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MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia


mercoledì 31 ottobre 2012

Contratto a termine: prosecuzione di fatto e obblighi di comunicazione

L’articolo 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.368/2001 consente la prosecuzione di fatto dei contratti di lavoro a termine oltre la scadenza originariamente fissata, purché non venga superato il limite di 30 o 20 giorni a seconda se il contratto sia maggiore o inferiore a sei mesi.
Nel caso di protrazione del rapporto oltre i suddetti limiti di tolleranza il contratto subisce la trasformazione a tempo indeterminato dalla scadenza dei termini stessi.
In merito agli adempimenti burocratici relativi alla prosecuzione consentita del rapporto, la norma non aveva previsto alcun obbligo di comunicazione a carico del datore di lavoro.
Da tempo la dottrina si era espressa in favore di una comunicazione al Centro per l’impiego.
Con il D.M. 10 ottobre 2012, pubblicato il 26 ottobre sulla Gazzetta Ufficiale, è stato finalmente sciolto ogni dubbio in proposito.
L’articolo 2 prevede infatti che la prosecuzione oltre il termine inizialmente fissato, deve essere comunicata al centro per l’impiego ove è ubicata la sede di lavoro secondo le normali modalità di trasmissione telematica indicate dal D.M. 30 ottobre 2007. Vale a dire entro il giorno precedente a quello della scadenza del termine.
La disposizione in commento entrerà in vigore il 26 novembre 2012.

Valerio Pollastrini

martedì 30 ottobre 2012

Programma AMVA - Apprendistato e mestieri a vocazione artigianale

Il 29 ottobre 2012 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha informato, via web, della pubblicazione del secondo Avviso di "Italia Lavoro" per la creazione di nuove Botteghe di Mestiere.

L' Avviso e' rivolto alle imprese per lavvio di nuove Botteghe di Mestiere attraverso le quali offrire ai giovani la possibilità di fare unesperienza diretta nelle imprese dellartigianato.

Liniziativa ha per oggetto lindividuazione di un modello di Bottega di Mestiere, rappresentato da unimpresa o da un aggregato di imprese, operante nei comparti produttivi propri della tradizione italiana, per agevolare la trasmissione di competenze specialistiche verso le nuove generazioni, promuovere il settore dei mestieri tradizionali, favorire il ricambio generazionale e stimolare lo sviluppo di reti su base locale, attraverso lattivazione di percorsi sperimentali di tirocinio.

Dopo iI precedente Avviso Pubblico del 3 aprile 2012, in questa seconda fase saranno selezionate 72 botteghe e per ciascuna di esse saranno previsti 2 cicli di tirocinio (per una durata complessiva di 12 mesi). A favore dei soggetti che attiveranno la Bottega di Mestiere sarà riconosciuto un incentivo di 250 euro mensili per ogni tirocinante ospitato, mentre per i tirocinanti (di età inferiore a 29 anni) è prevista una borsa di tirocinio pari a 500 euro al mese per un massimo di 3.000 euro. 

Sono escluse dal programma tutte le imprese che hanno già avviato una Bottega di Mestiere in seguito al primo Avviso. Parimenti, sono esclusi i tirocinanti che hanno già realizzato il percorso di tirocinio, nonche' coloro che lo abbiano interrotto anticipatamente. 

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione delle imprese è fissato al 3 dicembre 2012, mentre i tirocinanti potranno presentare le domande secondo le finestre temporali che saranno rese note successivamente alla pubblicazione delle graduatorie delle Botteghe di Mestiere.

ALLEGATO - II Avviso AMVA

OPPORTUNITÀ PER I CITTADINI E PER LE IMPRESE   
Secondo avviso pubblico rivolto alle imprese per lavvio di botteghe di mestiere e ai giovani per la formazione on the job nei mestieri a vocazione tradizionale

Data Apertura: 29/10/2012 - Data Chiusura: 03/12/2012

Nellambito del Programma AMVA - Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale ideato e attuato da Italia Lavoro e, realizzato con il contributo dei Programmi Operativi Nazionali del Fondo Sociale Europeo 2007-2013 Azioni di sistema e Governance e azioni di sistema, è stato pubblicato il Secondo avviso pubblico rivolto alle imprese per lavvio di botteghe di mestiere e ai giovani per la formazione on the job nei mestieri a vocazione tradizionale.

Italia Lavoro, come già avvenuto nel precedente avviso pubblico del 3 aprile 2012, intende individuare un modello di Bottega di Mestiere, rappresentato da unimpresa o da un aggregato di imprese, operante nei comparti produttivi propri della tradizione italiana, in grado di favorire la trasmissione di competenze specialistiche verso le nuove generazioni, rafforzare lappeal dei mestieri tradizionali, favorire il ricambio generazionale e stimolare la nascita di nuova imprenditoria e stimolare lo sviluppo di reti su base locale, attraverso lattivazione di percorsi sperimentali di tirocinio.

Soggetti ammessi alla presentazione del progetto di bottega di mestiere
I progetti di Bottega di Mestiere possono essere presentati da imprese, singole o associate, in Consorzio, Associazione Temporanea di Imprese o di Scopo (ATI/ATS), contratto di rete, partnership, con sede/i operativa/e nella medesima provincia. Saranno selezionate 72 Botteghe di Mestiere.Al soggetto che attiva la Bottega di Mestiere, sarà riconosciuta una sovvenzione pari ad euro 250 mensili, per tirocinante ospitato. 

Tirocini
I tirocini allinterno della Bottega di Mestiere hanno durata semestrale. Sono previsti complessivamente massimo 2 cicli di tirocinio (per una durata complessiva massima di 12 mesi) per ciascun soggetto aggiudicatario (Bottega di Mestiere). Ogni ciclo di tirocinio prevede linserimento di 10 tirocinanti per ciascuna Bottega di Mestiere.
I due cicli di tirocinio dovranno concludersi entro e non oltre il 31 luglio 2014.
A favore dei tirocinanti (di età inferiore a 29 anni e in posssesso di determinati requisiti previsti dal bando stesso) è prevista una borsa di tirocinio pari a 500,00 euro al mese per un massimo di 3.000 euro.  

Risorse disponibili
Le risorse previste per la realizzazione delle azioni sono pari a 6.480.000 euro di cui 2.565.000 euro a valere sul Fondo Sociale Europeo e 3.915.000 euro a valere sul Fondo di Rotazione. 

Modalità e termini per la presentazione dei progetti
Le imprese interessate devono inviare la documentazione esclusivamente a mezzo raccomandata A/R, corriere espresso, oppure consegnarla a mano dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 e il venerdì dalle 09.30 alle 12.00 al seguente indirizzo: Italia Lavoro, via Guidubaldo del Monte, 60 00197 Roma, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 03/12/2012.

