, il  Garante della Privacy ha ribadito il  diritto del datore di lavoro  di effettuare mirati controlli per verificare il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro. La metodologia del controllo deve pero' rispettare la liberta' e la dignita' dei lavoratori. La disciplina sulla privacy, a tale proposito, impone i principi di "non eccedenza" e "pertinenza" proprio per evitare che le attivita' di controllo si estendano ad informazioni personali o dati sensibili.

Nel caso di specie, la necessita' di effettuare settimanalmente il salvataggio dei dati su copie di sicurezza era indicata sia nel "regolamento aziendale per l'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche" che nel "documento recante istruzioni agli incaricati del trattamento". E' stato pero'  accertato che in nessuno dei due documenti citati sono state approntate specifiche informative in ordine al trattamento dei dati personali connesso ad attivita' di controllo operate  sui p.c. forniti ai dipendenti.

Questa, in sostanza, l'analisi che ha indotto il Garante della Privacy ad imporre  al datore di lavoro in questione il divieto di ogni ulteriore utilizzo dei dati personali acquisiti con il controllo illegittimo.
 
Il compito di valutare la possibilità  di ricorrere alla documentazione già  agli atti competera', invece, all’autorità giudiziaria adita nel procedimento civile attualmente in corso.

Valerio Pollastrini

domenica 24 febbraio 2013

Entro il 2 aprile devono essere inviati i dati del 730/4


Entro il 2 aprile i datori di lavoro sostituti di imposta dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate la sede telematica presso cui intendono ricevere i dati contabili delle dichiarazioni 730 presentate dai propri dipendenti.

A tal proposito e' stato approvato il modello 2013,   disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.it, che dovra' essere inviato entro il termine della data sopraindicata.

Cio' consentira' all'Agenzia di inoltrare via web alle aziende  i risultati contabili dei modelli 730-4 pervenuti da Caf e professionisti abilitati che consentiranno di effettuare i conguagli fiscali sulle retribuzioni dei propri dipendenti.

 

Valerio Pollastrini

sabato 23 febbraio 2013

Riduzione contributiva per il settore edile


La Circolare Inps  n.28/2013 ricorda la particolare riduzione contributiva prevista per il settore dell’edilizia  ed applicabile alle retribuzioni erogate nell’anno 2012 attraverso un’istanza che dovrà essere presentata entro il 16 maggio 2013.

 


Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 ottobre 2012 - pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2013 – ha confermato per l’anno 2012, nella misura dell’11,50 per cento, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall’articolo 29 del decreto legge 244/1995, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

Per l’anno in questione sono state  previste nuove modalità di presentazione della comunicazione dell’applicazione dello sgravio e nuove modalità di codifica dei datori di lavoro aventi diritto al beneficio.

Successivamente sono stati, altresì, attivati i moduli telematici per le istanze ed  è stata confermata la misura della riduzione contributiva in vigore l’anno precedente, pari all’11,50%.

Con la presente circolare si riepiloga la normativa che regola la materia e si forniscono indicazioni operative per le aziende che non hanno presentato l’istanza di riduzione nel 2012.

 

1. Caratteristiche della riduzione contributiva. Condizioni di accesso al beneficio.

Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti – nella misura dell’11,50 per cento – per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.

I datori di lavoro interessati sono quelli esercenti attività edile, individuati dai codici ISTAT 1991 dal “45.11” al “45.45.2” (5).

L’agevolazione compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2012 ed è subordinata al rispetto delle condizioni previste a proposito del rispetto obbligatorio della retribuzione imponibile nel settore edile.

Si ribadisce, poi, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio, assunzione dalle liste di mobilità ai sensi della l. 223/1991, contratti di inserimento, ecc.).

Va altresì osservato che il decreto legge 223/2006  ha introdotto ulteriori requisiti necessari ai fini della fruizione dell’agevolazione in parola, disponendo che i datori di lavoro del settore edile:

-         devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle casse edili;

-         non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.

Inoltre dal 1° gennaio 2008, per richiedere lo sgravio è necessario che  i datori di lavoro abbiano applicato le disposizioni del contratto collettivo, nonché siano in possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva.

 

2. Modalità operative. Adempimenti per le aziende che non hanno presentato la domanda nel 2012. Invio e gestione delle istanze e compilazione del flusso UniEmens.

Le istanze per l’applicazione della riduzione contributiva  devono essere inviate esclusivamente in via telematica, avvalendosi del modulo “riduzione edilizia”, disponibile nella funzionalità “invio nuova comunicazione” della sezione “comunicazioni on-line”, nel “cassetto previdenziale aziende” del sito internet dell’Inps.