IMPORTANTE: Le imprese che, singolarmente o in raggruppamento, sono risultate aggiudicatarie dellAvviso pubblico rivolto alle imprese per lavvio di Botteghe di Mestiere e ai giovani per la formazione on the job nei mestieri a vocazione tradizionale, pubblicato in data 3 aprile 2012, non possono ricandidarsi al presente Avviso. 

Graduatorie
Le graduatorie delle Botteghe di Mestiere saranno pubblicate sul sito www.italialavoro.it/amva a partire dal 30mo (trentesimo) giorno successivo alla chiusura dellAvviso Pubblico, a meno che il numero e la complessità delle domande pervenute non giustifichino tempi più lunghi. Il termine di validità delle suddette graduatorie è fissato al 31/12/2014. 

Domande di iscrizione degli aspiranti tirocinanti
Gli aspiranti tirocinanti interessati a partecipare alle attività di Bottega di Mestiere dovranno far pervenire domanda di iscrizione a Italia Lavoro unicamente attraverso il sistema informatico raggiungibile al seguente indirizzo:www.italialavoro.it/amva.
La domanda potrà essere presentata secondo le finestre temporali che verranno rese note successivamente alla pubblicazione delle graduatorie delle Botteghe di Mestiere. È ammessa una sola domanda per soggetto, per ciascuna finestra temporale, selezionando la Bottega di Mestiere nella quale si intende svolgere il percorso di tirocinio.
IMPORTANTE: non possono ripresentare domanda di iscrizione, nelle successive finestre temporali, i soggetti che abbiano, nellambito della presente iniziativa e nelle Botteghe di Mestiere aggiudicate con lAvviso pubblicato in data 3 aprile 2012, già realizzato il percorso di tirocinio e coloro che abbiano interrotto anticipatamente le attività di tirocinio indipendentemente dal motivo dellinterruzione.

mercoledì 24 ottobre 2012

Apprendistato professionalizzante - durata della formazione e previsioni collettive

Con l'interpello n. 34/2012 la Direzione generale per lAttività Ispettiva fornisce alcuni chiarimenti sulla durata della formazione e sulle previsioni della contrattazione collettiva in merito all'istituto dell'apprendistato professionalizzante.

La specifica istanza era stata avanzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro  e riguardava la richiesta di un parere in merito alla legittimità di quelle clausole della contrattazione collettiva che prevedono una riduzione dell’impegno formativo in caso di verifica del Piano Formativo Individuale (PFI) ad opera dell’ente bilaterale. Il caso preso ad esempio e' quello del settore del Turismo nel quale viene richiesta “l’integrale applicazione delle disposizioni del presente contratto ed in particolare di quelle relative ad assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, enti bilaterali e formazioni continua (…)”.

Per quanto riguarda il quadro normativo di riferimento  dell'apprendistato professionalizzante,  l’art. 4 del D.Lgs. n.167/2011 stabilisce che “gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonché la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento”.

Il Ministero specifica che alle parti sociali è affidata l’individuazione della “durata della formazioneesclusivamente in funzione della “età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire.
Ne consegue la legittimita' di una disposizione collettiva che preveda una durata ridotta  del monte ore formativo nel caso in cui, ad esempio, il lavoratore abbia 29 anziché 18 anni o qualora abbia avuto esperienze professionali analoghe a quella oggetto del contratto di apprendistato.
Di contro, non appare in linea, né con le disposizioni del Testo Unico sull'apprendistato, né con i principi costituzionali di parità di trattamento, né con quelli comunitari sulla libera concorrenza, prevedere una riduzione del monte ore di formazione esclusivamente basandosi su elementi del tutto estranei all'età dell’apprendista o al fabbisogno formativo utile al raggiungimento della qualifica contrattuale.

Le riduzioni previste dalla contrattazione collettiva in funzione della semplice “validazione” del PFI da parte dell’ente bilaterale o alla adesione allo stesso ente non possono pertanto ritenersi efficaci sotto il profilo pubblicistico.

In tal caso il Ministero ritiene applicabile l'articolo 7 del D.Lgs. n. 167/2011, in base al quale in caso di inadempimento nell'erogazione della formazione prevista nel piano individuale, il personale ispettivo adottera' un provvedimento di diffida, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.

Valerio Pollastrini

lunedì 22 ottobre 2012

Contratti a termine - Interpello del Ministero del Lavoro sul limite di 36 mesi alla successione dei rapporti


Il Ministero del lavoro ha pubblicato il 19 ottobre 2012 l'interpello n.32/2012 relativo all'istituto del contratto a tempo determinato ed, in particolare, al computo del periodo massimo di 36 mesi.

L'istanza e' stata presentata dall' Assolavoro al fine di conoscere la corretta interpretazione del dispositivo normativo ex art.5, comma 4 bis, D.Lgs. n.368/2001, afferente al computo del periodo massimo di occupazione del lavoratore in caso di successione di più contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti.

La richiesta era volta ad accertare la possibilita', una volta esaurito il periodo massimo di trentasei mesi consentito dalla legge, di  ricorrere al contratto di somministrazione a tempo determinato nei confronti del medesimo lavoratore.

Sul merito il Ministero riepiloga il quadro normativo di riferimento alla luce delle recenti modifiche della riforma Fornero.

Prima dell'entrata in vigore della Legge n.92/2012, l'articolo 5, comma 4 bis, del D.Lgs n.368/2001 prevedeva che "qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi (...) il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato".

Dopo la riforma, la nuova formulazione stabilisce che, ai fini del calcolo del periodo massimo di trentasei mesi, "si tiene altresi' conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 1 del presente decreto e del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato".

Con la circolare n.18/2012 il Minitero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che, a far data dal 18 luglio u.s. "nel limite dei 36 mesi andranno computati anche i periodi di occupazione - sempre con mansioni equivalenti - formalizzati attraverso una somministrazione a tempo determinato".
Inoltre, il periodo massimo costituisce solo "un limite alla stipulazione di contratti a tempo determinato e non - invece - al ricorso alla somministrazione di lavoro".
Quest'ultima affermazione comporta che, raggiunti i trentasei mesi, il datore di lavoro potra' ricorrere alla somministrazione a tempo determinato con lo stesso lavoratore.
Giova ricordare che, con la disposizione in esame, il legislatore  ha voluto incidere sulla disciplina regolatrice del contratto a termine di cui al D.Lgs. n.368/2001 e non sulla normativa relativa alla somministrazione a tempo determinato di cui al D.Lgs. n.276/2003.
Si tratta di due istituti contrattuali flessibili del tutto differenti. Con cio', e' evidente che non e' stato introdotto ex novo un limite di durata alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.