Le domande presentate sono sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Istituto e definite entro il giorno successivo. In caso di esito positivo, viene aggiornata la posizione contributiva del datore di lavoro, al fine di consentire il godimento del beneficio; a tal fine viene attribuito il Codice Autorizzazione 7N. L’esito è visualizzabile all’interno del cassetto.

Le aziende che non hanno inviato l’istanza nel 2012, possono farlo - secondo la modalità sopra descritta – nel 2013, purché prima del giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare .

I sistemi informativi centrali - in caso di esito positivo – attribuiranno alla posizione contributiva interessata il Codice Autorizzazione 7N per il periodo maggio – dicembre 2012. Lo sgravio copre il periodo gennaio – dicembre 2012.

Le aziende autorizzate potranno fruire della riduzione inviando un flusso di regolarizzazione relativo al periodo di paga dicembre 2012.

Nel comporre tale flusso le aziende valorizzeranno nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>, nell’elemento <CausaleACredito> il codice causale “L207”avente il significato di “Arretrati Rid. Edilizia ex art. 29, comma 2 D.L. 244/95” e indicheranno l’importo totale del beneficio spettante, non ancora fruito per l’anno 2012, nell’elemento <SommaACredito>.

 

Valerio Pollastrini

venerdì 22 febbraio 2013

Gestione Separata Inps: aumentati i contributi del 2013


Con la news del 12 febbraio l'Inps ha ricordato l'aumento  per l'anno 2013 dei contributi previsti per la Gestione separata.

L'aliquota è elevata al 20% per i soggetti iscritti alla Gestione separata che risultino contemporaneamente assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione.

Per i soggetti privi di altra tutela previdenziale la contribuzione rimane ferma al 27% alla quale va aggiunto lo 0,72% per il finanziamento delle prestazioni di maternità, assegno per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale.

In entrambi i casi la ripartizione dellonere contributivo rimane ferma nelle misure di un terzo a carico del collaboratore e due terzi peri il committente,  salvo il caso specifico dei contratti di associazione in partecipazione, nei quali la ripartizione tra associante ed associato è pari rispettivamente al 55% e al 45% dellonere totale.

Per tutto l'anno in corso il massimale di reddito sul quale sara' possibile versare la contribuzione risulta pari a 99.034, mentre il minimale è fissato 15.357 euro.

Valerio Pollastrini

giovedì 21 febbraio 2013

La disciplina del contratto a progetto nelle ONG/ONLUS, nelle organizzazioni socio assistenziali e per le attività di promoter

In seguito alle novità apportate dalla Riforma del lavoro l’ambito di applicazione dei contratti a progetto è stato delimitato allo svolgimento di attività connotate dal raggiungimento di uno specifico risultato non coincidente non l’oggetto sociale dell’impresa committente.
Il progetto deve essere gestito autonomamente dal collaboratore e deve essere caratterizzato da una sua specificità, compiutezza, autonomia ontologica e prederminatezza del risultato atteso e rappresentare una vera e propria “linea guida” contenente le modalità di esplicitazione dell’obbligazione del collaboratore.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato la Circolare n.7/2013 per rispondere alle numerose richieste di chiarimenti sollevate in merito alla possibile applicazione di tali contratti nelle ONG/ONLUS e nelle organizzazioni socio assistenziali e attività dei c.d. “promoters”.

Il lavoro a progetto nelle ONG/ONLUS e nelle organizzazioni socio assistenziali

Si tratta di enti che operano prioritariamente per il raggiungimento di scopi sociali e umanitari.
In queste attività è possibile individuare specifici progetti che, pur contribuendo al raggiungimento dello scopo sociale, se ne distinguono per una puntuale declinazione di elementi specializzanti che consentono anche l’attivazione di forme di collaborazione coordinata e continuativa riconducibili alla disciplina dei contratti a progetto.
In sostanza, appare possibile l’utilizzo della tipologia contrattuale in esame ove l’attività del collaboratore sia connotata da elementi di specificità puntualmente declinati nel progetto e finalizzati al raggiungimento di un autonomo risultato conseguito attraverso una attività che presenti margini di autodeterminazione del prestatore.
Più in particolare, la sussistenza di una genuina co.co.pro. è condizionata, nei settori in esame, alla presenza dei seguenti elementi:
-         assoluta determinatezza dell’oggetto dell’attività inteso anche come parte integrante del più generale obiettivo perseguito dall’organizzazione;
-         circoscritta individuazione dell’arco temporale per l’espletamento dell’attività progettuale in funzione dello specifico risultato finale;
-         apprezzabili margini di autonomia anche di tipo operativo da parte del collaboratore, obiettivamente riconoscibili nelle modalità di svolgimento della prestazione stessa ossia per lo svolgimento di compiti non meramente esecutivi;
-         possibilità di obiettiva verifica circa il raggiungimento dei risultati attesi;
In definitiva, la natura autonoma del contratto oggetto di accertamento può essere riconosciuta a condizione che il collaboratore determini unilateralmente e discrezionalmente, senza necessità di preventiva autorizzazione e successiva giustificazione, la quantità di prestazione socio/assistenziale da eseguire e la collocazione temporale della stessa.