La conferma di questa soluzione interpretativa e' rinvenibile nella diversa disciplina comunitaria posta a fondamento dei due istituti.

Il D.Lgs. n.368/2001, ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva comunitaria sul lavoro a tempo determinato (1999/70/CE), che imponeva agli Stati membri di  pevenire gli abusi "derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato", attraverso misure restrittive  alla durata massima dei contratti. La stessa Direttiva, tuttavia esclude espressamente la sua applicabilita' ai lavoratori a termine "messi a disposizione di un'azienda utilizzatrice da parte di un'agenzia di lavoro interinale", evidenziando pertanto come alla somministrazione di lavoro non trovino applicazione le restrizioni in argomento.

Inoltre, lo stesso D.Lgs. n.276/2003, nel secondo comma  dell'art.22, esclude, al di fuori delle disposizioni  introdotte dalla contrattazione collettiva, l'applicazione del limite dei trentasei alla reiterazione di diversi contratti nei casi di somministrazione a tempo determinato dei rapporti di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro.

Dopo le citate argomentazioni, il Ministero risponde al quesito avanzato dall'istante   affermando che un datore di lavoro, una volta esaurito il periodo massimo di trentasei mesi, puo' legittimamente impiegare il medesimo lavoratore ricorrendo alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.

Valerio Pollastrini

sabato 20 ottobre 2012

Donne e under 30: l'Inps chiarisce le modalita' per accedere ai benefici

Con la circolare n.122 del 17 ottobre 2012, l'Inps entra nel merito degli incentivi introdotti dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 ottobre 2012 per la creazione di rapporti di lavoro stabili o di durata ampia, in favore di uomini under 30 e donne di qualunque età.

Il provvedimento dispone un incentivo pari a 12.000 in favore dei datori di lavoro che stabilizzano, entro il 31 marzo 2013, rapporti di lavoro in essere.

Una somma minore verrà  riconosciuta a chi instaura, entro il 31 marzo 2013, rapporti di lavoro a tempo determinato.

I destinatari dell'agevolazione sono gli uomini con meno di 30 anni o le donne di qualunque età. Lincentivo è autorizzato dallInps nei limiti delle risorse appositamente stanziate dal decreto del ministero del lavoro. 

La disciplina degli incentivi
Il Decreto Ministeriale del 5 ottobre 2012 ha istituito il Fondo per il finanziamento di interventi a favore dellincremento in termini quantitativi e qualitativi delloccupazione giovanile e delle donne".

Il provvedimento  è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2012 ed è entrato in vigore in coincidenza con la data di pubblicazione.

E' previsto un incentivo - pari a 12.000 - per chi stabilizza, entro il 31 marzo 2013, rapporti di lavoro a termine, di collaborazione coordinata e continuativa anche in modalità progetto e di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, in essere oppure cessati nei sei mesi precedenti lassunzione; il decreto prevede altresì incentivi di importo minore per chi effettua, entro il 31 marzo 2013, assunzioni a tempo determinato di durata minima di 12 mesi.

La circolare ricorda che lincentivo spetta nei limiti delle risorse stanziate con il decreto ministeriale citato e riguarda uomini fino a 29 anni di età, intendendosi per tali tutti coloro  che non hanno ancora compiuto 30 anni alla data della trasformazione/ assunzione, e donne di qualunque età.

L'Istituto Previdenziale ricorda i limiti alla fruizione del contributo economico. In particolare, specifica che
lincentivo non spetta se lassunzione o la trasformazione viene  effettuata in violazione del diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.
Altro caso nel quale viene escluso il beneficio economico e' quello  dell'unità produttiva nella quale siano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui lassunzione o la trasformazione siano finalizzate allacquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi.

Condizione imprescindibile per la fruizione degli incentivi è quella della regolarità contributiva, oltre  al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al rispetto della contrattazione collettiva.

In merito al rapporto con altri aiuti di carattere economico, la circolare ribadisce che gli incentivi in commento sono cumulabili con eventuali altri incentivi previsti dalla normativa vigente, nel rispetto del regolamento CE 1998 del 2006 in materia di aiuti di stato dimportanza minore («de minimis»).



Domanda di ammissione agli incentivi

La domanda di ammissione agli incentivi potrà essere inviata esclusivamente in via telematica accedendo al modulo DON-GIOV, mediante lapplicazione DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente, disponibile presso il sito internet dellIstituto www.inps.it, seguendo il percorso servizi on line, per tipologia di utente, aziende, consulenti e professionisti, servizi per le aziende e consulenti (autenticazione con codice fiscale e pin), dichiarazioni di responsabilità del contribuente.

Lapplicazione rilascerà unattestazione di ricevuta, valida ai fini della determinazione dellordine cronologico di presentazione delle istanze, che in caso di insufficienza delle risorse residue individuerà gli aventi diritto agli incentivi, secondo quanto prevede il decreto ministeriale.

Le modalità illustrate dovranno essere seguite sia dai datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens che dai datori di lavoro agricoli.

L'Istitito Previdenziale affida ad un successivo messaggio l'indicazione delle modalità con cui saranno verificati i presupposti di accoglimento delle istanze e le modalità di fruizione dellincentivo autorizzato. In tale occasione verranno altresi' indicate le modalità di rilevazione contabile degli incentivi.

Verranno inoltre rese note le modalità con cui sarà possibile conoscere la variazione delle risorse disponibili, in relazione alle istanze e alle autorizzazioni che interverranno.

Valerio Pollastrini

venerdì 19 ottobre 2012

Giovani e donne - contributo economico in favore delle imprese che stabilizzano rapporti di lavoro o incrementano la base occupazionale con contratti a termine

Il 17 ottobre è' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.243 il Decreto Interministeriale del 5 ottobre 2012, con i Ministeri del Lavoro e dell'Economia hanno istituito un fondo di 230 milioni di euro, finalizzato ad incentivare il lavoro di giovani fino a 29 anni e donne di qualsiasi età.

Visto il peculiare contesto dell'attuale fase economica, il decreto si propone l'obiettivo di stimolare la creazione di rapporti di lavoro stabili, ovvero di maggiore durata.

Per i soggetti sopra elencati verranno incentivate la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, nonché le stabilizzazioni dei contratti di collaborazione, comprese quelle a progetto, e delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro, in contratti a tempo indeterminato di natura subordinata.

Le trasformazioni o le stabilizzazioni dovranno operare con riferimento ai contratti in essere o a quelli cessati da non più di sei mesi. I conseguenti contratti a tempo indeterminato potranno prevedere anche un orario lavorativo parziale, purché di durata non inferiore alla metà dell’orario normale di lavoro.

Sara' possibile ottenere gli incentivi anche per le assunzione a tempo determinato di giovani e di donne con orario normale di lavoro, purché risulti incrementata la base occupazionale aziendale.

La gestione delle somme stanziate è stata affidata all'Inps. L'agevolazione consiste in un contributo economico di 12.000 euro per le trasformazioni o stabilizzazioni avvenute tra il 17 ottobre 2012 ed il 31 marzo 2013. L’incentivo sarà però limitato alle risorse disponibili e potrà essere richiesto per più assunzioni o stabilizzazioni fino ad un massimo di dieci contratti per ciascun datore di lavoro. Le stesse limitazioni sono rivolte anche alle assunzione a tempo determinato con incremento della base occupazionale, la cui durata non potrà essere inferiore a 12 mesi e per le quali l'incentivo sarà di 3.000 euro.

Tale contributo sarà però elevato a 4.000 euro, se la durata del contratto a tempo determinato supererà i 18 mesi ed a 6.000 euro, se il contratto a termine avrà una durata superiore a 24 mesi.

In base all’ordine cronologico di presentazione delle domande l'Inps erogherà il contributo economico in un’unica soluzione decorsi sei mesi, rispettivamente, dalle trasformazioni o stabilizzazioni, ovvero dalle assunzioni.

Valerio Pollastrini

venerdì 12 ottobre 2012

Il MInistero dell'Interno risponde ai principali quesiti sull'emersione dal lavoro irregolare dei lavoratori extracomunitari


Il 21 settembre 2012  il Ministero dell'Interno ha pubbblicato sulla propria pagina web le risposte ai quesiti pervenuti con maggior frequenza in merito alla prucedura di emersione dei lavoratori stranieri prevista dal Dlgs n.109/2012.
I 43 pareri espressi sono stati forniti allo scopo di risolvere i principali dubbi emersi su modalita', condizioni e termini per accedere alla sanatoria.

Frequently Asked Questions


1.- Quando si può presentare la domanda di emersione?
La dichiarazione di emersione potrà essere presentata fino alle ore 24 del 15 ottobre 2012 con le modalità stabilite con decreto interministeriale del 29 agosto 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale –Serie Generale - n.209 del 7 settembre 2012. A differenza di quanto accade in occasione del decretoflussi, non è necessario inviare le domande con urgenza, in quanto non vi è un limite massimo didomande accoglibili. Le domande potranno essere presentate esclusivamente mediante procedurainformatica che è accessibile dal sito del Ministero dell’Interno (www.interno.gov.it).

2.- Chi può presentare domanda di emersione?
La domanda di emersione può essere presentata dai datori di lavoro che, alla data di entrata in vigoredel D.lgs n. 109 del 16 luglio 2012 (dal 9 agosto 2012) occupano irregolarmente da almeno tre mesi (almeno dal 9 maggio 2012), lavoratori stranieri.
In particolare possono presentare la domanda:
datori di lavoro italiani;
datori di lavoro comunitari;
datori di lavoro extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Nel novero dei datori di lavoro legittimati a presentare la dichiarazione di emersione sono ricompresi anche:
- i cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno in quanto familiari di cittadino comunitario o titolari
della carta di soggiorno permanente per familiari di cittadino comunitario;
- i cittadini stranieri che hanno presentato richiesta di rilascio/rinnovo di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di carta di soggiorno per familiari di cittadino comunitario.
Non possono accedere alla procedura di emersione i datori di lavoro condannati (anche con sentenza non definitiva o patteggiata ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale), negli ultimi cinque anni per reati connessi all’occupazione illegale di stranieri (articolo 22, comma 12 del D.lgs. n. 286/1998), all’intermediazione illecita ed allo sfruttamento lavorativo (articolo 603 bis codice penale), al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. La procedura è altresì preclusa ai quei datori di lavoro che in passato hanno avviato procedure di emersione o hanno fatto richiesta di assunzione dall’estero di cittadini stranieri senza successivamente procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno o alla successiva assunzione del lavoratore straniero (salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro).

3. Il datore di lavoro domestico deve essere necessariamente una persona fisica?
Il datore di lavoro domestico è di regola una persona fisica ma, in alcuni particolare casi, anche la persona giuridica può esservi assimilata. Infatti, alle comunità stabili, senza fini di lucro, che sostituiscono sotto il profilo morale ed organizzativo le famiglie di coloro che ne fanno parte, è riconosciuta la possibilità di assumere un lavoratore domestico, in quanto le sue prestazioni sono destinate a rispondere alle consuete esigenze di servizi domestici, caratteristiche della vita familiare. Possono, quindi, essere datori di lavoro domestico:
- le comunità religiose
- le convivenze militari
- le case famiglia
- le comunità di recupero e/o assistenza disabili
- le comunità focolari.
In tal caso il reddito del datore di lavoro non dovrà comunque essere inferiore ai 30.000 euro annui.

4.- Può presentare domanda di emersione uno straniero regolarmente soggiornante al quale sia stato riconosciuto lo status di rifugiato o quello di protezione sussidiaria in possesso del relativo titolo di soggiorno?
Si, in quanto tali “status” sono condizioni giuridiche permanenti. Il datore di lavoro dovrà comunque essere in possesso dei requisiti richieste per poter accedere alla procedura di emersione dal lavoro irregolare (alloggio, reddito o documentazione sanitaria attestante il bisogno di assistenza etc.)

5.- Chi può essere regolarizzato?
La domanda di emersione può essere presentata solo nei confronti di lavoratori stranieri presenti in Italia almeno dal 31 dicembre 2011. Il lavoratore dovrà esibire quando verrà convocato dallo Sportello Unico per l’immigrazione la documentazione proveniente da organismi pubblici da cui risulti la sua presenza in Italia almeno dalla data del 31 dicembre 2011.
La procedura di emersione non può essere avviata nei confronti di lavoratori stranieri che:
risultano espulsi per motivi di ordine pubblico o di sicurezza (articolo 13, comma 1 e 2 lett.c) del D.gs. n.286/1998) o per motivi di prevenzione del terrorismo (art. 3 decreto legge 144/2005);
risultano segnalati come non ammissibili in Italia; a prescindere da un provvedimento di espulsione, sono comunque considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato italiano o di altro Stato dell’area Schengen. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, con sentenza non definitiva o patteggiata ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’art. 381 del codice di procedura penale.
L’emersione è preclusa, infine, anche nei confronti degli stranieri condannati (anche con sentenza non definitiva o patteggiata ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale), per uno dei reati per i quali l’articolo 380 del codice di procedura penale prevede l’arresto obbligatorio in fragranza.

6.- È possibile regolarizzare un cittadino comunitario?
No, la procedura di emersione può essere avviata esclusivamente nei confronti di cittadini extracomunitari.