Attività di Pomoter

Si tratta dell’attività svolta normalmente presso fiere, centri commerciali, convegni (etc.) e consiste sia nell’organizzazione di un evento e/o sponsorizzazione di un determinato prodotto, mediante la consegna del materiale promozionale o attraverso la pubblicizzazione di specifiche qualità ed offerte in ordine al prodotto stesso.
La figura del promoter, pertanto, va ad identificarsi non solo con i soggetti che si limitano a promuovere un prodotto, ma anche con chi lo vende nell’ambito di strutture commerciali.
In proposito si evidenzia che tali attività tendenzialmente involgono l’espletamento di compiti per lo pù di carattere operativo  in attuazione di indicazioni organizzative e logistiche impartite dall’azienda committente, senza la possibilità di rinvenire significativi margini di autodeterminazione da parte del lavoratore, la cui attività, peraltro, non presenta profili di particolare complessità.
Ciò premesso, si ritiene che le figure descritte finiscano con lo svolgere attività con caratteristiche pressoché analoghe a quelle dei commessi e/o addetti alle vendite che, non possono essere  inquadrabili nell’ambito di un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, pur risultando astrattamente riconducibili ad altri rapporti di natura autonoma come quella ad esempio dello collaborazioni occasionali.

Valerio Pollastrini

mercoledì 20 febbraio 2013

Alla ricerca dello sgravio annunciato


A sette mesi dall'entrata in vigore della Riforma del lavoro, nulla si muove per quanto riguarda l'attuazione delle poche norme positive introdotte  nel mare di restrizioni che hanno solamente favorito la contrazione dell'occupazione.
 
Se il 18 luglio dello scorso anno sono entrate in vigore tutte le disposizioni penalizzanti per imprese e lavoratori della legge n.92, la riduzione contributiva del 50%, prevista per favorire l'occupazione di donne e ultracinquantenni, e' stata differita al gennaio del 2013.

Assistiamo oggi a continue promesse elettorali che, da ogni parte, rivolgono alle stesse categorie progetti  mirati alla risoluzione delle difficolta' nel trovare un impiego quando basterebbe solo applicare la legge.
 
La famigerata riduzione contributiva, infatti, rimane ad oggi inapplicabile a causa dei necessari decreti e circolari ministeriali che, come al solito, quando servono tardano ad arrivare. Si tratta di una cosa normale? Non certo in uno stato di diritto.
 
Altro dato di fatto e' che la riduzione delle tutele previste dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, relative ai licenziamenti per le aziende con più di 15 dipendenti, non ha generato occupazione ma solo conflitto sociale. A cio' si aggiunga che le imprese tutte dal primo gennaio 2013 sono costrette, per ogni licenziamento, a pagare un pesante contributo aggiuntivo per finanziare l'Aspi. Si tratta del sostegno al reddito che ha sostituito, aumentandone l'importo, le vecchie indennita' di disoccupazione. Un trattamento più elevato per chi perde il lavoro va, ovviamente, giudicato positivamente. Il Biasimo e' dovuto al fatto che la copertura finanziaria aggiuntiva sia stata imposta,  invece che alla fiscalita' generale, interamente alle aziende che, ormai ovunque, faticano ad andare avanti.

In conclusione, lavoratori, artigiani e piccole imprese viaggiano ormai sulla stessa barca mentre il tempo scorre e la riva sembra sempre più distante.

 

Valerio Pollastrini

giovedì 14 febbraio 2013

Ammortizzatori in deroga 2013

13 febbraio 2013 il Ministro Fornero ha autorizzato il pagamento degli ammortizzatori sociali in deroga 2013. Con l’occasione sono state inoltre reperite le risorse per coprire le esigenze residue del 2012.

L’utilizzo delle risorse sarà diluito nel breve periodo in base alla sottoscrizione dei verbali di accordo con le singole Regioni. Attraverso i verbali l’Inps potrà quindi effettuare i relativi pagamenti.
 
Per quanto riguarda l’anno precedente, manca ancora una completa mappatura delle esigenze relative alle prestazioni residue del 2012. Ad oggi però risultano disponibili fondi per circa 200 milioni di euro non utilizzati nel quadriennio 2009-2012. Entro tale limite di spesa l’Inps potrà autorizzare pagamenti, fino ad un massimo di due mensilità, per le prestazioni decretate successivamente al 31 dicembre 2012.   