7.- È possibile procedere all’emersione nei confronti di uno straniero colpito da un provvedimento di espulsione o nei cui confronti è stato già avviato un procedimento per violazione delle norme sull’ingresso o il soggiorno?
Si, è possibile regolarizzare anche stranieri colpiti da un provvedimento di espulsione per violazione delle norme sull’ingresso ed il soggiorno. Sono, invece, esclusi dall’ emersione del lavoro irregolare gli stranieri espulsi per motivi di ordine e sicurezza dello Stato o espulsi perché appartenenti ad una delle categorie indicate nell’art.13, c. 2, lett c) del D.gs. n. 286/1998. In tal caso a partire dal 9 agosto 2012 e fino alla conclusione del procedimento di emersione restano, inoltre, sospesi i procedimenti penali ed amministrativi già in corso nei confronti del lavoratore per violazione delle norme relative all’ingresso ed al soggiorno in Italia. Tale sospensione cessa nel caso in cui la dichiarazione di emersione non venga presentata nei termini previsti, ovvero venga archiviata o rigettata.

8.- Sono da ritenersi ostative, sebbene non espressamente richiamate dalla norma, le espulsioni giudiziali?
Gli stranieri espulsi ai sensi degli artt. 15 e 16 del Decreto legislativo 286/98 o nelle altre ipotesi previste dalla legislazione vigente non possono accedere alla procedura di emersione.

9.- Il comma 5 del decreto legislativo 109/2012 precisa che è possibile regolarizzare anche stranieri colpitida un provvedimento di espulsione per violazione delle norme sull’ingresso e il soggiorno. Ciò posto possono ritenersi ricomprese in tale tipologia anche le espulsioni comminate ai sensi dell’art. 14 comma 5ter del decreto legislativo 286/98?
Non possono accedere alla regolarizzazione gli stranieri rientranti nelle categorie indicate al comma 13 dell’art. 5 del decreto legislativo 109/2012. Le ipotesi di reato di cui all’art. 14 comma 5ter del decreto legislativo 286/98 non rientrano tra le ipotesi ostative alla emersione del lavoro irregolare.

10.- E’ possibile presentare domanda di emersione per uno straniero colpito da provvedimento di espulsione per motivi di pericolosità sociale, allorchè abbia ottenuto, a seguito di ricorso, l’annullamento di detta espulsione ad opera del giudice di pace?
Nel caso prospettato l’annullamento del decreto di espulsione non è ostativo all’accesso alla procedura.
La questura in sede di rilascio del parere di competenza provvederà alla valutazione della condizione dello straniero sotto il profilo della sicurezza secondo i criteri fissati al comma 13 dell’art. 5 del decreto egislativo 109/2012.

11.- E’possibile regolarizzare uno straniero nei confronti del quale vi è una segnalazione nel sistema nformativo Schengen inserita da un paese membro dell’UE a causa della presenza irregolare dello straniero n quel Paese?
L’inammissibilità inserita da altro Stato Schengen rappresenta una causa tassativa di esclusione dalla rocedura di emersione.

12.- Quali rapporti di lavoro possono essere regolarizzati?
Possono essere regolarizzati i rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno e quelli del settore del lavoro domestico e di assistenza alla persona dove è possibile regolarizzare anche rapporti di lavoro a tempo ridotto (part-time), purché non inferiore alle 20 ore settimanali con la retribuzione prevista dal CNL e, comunque, non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale.
Per i rapporti di lavoro in agricoltura a tempo determinato della durata di un anno - ai sensi della contrattazione collettiva – il numero minimo di giornate annue deve essere pari a 160, con garanzia occupazionale mensile minima di almeno 10 giornate (v. circ. Min. Lavoro n. 52/2002).

13.- Può essere espulso uno straniero nei cui confronti è stata presentata una dichiarazione di emersione?
No, in attesa della definizione del procedimento di emersione lo straniero non può essere espulso, ad eccezione dei casi di espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza (articolo 13, comma 1 e 2 lett.c) del D.gs. n. 286/1998) o per motivi di prevenzione del terrorismo.

14.- Cosa succede successivamente alla presentazione della domanda di emersione?
Lo Sportello Unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della Questura sull'insussistenza di motivi ostativi all’accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere della competente Direzione Territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate ed alla sussistenza dei requisiti previsti per datori di lavoro persone giuridiche. Le Direzioni Territoriali del lavoro procedono, altresì, a verificare che il datore di lavoro non abbia in passato avviato procedure di emersione o fatto richiesta di assunzione dall’estero di cittadini stranieri senza successivamente procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno o alla successiva assunzione del lavoratore straniero (salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro). In caso di esito positivo di tali verifiche, lo Sportello unico convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Con la stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro assolve all’obbligo della comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l'Impiego ovvero, in caso di rapporto di lavoro domestico, all'INPS. Come stabilito dal decreto interministeriale di attuazione del 29 agosto 2012, con la sottoscrizione del contratto di soggiorno decorre il rapporto di lavoro regolarizzato. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del lavoratore che richiede il permesso di soggiorno. All’atto della convocazione presso lo Sportello Unico verrà chiesto al datore di lavoro di esibire l’attestazione di avvenuto pagamento del contributo forfetario di 1.000 euro e della regolarizzazione delle somme dovute a titolo contributivo, retributivo e fiscale. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione di emersione. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.

15.- Se la dichiarazione di emersione è accolta, si è comunque perseguibili per gli illeciti commessi?
No, l’esito positivo del procedimento di emersione comporta per il datore di lavoro e per il lavoratore,l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni commesse. In ogni caso, anche in caso di esito negativo del procedimento di emersione, verranno archiviati i procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro nel caso in cui l'esito negativo derivi da motivo indipendente dalla volontà o dal comportamento del datore di lavoro.

16.- Il datore di lavoro, che ha fatto domanda di decreto flussi e non ha mai ritirato il nulla osta (pur essendo questo pronto), può accedere alla presente sanatoria?
Può accedere alla procedura di emersione dal lavoro irregolare 2012 solo se non ha ancora ricevuto la convocazione o se la data dell’appuntamento è posteriore al giorno in cui presenta la domanda di emersione. Se invece il datore di lavoro è stato convocato per il ritiro del nulla osta e non si è presentato all’appuntamento senza giustificato motivo non può presentare la domanda di emersione.

17.- Il datore di lavoro - che ha fatto domanda di decreto flussi, ha ritirato il nulla osta, ha fatto entrare lo straniero cui poi è intervenuta l’indisponibilità all’assunzione con rilascio allo straniero medesimo di un permesso di soggiorno per attesa occupazione - può fare domanda in questa sanatoria?
Si, il ritiro del nulla osta correlato alla domanda di decreto flussi, con successiva indisponibilità all’assunzione, non preclude la presentazione della domanda di sanatoria.