Circa 20 milioni di euro saranno infine utilizzati per un incentivo all’assunzione dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo e plurimo da imprese con meno di 15 dipendenti. Si tratta di un provvedimento inutile se non per pochissime aziende. Basti pensare che negli ultimi mesi del 2012 erano stati stanziati 230 milioni di euro per incentivare la stabilizzazione di contratti precari in contratti a tempo indeterminato. La somma stanziata allora non è stata minimamente sufficiente per soddisfare tutte le richieste pervenute. Figurarsi ora quando si avrà a disposizione solamente il 10% di quella somma. La certezza, oggi come allora, è che ad essere agevolate saranno solo poche aziende “fortunate”.
Valerio Pollastrini


Diritti dei disabili – approvato il programma di azione italiano

Il 12 febbraio 2013 è stato approvato, presso l’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, il primo programma d’azione italiano per la promozione dei diritti e l’integrazione dei soggetti disabili.

Il programma è il frutto dell’impegno  assunto nel  Rapporto italiano alle Nazioni Unite sulla implementazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità dello scorso mese di novembre.

Si tratta di un programma biennale che individua le aree prioritarie nelle quali lo Stato italiano dovrà intervenire con azioni volte alla promozione e tutela dei diritti dei disabili al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali della Strategia europea sulla disabilità 2010-2020 e della Convenzione ONU ratificata dall’Italia nel 2009.

Il testo, acquisito il parere positivo del Consiglio dei Ministri e  della Conferenza Unificata, sarà adottato come Decreto del Presidente della Repubblica.


mercoledì 13 febbraio 2013

Tabelle retributive e contributive per Colf e Badanti

Nelle due seguenti tabelle vengono riepilogate le retribuzioni relative ad ogni categoria di lavoro domestico ed costi contributivi:


                                            TABELLA RETRIBUTIVA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2013
Categorie Conviventi Non Conviventi (paga oraria)
A - Collaboratore familiare con meno di 12 mesi di  606,79 euro 4,41 euro
esperienza professionale, non addetto    
all'assistenza di persona. Al compimento dei 12    
mesi di anzianità sarà inquadrato nel livello B con    
qualifica di collaboratore generico polifunzionale    
AS - Addetto alla compagnia (senza effettuare  717,12 euro 5,20 euro
prestazione di lavoro); baby sitter    
B - Collboratore generico; custode; Cameriere;  772,28 euro 5,52 euro
Giardiniere; Autista;    
BS - Assistente a persone autosufficienti; 827,44 euro 5,85 euro
C - Cuoco; 882,62 euro 6,18 euro
CS - Assistente a persone non autosufficienti (non 937,78 euro 6,49 euro
formato);    
D - Amministratore dei beni di famiglia; 1103,26 euro 7,50 euro
Maggiordomo; Governante; Capo Cuoco;    
Capo Giardiniere; Istitutore;    
DS - Assistente a persone non autosufficienti (For- 1158,42 euro 7,83 euro
mato); Direttore di casa;    
Categorie                    Assistenza notturna (mensile)
  Autosufficienti Non autosufficienti
BS   951,56 euro  
CS     1078,44 euro
DS      1332,20 euro
                  Presenza notturna (mensile)
Livello unico                        637,14 euro
              Indennità vitto e alloggio (giornaliero)
Pranzo/prima colazione                            1,85 euro
Cena                            1,85 euro
Alloggio                            1,61 euro

                    TABELLA RIEPILOGATIVA DEI CONTRIBUTI ORARI PER I LAVORATORI DOMESTICI  
Orario Settimanale                                               T.Indeterminato (2) (3)     T.Determinato (1) (2) (3)
  Retrinuzione oraria Con Cuaf Senza Cuaf Con Cuaf Senza Cuaf
Fino a 24 ore Fino a 7,77 euro 1,37 (0,35) 1,38 (0,35) 1,47 (0,35) 1,48 (0,35)
  Oltre 7,77 e fino a 9,47 euro 1,55 (0,39) 1,56 (0,39) 1,66 (0,39) 1,67 (0,39
  Oltre 9,47 euro 1,89 (0,47) 1,90 (0,47) 2,02 (0,47) 2,03 (0,47)
Oltre 24 ore Qualsiasi 1,00 (0,25) 1,00 (0,25) 1,07 (0,25) 1,07 (0,25)
(1) Include il contributo addizionale (1,4%, restituibile in caso di conversione del rapporto a tempo 
indeterminato;  
(2) Le cifre tra parentesi indicano la quota a carico del lavoratore/trice;  
(3) Il contributo senza Cuaf (Cassa Unica Assegni Familiari) si paga solo nei casi in cui il domestico sia
coniuge del datore di lavoro oppure parente e affine entro il terzo grado e con lui convivente. In ogni
altro caso si paga sempre il contributo con Cuaf