18- Il datore di lavoro - che ha fatto domanda di sanatoria in passato e ha licenziato il lavoratore nelle more del procedimento di emersione e si è presentato a firmare il contratto di soggiorno relativo al periodo di lavoro effettivamente svolto, consentendo al lavoratore di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione – può accedere alla presente emersione dal lavoro irregolare?
Si. In questi casi la precedente procedura di emersione è da considerarsi conclusa.

19.- La presentazione della dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro presentata in occasione di precedente decreto flussi?
No. La presentazione di domanda di emersione 2012 non comporta la rinuncia alla procedura relativa ai decreti flussi ancora in itinere.

20.- E’ consentito, nella presente emersione, il subentro di un nuovo datore di lavoro a quello che ha originariamente presentato la domanda di emersione e che ha licenziato il lavoratore nelle more della definizione del procedimento di emersione?
No, nel caso descritto non è consentito il subentro; questo è invece previsto in caso di morte del datore di lavoro, in caso di motivi di forza maggiore (ad esempio nel caso di sopravvenuto ricovero del badato per aggravamento dello stato di salute); per il lavoro subordinato, in caso di fallimento della ditta che ha presentato l’emersione, può subentrare nel rapporto di lavoro la ditta che ha rilevato la precedente.

21.- Può un datore di lavoro, in possesso della ricevuta di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, presentare domanda di emersione?
Si. Rientra nel novero dei soggetti legittimati a partecipare alla emersione 2012. Al momento del rilascio del parere di competenza la Questura provvederà all’istruttoria della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

22.- E’ possibile presentare domanda di emersione per un lavoratore straniero regolarmente soggiornante ma non abilitato a svolgere attività lavorativa oppure con permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni il cui rinnovo sia stato richiesto oltre i termini?
La domanda di emersione può essere presentata dai datori di lavoro che occupino, alla data di presentazione della domanda, lavoratori stranieri comunque presenti sul territorio nazionale. Di conseguenza, tale istanza può essere presentata, in presenza di tutti i requisiti richiesti dall’art.5 del decreto legislativo 109/2012, anche in favore di stranieri che, pur regolarmente presenti sul territorio nazionale, non potevano essere assunti in quanto privi del titolo di soggiorno che li abilitasse allo svolgimento di un’attività lavorativa (cure mediche, studio, motivi religiosi, etc.). Tale ipotesi comprende anche il caso di straniero con permesso di soggiorno scaduto da oltre 60 giorni e per il quale non sia stato richiesto nei termini il rinnovo. La domanda può anche essere presentata nei confronti di soggetti autorizzati a permanere in Italia per un periodo temporale delimitato (ad esempio i minori titolari di un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 31 del T.U. immigrazione).

23.- E’ possibile presentare domanda di emersione in caso di lavoratore con passaporto scaduto o in possesso di attestato di identità rilasciato dalla rappresentanza diplomatica dello straniero?
Si, la domanda può essere presentata anche indicando gli estremi del passaporto scaduto o dell’attestato di identità ma, al momento della convocazione presso lo sportello unico, il lavoratore dovrà essere dotato di un passaporto o di un documento equipollente in corso di validità.

24.- Può il datore di lavoro presentare domanda di emersione in favore di uno straniero richiedente asilo politico che ha consegnato in questura il suo passaporto e che sta attendendo l’esito della richiesta o che è entrato in Italia privo di passaporto e non può ottenerne uno dalla propria rappresentanza diplomatica senza mettere a repentaglio la propria incolumità, o perché la rappresentanza diplomatica rifiuta di rilasciare passaporti in Italia?
Si, purchè sia possibile indicare nel mod.F 24 il numero di un documento identificativo dello straniero equipollente al passaporto :
-documento di viaggio per apolidi
-documento di viaggio per rifugiati
-titolo di viaggio per stranieri (impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall’Autorità del paese di cui sono cittadini)
-lasciapassare delle Nazioni Unite
-documento individuale rilasciato da un quartier generale della NATO al personale militare di una forza della Nato
-libretto di navigazione rilasciato ai marittimi per l’esercizio della loro attività professionale
-documento di navigazione aerea
-carta di identità ed altri documenti dei cittadini degli Stati aderenti all’accordo europeo sull’abolizione del passaporto (Parigi 13 dicembre 1957).
Nel caso in cui il lavoratore non possa indicare il numero di uno dei documenti sopra indicati possono essere utilizzati il numero e la data della ricevuta della domanda di rilascio di permesso di soggiorno per attesa riconoscimento status di rifugiato emessa dalla Questura competente.
E’ importante che il numero del documento indicato nel mod.F24 sia lo stesso che sarà riportato nel modulo di domanda di emersione. Lo straniero privo di un documento di identificazione non può essere regolarizzato .

25.- Nella circolare n. 5090 del 31 luglio 2012 si afferma testualmente che sia il datore di lavoro sia il lavoratore dovranno essere convocati presso lo Sportello Unico per la presentazione della documentazione richiesta e per la firma del contratto di soggiorno. Ciò posto, con tale precisazione si intende forse affermare che l’invito di convocazione, oltre che al datore di lavoro, verrà notificato anche al lavoratore?
Si, nella procedura di emersione 2012 la convocazione verrà inviata sia al datore di lavoro sia al lavoratore.

26.- Come si può certificare che il lavoratore clandestino, alla data del 9 agosto 2012, è alle dipendenze da almeno tre mesi e continua ad esserlo alla data di presentazione della domanda di emersione?  Ovviamentenon esiste contratto, vi sono moduli o autocertificazioni da produrre?
La domanda di emersione contiene la dichiarazione relativa all’inizio del rapporto di lavoro e alla sua attualità, pertanto, ha valore di autocertificazione.

27.- Cosa si intende per “lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente”?
La disposizione va letta nel senso che il requisito minimo imprescindibile è rappresentato da una permanenza ininterrotta sul territorio italiano almeno dal 31 dicembre 2011 e, qualora affermativo, come deve correlarsi l’inciso “o precedentemente”?
Il lavoratore deve essere presente almeno dalla data del 31 dicembre 2011, quindi è chiaro che se dimostra la propria presenza da prima di tale data la prova sarà accettata. La presenza ininterrotta dal 31 dicembre si deve ovviamente presumere salvo evidenze contrarie.

28.- In che modo il lavoratore regolarizzando è posto nella condizione di monitorare, al pari del datore di lavoro, lo stato di avanzamento della pratica di emersione, una volta presentata la domanda? E’ possibile al lavoratore regolarizzando richiedere ed ottenere che tutti gli atti inerenti le varie fasi della procedura di emersione, oltre che al datore di lavoro, vengano direttamente notificati anche a lui? In altri termini, come può venire a conoscenza, in tempo reale, di tutti quegli elementi, alcuni dei quali determinanti ai fini del completamento del procedimento di emersione, nel caso in cui il datore di lavoro omettesse di informarlo (esempio: avviso di convocazione per la firma del contratto di soggiorno, eventuale sopravvenienza di cause ostative rinvenute in capo al lavoratore ovvero al datore di lavoro)?
Nella procedura di emersione 2012 tutti gli atti saranno notificati anche al lavoratore.

29.- La norma dispone che la dichiarazione di emersione è presentata previo pagamento di un contributo forfettario di 1000 euro per ciascun lavoratore. Ciò posto, avuto riguardo alla scadenza temporale di pagamento, si chiede di conoscere se tale contributo debba essere versato prima della presentazione della domanda di emersione ovvero se debba essere versato entro e non oltre il 15 ottobre 2012 (termine ultimo per la presentazione della domanda di emersione)?
Il versamento forfettario di 1000 euro deve essere effettuato prima della presentazione della domanda utilizzando il modello F24 con elementi identificativi disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate e sui siti del ministero dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali, della cooperazione internazionale e l’integrazione, dell’economia e delle finanze e dell’Inps. Insieme al modello F 24 sono stati pubblicati le istruzioni per la compilazione e i numeri dei codici tributo che dovranno essere utilizzati, uno per il lavoro domestico (REDO) ed uno per il lavoro subordinato (RESU). Gli estremi del pagamento dovranno essere indicati nella domanda.

30.- Sempre con riferimento al contributo forfettario, si chiede di conoscere se il mancato, insufficiente ovvero tardivo pagamento di esso sia da ritenersi una causa ostativa, ai fini del prosieguo amministrativo della domanda di emersione, in quanto considerato un requisito a pena di inammissibilità, ovvero ricada nell’inciso “meri errori materiali” di cui al comma 9 dell’art. 5 del D.lgs. n. 109/2012, la cui sussistenza non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione di emersione?
Il mancato pagamento del contributo forfetario determina l’inammissibilità della domanda.

31.- Oltre al contributo forfettario di 1.000 euro è necessario procedere ad altri pagamenti?
Al contributo forfettario deve aggiungersi il pagamento delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi. Nel caso di rapporti di lavoro instaurati da più di sei mesi dovranno essere regolarizzate le somme dovute per l’intero periodo.
La circolare congiunta del 6 settembre 2012 ha specificato che la regolarizzazione delle somme dovute al lavoratore a titolo retributivo in base al CCNL riferibile all'attività svolta, deve essere oggetto di attestazione congiunta del datore di lavoro e del lavoratore da presentarsi all’atto della stipula del contratto di soggiorno.
Tali somme arretrate devono corrispondere alle retribuzioni minime giornaliere fissate annualmente dall’INPS ai sensi della Legge n. 389 del 7 dicembre 1989.
Sempre all’atto della convocazione presso lo Sportello Unico, il datore di lavoro deve, altresì, dimostrare di aver adempiuto, nel rispetto delle disposizioni vigenti, a tutti gli obblighi in materia contributiva maturati a decorrere dalla data di inizio del rapporto di lavoro irregolare fino alla data di stipula del contratto di soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi. La documentazione da produrre per i rapporti di lavoro agricolo e non agricolo è indicata all’art.5, comma 2, del decreto interministeriale del 29 agosto.
Inoltre, lo Sportello provvederà a richiedere in via telematica il documento unico di regolarità contributiva (DURC) al fine di accertare, a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, la correttezza dei versamenti contributivi e assicurativi del datore di lavoro nonché, se dovuti, dei versamenti alla Cassa edile.
Per i rapporti di lavoro domestico la dimostrazione del pagamento dei contributi dovuti sarà attestata mediante esibizione di copie dei bollettini MAV utilizzati.
Il datore di lavoro dovrà, infine, attestare, anche mediante apposita autocertificazione, la regolarizzazione, ai fini fiscali, delle somme dovute sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore per la durata del rapporto di lavoro o, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi. Si tratta delle ritenute, da versare entro il 16 novembre 2012, operate ai sensi della normativa di settore.
Al momento della convocazione dovrà essere dimostrata la regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi. Nel caso di rapporti di lavoro instaurati da più di sei mesi dovranno essere regolarizzate le somme dovute per l’intero periodo.

32.-I datori di lavoro domestico con quali modalità possono procedere al pagamento dei contributi
arretrati?
Come chiarito nella circolare dell’inps n. 113 del 14 settembre 2012, i datori di lavoro domestici, una volta inviato il modulo EM-DOM, non dovranno far altro che attendere l'arrivo a casa dei bollettini – MAV per il pagamento dei contributi arretrati. L'inps, infatti, provvederà all’iscrizione d'ufficio del rapporto di lavoro,assegnando un codice provvisorio al rapporto di lavoro ed un codice fiscale provvisorio al lavoratore (sempre che il lavoratore non ne abbia già uno).
I dati registrati saranno quelli inseriti nella dichiarazione di emersione presentata sia per i riferimenti anagrafici sia per quanto attiene al rapporto di lavoro relativamente a mansione, livello contrattuale e numero di ore lavorate. Non essendo esplicitamente dichiarata nella domanda di emersione la retribuzione, sarà preso a riferimento il minimo contrattuale corrispondente al livello dichiarato. Nel caso in cui il minimo contrattuale, per le ore lavorate indicate, non raggiungesse il minimo previsto per l’assegno sociale - per l’anno 2012 di € 429,00 mensili - la retribuzione oraria sarà determinata in modo da rispettare detto minimo.
L’Inps provvederà quindi, appena iscritto il rapporto di lavoro, all’invio al recapito del datore di lavoro dei Mav per il pagamento dei contributi, precalcolati in base ai dati determinati come sopra esposto.
Per i rapporti di lavoro derivanti da emersione è ammesso il versamento solo tramite MAV, da pagare presso lo sportello bancario o postale.
Nel caso in cui il datore di lavoro voglia specificare che la data d'inizio del rapporto lavorativo sia antecedente al 9 maggio 2012, potrà farlo variando la data di inizio o dal sito ufficiale dell'Inps. Avvenuta l’iscrizione definitiva, fermi restando i limiti di prescrizione quinquennale, i periodi di lavoro antecedenti al 9 maggio dovranno essere dichiarati compilando il mod. LD15.
All’atto della convocazione presso lo sportello unico per l’immigrazione, per dimostrare la regolarità contributiva, il datore di lavoro dovrà quindi esibire i MAV regolarmente pagati, accompagnati dalla parte a disposizione del datore di lavoro in cui sono riportati i dati che hanno determinato l’importo, relativi al pagamento dei contributi dall’inizio del rapporto di lavoro fino all’ultimo trimestre scaduto.
Fino alla data di convocazione davanti allo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, i datori di lavoro saranno, infatti, tenuti a versare i contributi dovuti per i periodi successivi al mese di ottobre 2012 nei termini previsti dalla legge.
Si ricorda che i contributi per lavoro domestico si pagano trimestralmente con i seguenti termini:
1°trimestre (gennaio-febbraio-marzo) dal 1° al 10 aprile
2°trimestre (aprile-maggio-giugno) dal 1° al 10 luglio
3°trimestre (luglio-agosto-settembre) dal 1° al 10 ottobre
4°trimestre (ottobre-novembre-dicembre) dal 1° al 10 gennaio dell’anno successivo.

33. -Con quali modalità le aziende possono procedere al pagamento dei contributi arretrati ?
Come chiarito nella circolare dell’inps n. 113 del 14 settembre 2012, le aziende una volta effettuato l'invio telematico del modello EM-SUB, dovranno provvedere a richiedere l'apertura di una apposita posizione contributiva che verrà contraddistinta dal codice "5W". Al ricevimento di tale posizione i datori di lavoro dovranno provvedere all'invio dei flussi Uniemens/Dmag per i periodi oggetto di emersione , quindi, a pagare, tramite il modello F24 i contributi dovuti nel rispetto delle scadenze fiscali.
Copia delle denunce mensili Uniemens (o delle denunce trimestrali DMAG, in caso di aziende agricole) dovranno essere presentate dal datore di lavoro al momento della convocazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione.

34.- Quale reddito occorre prendere in considerazione? L’imponibile, il lordo o il netto?
I requisiti reddituali per poter accedere alla procedura di emersione 2012 consistono nel possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000 euro annui. Qualora venga presentata una dichiarazione di emersione da un medesimo datore di lavoro per più lavoratori, la congruità della capacità economica del datore di lavoro, rapportata al numero di richieste, è rimessa alla valutazione, sotto il profilo della sussistenza del requisito reddituale, della Direzione Territoriale del Lavoro.
In caso di emersione di un lavoratore straniero addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il reddito imponibile del datore di lavoro non puo' essere inferiore a 20.000 euro annui. Nel caso in cui il datore di lavoro non raggiunga autonomamente tale soglia di reddito, questo potrà essere integrato dal reddito percepito da altro soggetto del nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. In tal caso la soglia di reddito si eleva a 27.000 euro. Il coniuge ed i parenti entro il 2^ grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.

35.- Per la determinazione del reddito imponibile del datore di lavoro possono essere ricomprese anche altre fonti non soggette alla dichiarazione dei redditi?
Nella valutazione della capacità economica del datore di lavoro può essere presa in considerazione anche la disponibilità di un reddito esente da dichiarazione annuale e/o CUD (es: assegno di invalidità). Tale reddito dovrà comunque essere certificato. Per l’imprenditore agricolo (anche nelle ipotesi di datori di lavoro domestico titolari di reddito agricolo) è possibile fare riferimento non esclusivamente al reddito agrario, ma ad indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori (v. lettera circolare Min. Lavoro dell’ 11.2.2011).

36. - Qual è il requisito reddituale per datori di lavoro nel settore agricolo?
Per l’imprenditore agricolo, anche nelle ipotesi di datori di lavoro domestico titolari di reddito agricolo, è possibile fare riferimento non esclusivamente al reddito agrario, ma ad indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori.

37.- Sono una persona anziana e vivo solo. Vorrei regolarizzare la sig.ra che mi aiuta in casa ma non ho reddito sufficiente, come posso fare?
Per regolarizzare le badanti non occorre certificare il possesso di un reddito ma solo esibire, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, il certificato medico dal quale risulti la limitazione dell’autosufficienza. Quindi, prima di presentare l’istanza, il datore di lavoro deve già essere in possesso della certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o medico convenzionato con il SSN, che attesti la limitazione dell’autosufficienza.

38.- Vorrei regolarizzare la badante di mia madre che vive in città diversa dalla mia. Posso fare la domanda? Devo dimostrare i redditi?
La domanda è telematica e viene inoltrata automaticamente allo Sportello competente in base alla provincia ove la badante lavora, pertanto può essere inoltrata anche da un’altra città. Se il datore di lavoro è sua madre è sufficiente produrre il certificato medico dal quale risulti la limitazione dell’autosufficienza e non occorre dimostrare il possesso di un reddito minimo, se invece Lei assume una badante per assistere sua madre è necessario dimostrare il reddito.

39.- Sono un datore di lavoro impossibilitato a sottoscrivere il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione. Chi può sostituirmi?
In caso di presenza di coniuge, figli, o altri parenti in linea retta o collaterale fino al 3° grado, essi possono sottoscrivere per conto del proprio congiunto, indicando l’esistenza degli impedimenti alla sottoscrizione da parte dell’interessato, ai sensi dell’art.4 del DPR 445/2000. Altrimenti, si deve far ricorso ad apposita delega notarile.

40.- Per la regolarizzazione 2012 è previsto il pagamento di una marca da bollo come nel caso di domanda sulla base del decreto flussi?
Sì, va pagata la marca da bollo di euro 14,62 e nella domanda va indicato il numero del codice a barre della marca stessa, che dovrà poi essere esibita al momento della convocazione presso lo Sportello Unico.

41.- Quale documentazione deve essere esibita dallo straniero al momento della convocazione allo Sportello Unico in relazione alla disponibilità dell’alloggio ?
Lo straniero non convivente con il datore di lavoro dovrà presentare la documentazione che dimostri l’effettiva disponibilità dell’alloggio quali ad esempio il contratto di affitto, il contratto di comodato, dichiarazione di ospitalità, etc.. E’, altresì, necessario presentare il certificato di idoneità alloggiativi ovvero la ricevuta relativa alla richiesta dello stesso.

42.-Quando va presentata la comunicazione di ospitalità o la cessione di fabbricato alle autorità di pubblica sicurezza da parte di colui che ha concesso a qualsiasi titolo l’alloggio allo straniero destinatario della domanda di emersione?
La comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza deve essere inoltrata entro 48 ore dalla domanda di emersione.

43.- Può essere considerata documentazione utile ai fini dell’attestazione della presenza del lavoratore straniero sul territorio alla data del 31.12.2011 la seguente documentazione: passaporto munito del timbro di ingresso apposto dalle autorità di frontiera nazionali, documentazione proveniente dalle forze di polizia ,provvedimento di espulsione, certificazione medica proveniente da struttura pubblica, certificato di iscrizione scolastica dei figli del lavoratore?
Si, la documentazione elencata in domanda, nonché ogni altra documentazione proveniente da organismo pubblico, può essere accolta purché la data riportata sul documento sia al 31.12.2011 o antecedente a tale data.